Sono proseguite nei giorni scorsi le audizioni parlamentari su Disegno di legge governativo del cosiddetto “nuovo nucleare”. Una evidente discontinuità con l’indirizzo espresso dal corpo elettorale nei referendum del 1987 e del 2011, che per due volte hanno escluso il nucleare dal mix energetico nazionale. I referendum hanno contribuito in modo determinante a definire l’identità energetica del Paese. La proposta di rilancio del “nuovo nucleare” richiede pertanto un’analisi multidisciplinare che coinvolga il diritto costituzionale, l’economia dell’energia, le scienze ambientali e la governance del rischio tecnologico. È quel che ha fatto il professor Aurelio Angelini nell’audizione alla Camera del deputati il 5 febbraio scorso. A seguire una sintesi delle articolate argomentazioni depositate all’attenzione dei legislatori che esamineranno i provvedimenti del governo


 ◆ L’analisi di AURELIO ANGELINI

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetiche Pichetto Fratin

Il Disegno di legge n. 2669, presentato dal Presidente del Consiglio e dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, introduce una delega al Governo in materia di energia nucleare cosiddetta “sostenibile”. L’iniziativa si colloca in un contesto politico ed energetico segnato dal riemergere ciclico del dibattito sul nucleare, spesso associato a crisi energetiche o alla necessità di perseguire obiettivi climatici ambiziosi. Tuttavia, essa appare in evidente discontinuità con l’indirizzo espresso dal corpo elettorale nei referendum del 1987 e del 2011, che per due volte hanno escluso il nucleare dal mix energetico nazionale. Da tali consultazioni sono derivate scelte strutturali: la dismissione del nucleare e il ricorso al gas naturale nel primo caso, e l’impulso allo sviluppo delle fonti rinnovabili nel secondo. Pur non configurando un divieto giuridico permanente, i referendum hanno contribuito in modo determinante a definire l’identità energetica del Paese. La proposta di rilancio del “nuovo nucleare” richiede pertanto un’analisi multidisciplinare che coinvolga il diritto costituzionale, l’economia dell’energia, le scienze ambientali e la governance del rischio tecnologico.

Struttura e contenuti del disegno di legge
Sezione grafica di un reattore modulare di piccola taglia (Small Modular Reactor – SMR) da circa 350 MWe progettato per ridurre tempi di costruzione e contenere i costi di investimento

Il disegno di legge prevede l’istituzione di un Programma nazionale per lo sviluppo dell’energia nucleare sostenibile, fondato su tre obiettivi dichiarati: decarbonizzazione, sicurezza energetica e competitività del sistema Paese. La delega conferita al Governo è ampia e comprende: autorizzazione alla costruzione e gestione di impianti di fissione di nuova generazione (III+ e IV generazione); introduzione di reattori modulari di piccola e media taglia (SMR e AMR); disciplina dell’intero ciclo del combustibile, incluse le operazioni di riprocessamento e lo smaltimento definitivo; strumenti di garanzia finanziaria e possibili incentivi; procedure autorizzative accentrate e semplificate presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; qualificazione degli impianti come opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. L’ampiezza della delega consente, di fatto, una riscrittura complessiva della normativa nucleare, configurando un potenziale mutamento strutturale dell’indirizzo energetico nazionale.

Rischio nucleare e principio di precauzione

Il rischio nucleare rientra nella categoria degli eventi a bassa probabilità ma ad altissimo impatto, le cui conseguenze possono superare la capacità di risposta tecnologica e istituzionale. In tale contesto assume rilievo centrale il principio di precauzione, cardine del diritto ambientale europeo e implicitamente richiamato dagli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione. La qualificazione delle tecnologie nucleari di nuova generazione come “non comparabili” con quelle del passato consente di ridimensionare alcuni profili di rischio, ma non di eliminarli. Un rischio residuo permane inevitabilmente e distingue strutturalmente il nucleare dalle fonti rinnovabili, caratterizzate da livelli di rischio sistemico nettamente inferiori.

Scorie radioattive e sostenibilità intergenerazionale

Nonostante il riferimento a tecnologie di riprocessamento e a reattori capaci di “chiudere il ciclo del combustibile”, la questione delle scorie ad alta attività rimane irrisolta. La loro gestione comporta una pericolosità protratta per periodi superiori al millennio e solleva problemi di responsabilità intergenerazionale. In Italia non è ancora operativo un Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi esistenti, e nessuna regione ha finora indicato un sito idoneo. La traslazione delle responsabilità sulle generazioni future appare in tensione con la formulazione aggiornata dell’articolo 9 della Costituzione, che tutela ambiente ed ecosistemi nell’interesse delle generazioni future.

Tempi e costi del nucleare

Le principali analisi internazionali mostrano che i tempi medi di realizzazione delle nuove centrali nucleari superano il decennio, mentre i costi di costruzione e smantellamento risultano soggetti a forti incertezze e frequenti sforamenti. Il nucleare richiede inoltre consistenti garanzie pubbliche, difficilmente compatibili con i vincoli di finanza pubblica. Negli stessi anni, le fonti rinnovabili hanno conosciuto una rapida diffusione, accompagnata da una riduzione strutturale dei costi e da un significativo sviluppo delle tecnologie di accumulo, fattori che hanno ulteriormente ridotto la competitività economica del nucleare.

Governance e ruolo dei territori

Il disegno di legge prevede procedure autorizzative fortemente centralizzate, riducendo il coinvolgimento degli enti territoriali. Tale impostazione appare problematica, considerando la natura ambientale e territoriale degli impianti nucleari, che richiederebbe un modello di governance multilivello. Ne deriva una potenziale frizione con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e con l’orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale.

Profili costituzionali e sovranità popolare

I referendum del 1987 e del 2011 hanno eliminato specifiche disposizioni normative, ma rappresentano una manifestazione chiara e reiterata della volontà popolare. Essi costituiscono un elemento interpretativo rilevante dell’indirizzo politico del Paese e un vincolo sostanziale nella definizione delle politiche energetiche. La reintroduzione del nucleare, pur non essendo formalmente illegittima, solleva questioni di coerenza con il principio di sovranità popolare sancito dall’articolo 1 della Costituzione, soprattutto in assenza di un nuovo e ampio mandato democratico.

Ambiente, salute e attività economiche

La riforma costituzionale del 2022 ha ampliato la portata dell’articolo 9, includendo la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità nell’interesse delle generazioni future. L’articolo 41 impone inoltre che le attività economiche si svolgano nei limiti dell’utilità sociale e della tutela della salute e dell’ambiente. Alla luce di tali principi, l’adozione del nucleare dovrebbe essere valutata secondo un criterio di massima tutela possibile. La disponibilità di alternative tecnologiche mature — in particolare fonti rinnovabili integrate con sistemi di accumulo — riduce ulteriormente la giustificabilità del rischio nucleare.

Stato dell’arte delle tecnologie nucleari e degli SMR

Le esperienze più avanzate dei reattori di terza generazione avanzata mostrano ritardi significativi e costi ampiamente superiori alle previsioni iniziali. Analoghe criticità emergono nei programmi statunitensi. I reattori di quarta generazione, avviati da oltre due decenni, non hanno superato lo stadio prototipale. I reattori modulari di piccola taglia (SMR), presentati come soluzione innovativa, non hanno ancora dato luogo a impianti commerciali operativi in Occidente. I principali progetti sono basati su tecnologie convenzionali ad acqua pressurizzata e hanno evidenziato problemi di costo tali da portare alla cancellazione dei primi tentativi di realizzazione. L’ipotesi di affidare a tali tecnologie una quota rilevante del fabbisogno elettrico nazionale appare, allo stato attuale, priva di fondamento industriale. Diversi studi indicano inoltre che, a parità di energia prodotta, gli SMR possono generare quantità di rifiuti radioattivi significativamente superiori rispetto ai grandi reattori, a causa di un minore sfruttamento del combustibile e della moltiplicazione delle unità impiantistiche.

Conclusioni

Il disegno di legge sulla delega al nucleare rappresenta un tentativo sistemico e politicamente rilevante di reintrodurre l’energia nucleare nell’ordinamento italiano. Pur collocandosi formalmente entro i margini consentiti dal sistema costituzionale, l’analisi condotta evidenzia come le criticità tecniche, economiche e ambientali del nucleare non risultino superate dalle tecnologie proposte. Il quadro costituzionale, nella sua evoluzione recente, attribuisce un ruolo centrale alla tutela dell’ambiente e delle generazioni future, mentre le fonti rinnovabili offrono oggi soluzioni più rapide, meno rischiose e più coerenti con la sostenibilità economica. L’impianto del disegno di legge appare inoltre in tensione con la sovranità popolare e con l’assetto delle competenze territoriali. Ne deriva che la reintroduzione del nucleare, nelle forme delineate, risulta difficilmente giustificabile sia sul piano dell’efficacia energetica sia su quello della coerenza costituzionale. Un mutamento di tale portata richiederebbe un ampio consenso democratico e una valutazione scientifica approfondita, capace di confrontarsi con l’intero spettro delle opzioni disponibili per la transizione energetica, all’interno di un dibattito pubblico esteso e informato.

Prototipo espositivo di Smr in una mostra tecnologica in Estremo Oriente

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Riferimenti

Lazard, Levelized Cost of Energy Analysis, 2024–2025 / Cour des Comptes (FR), Le coût de l’EPR de Flamanville, 2025 / Giuseppe Onufrio, L’inarrestabile declino del nucleare, 2025 / National Academy of Sciences (USA), Waste Management for Advanced Nuclear Reactors, 2022 / World Nuclear Industry Status Report, ed.2023–2024 / International Energy Agency, Projected Costs of Generating Electricity, 2020 / Dati Lazard su LCOE nucleare aggiornati al 2024–2025 / Connessione di Flamanville 3: dicembre 2024 / Progetto NuScale Utah cancellato nel novembre 2023 / Studio NAS USA su SMR: aumento significativo delle scorie per kWh prodotto.

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Sociologo dell’Ambiente e del Territorio. È presidente del Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità Agenda 2030. Coordinatore Nazionale di Movimento Ecologista. È stato professore ordinario di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio presso l'Università Kore di Enna, preside di facoltà e coordinatore del Dottorato di ricerca in "Contesti, ambienti e stili di vita per la salute e il benessere". Ha insegnato all'Università di Palermo: Sociologia Urbana; Ecologia; Diritto dell’Ambiente; Politiche di Tutela dell’Ambiente; Sociologia delle Migrazioni. Nell'università Iulm di Milano: Politica del territorio e dell’ambiente; Ambiente e sviluppo sostenibile. In Sicilia, fa parte del Comitato scientifico dell’Autorità di Bacino ed è stato presidente della Commissione Tecnica Specializzata per le valutazioni ambientali. Dirige la Collana della FrancoAngeli: Benessere Ambiente e Salute e la rivista scientifica Culture della Sostenibilità.