I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani devono essere controllati, custoditi e mantenuti in condizioni di efficienza, integrità e sicurezza dalle imprese che li gestiscono. Lo ha stabilito di recente la Cassazione civile a sezioni unite con due provvedimenti importanti che delineano obblighi e responsabilità della impresa, pubblica o privata che sia. Si consolida, così, una giurisprudenza volta a garantire il mantenimento dei contenitori in condizioni di efficienza, integrità e sicurezza. Anche ai livelli giurisdizionali inferiori, la Corte di appello di Firenze pochi mesi fa, con un risarcimento di 15.000 euro, ha avallato la responsabilità di un condominio e dell’azienda di igiene urbana per cinque cassonetti condominiali posizionati a meno di tre metri dalla finestra della camera da letto di un’inquilina, costretta a subire esalazioni e rumori sgradevoli. Va da sé che anche i cittadini hanno i loro doveri e le loro responsabilità sia per quanto concerne le modalità d’uso dei cassonetti ai fini della raccolta differenziata sia, ancor prima, per il deposito di rifiuti fuori dei cassonetti  


◆ L’analisi di GIANFRANCO AMENDOLA

Lo “spazzatour” dei cassonetti in città: sotto il titolo Foggia, qui in alto Oristano rifiuti tessili abbandonati fuori dai cassonetti, più in giù Roma

► I cassonetti svolgono una funzione essenziale per la raccolta differenziata dei rifiuti ma ci sono alcune regole che vanno rispettate e non solo dai cittadini. Se ne è occupata di recente la Cassazione civile a sezioni unite con due provvedimenti importanti (del marzo e settembre 2026) che delineano obblighi e responsabilità della impresa, pubblica o privata, che gestisce i cassonetti. In estrema sintesi, secondo il nostro massimo organo giurisdizionale, chi gestisce i cassonetti non può limitarsi ad una gestione meramente burocratica ma deve sempre garantire, tenendo conto delle circostanze di fatto, che i cassonetti siano realmente controllati, custoditi e mantenuti in condizioni di efficienza, integrità e sicurezza. Se non lo fa può essere chiamato in sede civile, a risarcire eventuali danni come quelli, nel caso sottoposto alla Corte, di un’auto bruciata da un incendio notturno divampato in un cassonetto di Napoli che non veniva regolarmente svuotato.

A Roma, quartiere Coppedè

In sostanza, quindi, anche se con una stringata motivazione, la Cassazione ha stabilito che l’azienda dei cassonetti debba fare tutto il possibile per «evitare il degrado ambientale» e garantire «la doverosa tutela della salute» pubblica, con una attività di controllo che deve, in primo luogo, essere preventiva verificando specificamente non solo che i cassonetti vengano svuotati giornalmente ma che siano sufficienti, posizionati in modo corretto e mantenuti integri e funzionanti; intervenendo tempestivamente in caso di riempimento eccessivo, di presenza di materiali infiammabili o pericolosi o di anomali depositi di rifiuti all’esterno del cassonetto. Ed è anche evidente che, se vuole evitare condanne, l’azienda deve essere in grado di dimostrare all’autorità giudiziaria di avere adempiuto a questi doveri con rapporti di servizio, fotografie, ordini di intervento e schede di manutenzione. Tanto più se risulta che aveva ricevuto specifiche segnalazioni su anomalie e disservizi.

Si conferma così, al massimo livello, quanto già risultava da altre recenti sentenze a questo proposito. Come quella della Corte di appello di Firenze, la quale, pochi mesi fa, con un risarcimento di 15.000 euro, ha avallato la responsabilità di un condominio e dell’azienda di igiene urbana per cinque cassonetti condominiali posizionati a meno di tre metri dalla finestra della camera da letto di un’inquilina, costretta, quindi, a subire esalazioni e rumori sgradevoli attestati, in giudizio, da diversi testimoni i quali confermavano, nel caso di specie, «gli odori persistenti e insopportabili, la necessità di tenere le finestre chiuse, i disturbi del sonno e l’uso dei cassonetti anche nelle ore notturne». In più, in quella occasione, la Corte ha chiarito che, se pure i cassonetti erano in area condominiale, ne rispondeva anche la società che li gestisce in quanto essa ne aveva la custodia e ne gestiva l’utilizzo quotidiano. Ed è appena il caso di ricordare che, ovviamente, anche i cittadini hanno i loro doveri e le loro responsabilità sia per quanto concerne le modalità d’uso dei cassonetti ai fini della raccolta differenziata sia, ancor prima, per il deposito di rifiuti fuori dei cassonetti in violazione delle disposizioni comunali che può essere punito con una sanzione pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Dal 1967 Pretore a Roma, inizia ad occuparsi di normativa ambientale dal 1970. Dal 1989 al 1994 parlamentare europeo, vice presidente della commissione per la protezione dell’ambiente. Dal 2000 al 2008 Procuratore aggiunto a Roma con delega ai reati ambientali, poi Procuratore della Repubblica a Civitavecchia fino al pensionamento (2015). Ha ricoperto numerosi incarichi pubblici partecipando a tutte le vicende che hanno visto nascere ed affermarsi il diritto dell'ambiente in Italia. Ha insegnato diritto penale dell’ambiente in varie Università scrivendo una ventina di libri fra cui “In nome del popolo inquinato” (7 edizioni). Attualmente fa parte del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ed è docente di diritto penale ambientale presso le Università “La Sapienza” e Torvergata di Roma.