Le foto sulla strage nella centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi che illustrano questa pagina sono state scaricate dal web (credit Vigili del Fuoco)

Il Testo unico sulla sicurezza del lavoro (Tusl) del 2008 affida al committente obblighi pressanti: sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, sulle informazioni dettagliate dei rischi e delle misure di prevenzione ed emergenza, sulla cooperazione con i datori di lavoro subappaltatori. Obblighi del committente – nel caso di Bargi, Enel Green Power – che si aggiungono, non si sostituiscono, agli obblighi di sicurezza che permangono integralmente a carico del datore di lavoro appaltatore (o subappaltatore). Obblighi che sussistono a prescindere dal fatto che esista formalmente un contratto d’appalto. Eppure, ad ogni incidente, come nella strage di Firenze qualche settimana fa ed ora nella strage di Bargi, si continua a girare in tondo. Senza potenziare il personale di controllo e una Procura nazionale sulla sicurezza del lavoro assisteremo allo stillicidio mortale che ci pone ai vertici europei delle vite spezzate per guadagnarsi il pane quotidiano


◆ L’analisi di RAFFAELE GUARINIELLO, giurista

Un dramma sta in questo momento ferendo il mondo del lavoro. Il dramma degli infortuni e persino dei disastri negli appalti, subappalti, cantieri. Mi chiedo: stiamo affrontando questo dramma con la necessaria lucidità ed efficacia? È una domanda che mi viene spontanea quando rilevo che da più parti se ne trae spunto per invocare l’introduzione di apposite norme che contemplino la responsabilità dei committenti: oggi come oggi – si dice – risponde solo l’azienda da cui dipende il lavoratore, mentre l’azienda appaltante non ha alcuna responsabilità. 

(credit “la Repubblica” di Bologna)

A fronte di questa lamentela, rimango sorpreso. Come possono ancora oggi sfuggire all’attenzione degli addetti le scelte operate da leggi già da anni in vigore nel nostro Paese? Addirittura due sono le basilari normative in materia. Basta leggere il Testo Unico Sicurezza Lavoro risalente al 2008: il Titolo IV, Capo I, dedicato ai cantieri edili o d’ingegneria civile; l’art. 26, relativo ai c.d. appalti (e subappalti) intra-aziendali, affidati, cioè, da un committente a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda. In questa ipotesi, il committente ha obblighi pressanti:

  • verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • dettagliate informazioni a questi soggetti sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  • cooperazione e coordinamento con i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori;
  • elaborazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (c.d. Duvri), un documento che prescrive le misure adottate contro i rischi da interferenze.

Obblighi, dunque, del committente che si aggiungono, non si sostituiscono, agli obblighi di sicurezza che permangono integralmente a carico del datore di lavoro appaltatore (o subappaltatore) che pur distacca propri lavoratori presso l’azienda committente. E si badi che questi obblighi sussistono a prescindere dal fatto che esista formalmente un contratto d’appalto. Basta che più imprese operino sul medesimo luogo di lavoro. Per giunta, il committente è penalmente responsabile se non vigila che le misure di sicurezza siano osservate dalle imprese esterne e dai lavoratori autonomi. 

Vincenzo Franchina (a sinistra) e Pavel Petronel Tanase (a destra), due dei tre lavoratori ufficialmente morti nella centrale idroelettrica Enel sull’Appennino bolognese; quattro i dispersi

Purtroppo, malgrado questo denso apparato normativo, persino le Istituzioni incorrono in sorprendenti amnesie. Il Decreto Legge c.d. Pnrr del 2 marzo 2024 n. 19 è solo l’ultimo esempio. Stabilisce che imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili o d’ingegneria civile debbono essere in possesso di apposita patente a punti rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro a condizioni espressamente indicate. E dispone che il committente ha l’obbligo di verificare il possesso della patente da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi. Mi chiedo: come mai la patente a punti – pur ritenuta dal Decreto Legge provvidenziale – è prevista nel settore dei cantieri edili o d’ingegneria civile, ma non settore altrettanto pericoloso degli appalti (e sub-appalti) intraaziendali? Si tratta di un tema che per ora non vedo affrontato nelle proposte emendative finora pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. 

Resta il fatto che già oggi – a prescindere dal Decreto Legge n. 19 – abbiamo leggi severe in materia di appalti, subappalti, cantieri. Ma allora perché questi infortuni e questi disastri? Per due ragioni fondamentali. La prima è che sulla carta esistono organi pubblici chiamati a effettuare controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: dalle Asl agli Ispettorati del Lavoro. Purtroppo questi organi di vigilanza spesso non hanno sufficienti organici e spesso nemmeno la professionalità necessaria.

Ma c’è una seconda causa, ed è che nel settore della sicurezza sul lavoro la giustizia non sembra far paura a nessuno. In alcune zone i processi penali per i morti di lavoro proprio non si fanno, mentre in altre zone si fanno, ma spesso con una tale improvvisazione o con una tale lentezza che si concludono con l’assoluzione o con la prescrizione del reato. La conseguenza è devastante. Si diffonde tra le imprese un senso d’impunità, l’idea che le regole c’erano e ci sono, ma che si potevano e si possono violare senza incorrere in effettive responsabilità. E si diffonde tra le vittime e i loro parenti un altrettanto allarmante senso di giustizia negata.  

Cosa fare? Lo scorso 21 febbraio, al Senato, si è istituzionalmente posto in luce quel che da tempo stiamo segnalando: «la frammentazione di competenze nelle procure più piccole può confliggere con il principio di specializzazione, che invece dovrebbe essere tipico di ogni ufficio inquirente, proprio perché si tratta di materie che presuppongono una particolare preparazione da parte dei singoli magistrati». Alcuni giorni fa, ho parlato a 300 studenti anche della ThyssenKrupp. Morte di sei operai. Indagini complesse. Ma il processo si è salvato dalla prescrizione. Perché le indagini sono durate meno di tre mesi. Eppure: quarantamila pagine di atti, oltre cento testimoni ascoltati, accertamenti penetranti nelle stanze degli uffici aziendali per scoprire le scelte strategiche di fondo. E tutto questo avvenne non perché i pubblici ministeri fossero più bravi degli altri, ma perché facevano parte di un Gruppo di magistrati da anni specializzati nella materia della sicurezza sul lavoro. 

E già che ci sono, faccio presente un’altra esigenza. L’esigenza di svolgere finalmente in tutto il territorio nazionale azioni organiche di prevenzione in ordine ai problemi che maggiormente insidiano la vita e la salute dei lavoratori. Accade l’infortunio su una gru, su un ponte, su una funivia, su una linea ferroviaria, in una centrale. Non basta fare indagini su quello specifico infortunio, occorre anche rispondere a una domanda: in quale stato versa la sicurezza nei ponti, nelle funivie, sulle gru, sulle linee ferroviarie, nelle centrali di tutto il Paese? Mi aspetto dal Parlamento di oggi quel che mi aspettavo dal Parlamento di ieri: quando ci decideremo a creare una procura nazionale sulla sicurezza del lavoro specializzata e con competenza estesa a tutto il Paese? © RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha svolto la funzione di magistrato dal 1969 al 29 dicembre 2015: prima come Pretore, poi Giudice per le Indagini Preliminari presso la Pretura, poi Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Torino e Coordinatore del Gruppo Sicurezza e Salute del Lavoro, Tutela del Consumatore e dei Malati presso la Procura della Repubblica di Torino. Consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito dal 2016 al 2018. Nominato Presidente della Commissione Amianto istituita dal ministro dell’Ambiente con Decreto del 30 aprile 2019. Ha pubblicato nel 1985 il saggio "Se il lavoro uccide" per la Casa Editrice Einaudi, e l'opera "La Giustizia non è un sogno" nel 2017 per la Casa Editrice Rizzoli. Inoltre, in particolare, "Codice della Sicurezza degli Alimenti commentato con la giurisprudenza”, seconda edizione - Wolters Kluwer 2016; "II Testo Unico Sicurezza sul lavoro commentato con la Giurisprudenza”, Wolters Kluwer, Milano undicesima edizione, 2020".