È veramente vergognoso l’immondezzaio che troppo spesso, nell’indifferenza generale, si vede a margine di tante strade e in tante aree pubbliche e private; anche perché questo crea un effetto emulazione e tutti si sentono autorizzati a gettare ovunque i propri rifiuti. Non si tratta, insomma, di leggi e sanzioni inadeguate (che invece ci sono) ma di mancanza di cultura, educazione al bene comune ed al rispetto degli altri. Una sentenza del Consiglio di Stato di metà aprile su un caso di deposito abusivo di rifiuti avvenuto a Moncalieri rimette a fuoco l’esigenza di far rispettare le leggi attraverso un maggior controllo del territorio da parte delle autorità preposte e della polizia giudiziaria (da potenziare con adeguati organici). Ed anche da parte di noi cittadini per non chiudere gli occhi davanti ai tanti scempi che si consumano nei luoghi che frequentiamo


◆ L’analisi di GIANFRANCO AMENDOLA

Pochi giorni fa è stata pubblicata una importante sentenza del Consiglio di Stato (Sez. 4, 9 marzo 2026, n. 1879 in www.lexambiente.it, 14 aprile 2026) relativa alla responsabilità del proprietario di un terreno (nel caso di specie il Comune di Moncalieri) su cui altri avevano depositato abusivamente rifiuti facendolo diventare una vera e propria discarica. Non è la prima volta che la giurisprudenza si occupa, con alterni orientamenti, di questo problema e la sentenza è importante proprio perché, al di là del caso in esame (che presenta alcune peculiarità, in quanto riguardava un terreno non privato ma demaniale) riassume bene i termini della questione in generale e, dopo varie incertezze giurisprudenziali, pone un punto quasi fermo che vale la pena di sintetizzare. 

Richiamando la lettera della legge, la sentenza, confermando l’indirizzo già affermato dalla Cassazione sin dal 2013, riconosce, in primo luogo, che, in via generale, nessun addebito può essere mosso al proprietario se non ha partecipato né ha agevolato coscientemente l’illecito abbandono di rifiuti da parte di terzi, a meno che non vi sia qualche diversa disposizione in proposito. E, quindi, anche se il Testo Unico Ambientale (D. Leg. 152/06) sancisce la corresponsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, nessuna responsabilità del proprietario può esservi se egli non era a conoscenza di quanto avveniva sul suo terreno e non vi è stata alcuna condotta di partecipazione agevolatrice da parte sua, tenendo conto, tuttavia, del caso per caso: ad esempio la Cassazione ha ritenuto che possa essere chiamato in causa anche il proprietario che dia in locazione il suo terreno a terzi per depositarvi rifiuti senza fare alcun controllo sul possesso delle necessarie autorizzazioni perché si tratta di una attività che può creare pericoli e richiede, quindi, particolare diligenza «anche al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà (presidiata dall’art. 42 della Costituzione)» ( Cass. Pen., sez. 3, 24 febbraio 2015, n. 8135, Selvaggi); diligenza richiesta, peraltro, dal Consiglio di Stato anche nella sentenza in esame, quando la consumazione di un illecito «costituisce un fatto prevedibile e prevenibile». 

Resta aperta, tuttavia, la questione se, pur non avendo in alcun modo partecipato, una volta venuto a conoscenza che altri scaricano illegalmente rifiuti sul suo terreno, egli debba attivarsi per contrastare la prosecuzione dell’illecito. In altri termini, come precisa la sentenza, è necessario accertare, caso per caso, se il proprietario, pur essendo a conoscenza della situazione di fatto, ometta di adottare le misure doverose, ragionevoli e concretamente praticabili per mera negligenza, imprudenza o imperizia, manifestando così una consapevole inosservanza dei doveri di tutela ambientale connessi all’esercizio dei poteri di signoria sul bene; ad esempio, misure dissuasive quali cartelli di divieto, idonea illuminazione; la mancata adozione di misure preventive ragionevoli quali blocchi fisici all’accesso carrabile nei casi in cui ciò sia ragionevolmente esigibile, avuto riguardo anche alle dimensioni del fondo; l’omessa attività di vigilanza o controllo (sopralluoghi o ispezioni), anche in relazione all’estensione e alle caratteristiche del fondo. 

In questo quadro, un’attenzione particolare è riservata alla omessa recinzione del fondo che, secondo la giurisprudenza prevalente, non può, di per sé, integrare un elemento di colpa a carico del proprietario, poiché si tratta di una mera facoltà e non di un obbligo. Orientamento condiviso dalla sentenza con la eccezione, tuttavia, del «caso in cui il proprietario sia pienamente consapevole dell’attività illecita altrui e disponga — anche in considerazione dell’estensione limitata del fondo — dei mezzi concretamente idonei a impedirne la prosecuzione. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di mancata chiusura di varchi noti o punti di accesso, nonostante precedenti episodi di abbandono di rifiuti». Caso in cui, quindi, egli può essere chiamato come co-destinatario dell’obbligo di bonifica penalmente sanzionato.

In conclusione, tuttavia, giova allargare lo sguardo oltre le leggi e la giurisprudenza. Perché la prima, vera responsabilità è quella di coloro (e sono tanti, purtroppo) che, deturpando e danneggiando la nostra casa comune, mancano di quel minimo di senso civico che ciascuno dovrebbe avere; ma c’è anche la responsabilità morale di chi, anche se non proprietario, volge lo sguardo altrove come se la cosa non lo riguardasse. Specie ora che finalmente la nostra Costituzione ha riconosciuto tra i diritti fondamentali del cittadino, oltre a quello alla salute, anche quello ad un ambiente salubre. È veramente vergognoso l’immondezzaio che troppo spesso, nell’indifferenza generale, si vede a margine di tante strade e in tante aree pubbliche e private; anche perché questo crea un effetto emulazione e tutti si sentono autorizzati a gettare ovunque i propri rifiuti. Non si tratta, insomma, di leggi e sanzioni inadeguate (che invece ci sono) ma di mancanza di quella cultura e quella educazione al bene comune ed al rispetto degli altri che dovrebbero essere garantite da famiglia e scuola e non da telefonini e social con visioni distorte e fuorvianti, dove spesso si ricorre alla illegalità pur di avere più ascolti. 

E allora, in attesa di tempi migliori, venga almeno un maggior controllo del territorio da parte delle autorità preposte e della polizia giudiziaria (da potenziare con adeguati organici). Noi cittadini, dal canto nostro, leggi o non leggi, faremmo bene, di fronte a questi scempi, a non distogliere lo sguardo provvedendo, invece, a segnalarli per iscritto, in modo formale e firmando con tutti i nostri dati, alle pubbliche autorità che, a questo punto non potranno dire di non sapere. Non è il massimo, ma, in attesa della cultura, qualche volta un po’ di sana repressione penale non fa male. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Dal 1967 Pretore a Roma, inizia ad occuparsi di normativa ambientale dal 1970. Dal 1989 al 1994 parlamentare europeo, vice presidente della commissione per la protezione dell’ambiente. Dal 2000 al 2008 Procuratore aggiunto a Roma con delega ai reati ambientali, poi Procuratore della Repubblica a Civitavecchia fino al pensionamento (2015). Ha ricoperto numerosi incarichi pubblici partecipando a tutte le vicende che hanno visto nascere ed affermarsi il diritto dell'ambiente in Italia. Ha insegnato diritto penale dell’ambiente in varie Università scrivendo una ventina di libri fra cui “In nome del popolo inquinato” (7 edizioni). Attualmente fa parte del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ed è docente di diritto penale ambientale presso le Università “La Sapienza” e Torvergata di Roma.