Ogni anno, secondo i dati forniti da Eurostat, più di settemila persone sono vittime nel territorio dell’Unione europea di traffici illeciti. Ed è molto probabilmente una cifra sottosmitata perché alcune fattispecie sfuggirebbero a questa casistica. Per contrastare questo fenomeno, che va dai matrimoni forzati e alle adozioni illegali fino al commercio di organi, una nuova Direttiva Ue suggerisce agli Stati membri a una normativa più severa


◆ L’analisi di GIORGIO DE ROSSI

La tratta di esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell’ambito della criminalità organizzata e consiste in una rilevante violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La prevenzione e la repressione del commercio delle persone, nonché la protezione dei diritti di tutte le vittime della tratta, a prescindere dal loro Paese di origine, restano una priorità per l’Unione ed un obbligo giuridico per gli Stati membri. Diverse e profonde sono le cause che la generano: la povertà, i conflitti bellici, le disuguaglianze, la discriminazione, la violenza di genere, l’assenza di valide opportunità occupazionali o di sostegno sociale e le crisi umanitarie rientrano  tra i principali fattori che rendono le persone, in particolare donne e minori, vulnerabili ed indifesi. 

Illustrazione grafica n. 1

Ma in cosa consiste e come si manifesta questo ignobile mercato? La tratta degli esseri umani trova fondamento nel reclutare, trasportare, trasferire, dare rifugio o accogliere persone attraverso la forza, la frode o l’inganno, con l’obiettivo di sfruttarle a scopo di lucro. Quali dati abbiamo di tale problematica sociale nell’Unione europea? Ogni anno più di 7.000 sono vittime di traffici illeciti, sebbene il numero reale potrebbe risultare notevolmente superiore poiché molte fattispecie non vengono individuate. Il grafico n. 1 mostra, per il periodo dal 2008 al 2021, le vittime accertate della tratta di esseri umani nell’Ue. Il picco più basso si è registrato nel 2009, con circa 4.200 casi; cifra quest’ultima, che, di converso, è pressoché raddoppiata nel 2012 con oltre 8.000 casi. 

Illustrazione grafica n. 2

Relativamente all’anno 2021, nell’illustrazione grafica n. 2 sono riportate, in misura percentuale, le vittime causate dalla tratta degli esseri umani per ciascuna tipologia di reato. Al primo posto di questa triste graduatoria, con il 56%, troviamo lo “sfruttamento sessuale”, dove le vittime sono prevalentemente donne e bambini. Il 26% riguarda lo “sfruttamento da lavoro” in cui le vittime, provenienti principalmente dai Paesi emergenti, sono costrette a prestare attività lavorative in territori ad alta intensità di manodopera o tenute in condizioni di schiavitù domestica. Seguono, con il 10%, le asportazioni di organi, dove le vittime generalmente ricevono un risarcimento minimo o quasi nullo e vengono esposte ad elevati rischi per la loro salute. Infine, in costante aumento, si registrano le  costrizioni al matrimonio, le c.d. “spose bambine”, le adozioni illegali, l’accattonaggio ed altre forme di sfruttamento (6%). 

Si consideri, altresì, come negli ultimi anni le attività speculative siano notevolmente mutate e la tratta si è andata spostando sempre più online. Inoltre, più recentemente, il conflitto tra Russia e Ucraina ha portato ad un massiccio esodo di donne e bambini, creando nuove opportunità per le organizzazioni criminali. In ragione di questa situazione, il Parlamento europeo, il 5 ottobre 2023, ha approvato una proposta di Direttiva volta a modificare la precedente Direttiva del 2011/36/Ue concernente: “La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime”.  A differenza del Regolamento che comprende norme direttamente applicabili in ciascuno Stato membro, la Direttiva, una volta adottata dalle Istituzioni dell’Ue, deve essere recepita dagli Stati aderenti per assumere in essi la veste di norma legislativa. Sarà dunque loro precipuo compito quello di applicare queste regole comunitarie con proprie leggi.

Pertanto, per contrastare il crescente aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani, la nuova Direttiva, all’Articolo 1 (Modifiche della Direttiva 2011/36/Ue), ha considerato reati i seguenti casi di  sfruttamento: 

  • la prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale;  
  • il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la servitù, la schiavitù o pratiche similari; 
  • le attività illecite ed il prelievo di organi; 
  • il matrimonio forzato; 
  • l’adozione illegale; 
  • la maternità surrogata a fini di sfruttamento riproduttivo; 
  • l’inserimento di minori in istituti residenziali e di tipo chiuso o il reclutamento di minori per commettere attività criminali o parteciparvi.

Quanto sopra, puntualizza la normativa, dovrà essere fatto in modo che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento. All’Articolo 2 bis è stato inserito un riferimento esplicito ai reati di tratta di esseri umani commessi mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, compresi Internet ed i social media. Gli stessi Stati dovranno adottare tutte le misure necessarie affinché detti reati siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno dieci anni, laddove i reati siano stati commessi nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile o nel contesto di un’organizzazione criminale o nel caso in cui ne sia stata messa in pericolo la vita o ne sia stata causata la morte intenzionalmente. Qualora venisse ritenuta responsabile dei sopraindicati reati una persona giuridica, i Paesi dell’Ue dovranno imporre sanzioni pecuniarie, penali o non penali e, se del caso, i seguenti provvedimenti:

  • esclusione dal godimento di benefici, aiuti o sovvenzioni pubbliche;
  • chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato;
  • esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici;
  • recupero di una parte o della totalità dei benefici, delle sovvenzioni o degli aiuti pubblici concessi. 

Un ulteriore obbligo a carico degli Stati membri previsto dalla nuova Direttiva consiste nel dover adottare le misure necessarie per garantire che le vittime della tratta di esseri umani non siano ritenute responsabili dell’irregolarità del loro ingresso o del loro soggiorno o del loro coinvolgimento in attività illecite. Si dovrà perciò evitare di processare penalmente le vittime costrette ad emettere atti criminali, nonché interrompere qualunque procedimento nei loro confronti ponendo fine a qualsiasi limitazione dei propri diritti, compresa la privazione della libertà personale. Una particolare attenzione è stata rivolta ai minori non accompagnati, vittime della tratta, affinché venga nominato un tutore che li assista ed agisca per loro conto nell’ottica di salvaguardare i loro interessi e fare in modo che il minore non accompagnato possa godere dei diritti previsti dalla nuova Direttiva. Inoltre, dovranno essere adottate le misure necessarie, sia per determinare l’identità e la cittadinanza del minorenne, quanto per ritrovare la sua famiglia. Dovrà essergli assicurata la consulenza e l’assistenza legale gratuita in una lingua a lui comprensibile, anche ai fini di una domanda di risarcimento.

A tale scopo le singole autorità nazionali, conformemente alla loro legislazione, sono tenute ad istituire un “Fondo nazionale per le vittime” utilizzando i proventi confiscati a coloro che abbiano commesso i reati sopra menzionati al prioritario scopo di risarcire i perseguitati. Circa i tempi di attuazione, gli Stati membri dovranno conformarsi alla nuova Direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore: vigenza che scatterà il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per quanto concerne l’Italia il nostro Governo, nella XVII° legislatura (in carica dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018), per il tramite del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha dato attuazione alla precedente Direttiva 2011/36/UE, concernente “La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime”, mediante l’emanazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

Illustrazione grafica n. 3

Pertanto, il nostro ordinamento giuridico, nel prevedere il diritto all’indennizzo per le vittime di tratta, ha già istituito presso la Presidenza del Consiglio il Fondo per le misure anti-tratta, destinato  al finanziamento dei programmi di sostegno e di inclusione sociale. Il Decreto Legislativo ha stabilito in 1.500 euro la misura dell’indennizzo per ciascuna vittima, ma nei limiti della disponibilità del Fondo. Nel Bilancio di previsione 2017 della Presidenza del Consiglio l’importo stanziato sul cap. 520 (Fondo destinato al finanziamento di programmi di assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento) risultava pari a complessivi 29.654.854 euro (vedi illustrazione grafica n. 3). Nel corso degli anni, tuttavia, nonostante il riscontro delle svariate e numerose fattispecie di traffico illegale, la misura dello stanziamento è andata via via diminuendo tanto che, per il corrente anno 2023, sul medesimo capitolo 520, l’onere previsto è risultato pari a 15. 989.127 euro, con un decremento pari a – 13.665.727 euro, rispetto alla predetta annualità 2017.

Quella che a prima vista potrebbe sembrare una scarsa considerazione mostrata dal nostro Paese nei confronti di un fenomeno drammatico, necessita in verità di un maggiore approfondimento ove si consideri che, sebbene il diritto al risarcimento sia previsto in tutti i sistemi giuridici dei Paesi europei, il numero delle vittime che lo ottengono è piuttosto esiguo. Nei Paesi Bassi, ad esempio, solo il 4 per cento degli oppressi avanza una richiesta di rimborso, ed un quinto di queste richieste è inammissibile. Nei casi di richieste ammissibili, inoltre, il risarcimento effettivamente concesso corrisponde in media alla metà dell’importo reclamato. Ciò soprattutto a causa delle difficoltà di stimare i danni subiti per mancanza di documentazione, per indagini finanziarie insufficienti o per testimonianze incomplete o inesatte. Ci auguriamo, dunque, che gli obiettivi della presente normativa europea possano essere conseguiti in modo più efficace a livello di Unione, attraverso una strategia coordinata con i Piani di Azione Nazionali per prevenire e reprimere il vergognoso e crescente sfruttamento di esseri umani. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Già Dirigente coordinatore del ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, con esperienza amministrativa/contabile nel comparto del Bilancio statale e della Contabilità pubblica nazionale. E’ stato Coordinatore dell’Ispettorato per i Rapporti finanziari con l’Unione europea. Esperto di nuovi modelli aziendali, è autore di numerosi saggi sull’Istituto delle Reti di Impresa. Iscritto al Registro dei Revisori legali presso il Mef e nell’Elenco degli “Innovation Manager” a cura del ministero dello Sviluppo economico. Giornalista