Per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, le sentenze della Suprema Corte sono numerose e concordi. Nella nozione di ‘luogo di lavoro’, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, «rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dell’accesso a essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa». Nello schema del decreto legislativo n. 433 del 31 luglio 2026, si specifica che le norme di tutela si applicano solo «nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62». Vale a dire solo nei ‘locali aziendali’, una nozione restrittiva respinta — come detto — dalle pronunce della Cassazione, in linea con l’adesione alla legge di ratifica della Convenzione Internazionale Oil per la prevenzione delle molestie e violenze sul lavoro. Su, coraggio: nell’approvazione del decreto legislativo, auspicabilmente rapida, mettiamoci al passo. Senza altri indugi 


◆ L’analisi di RAFFAELE GUARINIELLO

► Finalmente sta per arrivare sul fronte della salute e sicurezza sul lavoro una norma realmente preziosa? È con gratitudine che dopo una prolungata astinenza mi sono fatto questa domanda cominciando a leggere lo schema di un decreto legislativo, il n. 433 del 31 luglio 2026, che mira a recepire in Italia una direttiva comunitaria. L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono attività mediante piattaforme digitali, assicurando una più efficace tutela dei loro diritti, una corretta qualificazione della situazione occupazionale e un utilizzo trasparente, equo e responsabile dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati impiegati nell’organizzazione del lavoro. Già più di una Commissione parlamentare ha espresso a ottobre parere favorevole. E allora non sfugga che un’ispirazione di fondo dello schema di decreto è meritoriamente quella di tutelare i lavoratori delle piattaforme digitali contro i rischi psico-sociali, dalla violenza alle molestie.

In questo quadro, anche in dichiarata e quanto mai apprezzabile adesione alla legge di ratifica della Convenzione Internazionale Oil per la prevenzione delle molestie e violenze sul lavoro, l’art. 12, comma 1, dello schema prevede che, allo scopo di prevenire e combattere le violenze e le molestie nel lavoro, le piattaforme digitali di lavoro introducono misure appropriate di prevenzione e protezione in conformità a quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera z-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (il c.d. Tusl). E qui purtroppo scatta l’allarme. Leggiamolo, infatti, questo art. 15, comma 1, lettera z-bis. Fu introdotto da una Legge del 2025, e oggi come allora ci fa sussultare. Perché esordisce alla grande, prescrivendo «misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori». Ma poi aggiunge «nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62». Un’aggiunta che sfuggì generalmente all’attenzione. Tanto che fummo subito costretti ad avvertire che l’art. 62 fornisce una nozione restrittiva di ‘luogo di lavoro’. Infatti, per luoghi di lavoro, intende «i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro». Dunque, i locali aziendali.

Eppure, lo stesso art. 62 si preoccupa di precisare che questa definizione palesemente restrittiva vale «unicamente ai fini della applicazione del presente titolo» e «ferme restando le disposizioni di cui al titolo I». Con una evidente, basilare conseguenza palesemente trascurata dagli estensori della Legge del 2025 (e ora dello schema di decreto sulle piattaforme digitali): che questa definizione non è utilizzabile ai fini dell’applicazione delle disposizioni degli altri Titoli del D.Lgs. n. 81/2008, a partire naturalmente da quel Titolo I che prevede i fondamentali obblighi di sicurezza, dalla valutazione dei rischi alla vigilanza e alla formazione. Tanto è vero che si susseguono a ritmo serrato pronunce della Corte Suprema univocamente ispirate a un principio: nella nozione di ‘luogo di lavoro’, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra «ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dell’accesso a essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa, finalità che possono essere sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro; ma anche ogni luogo nel quale il lavoratore deve o può recarsi per provvedere a incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività». In Italia e all’estero. Ovunque il lavoratore venga distaccato. A cominciare da quei cantieri edili in cui continuano a verificarsi infortuni su infortuni. Per non dire delle violenze e molestie notoriamente subite dai lavoratori persino in strada.

Possiamo sperare che – a tutela dei lavoratori, ivi compresi quelli delle piattaforme digitali – si provveda a depennare il riferimento (e la conseguente limitazione) ai «luoghi di lavoro di cui all’articolo 62»? © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Ha svolto la funzione di magistrato dal 1969 al 29 dicembre 2015: prima come Pretore, poi Giudice per le Indagini Preliminari presso la Pretura, poi Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Torino e Coordinatore del Gruppo Sicurezza e Salute del Lavoro, Tutela del Consumatore e dei Malati presso la Procura della Repubblica di Torino. Consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito dal 2016 al 2018. Presidente della Commissione Amianto istituita dal ministro dell’Ambiente con Decreto del 30 aprile 2019. Presidente della Commissione Federale di Giustizia della FIDAL dal 2021. Ha pubblicato nel 1985 il saggio "Se il lavoro uccide" per la Casa Editrice Einaudi, e l'opera "La Giustizia non è un sogno" nel 2017 per la Casa Editrice Rizzoli. Inoltre, in particolare, "Codice della Sicurezza degli Alimenti commentato con la giurisprudenza”, seconda edizione - Wolters Kluwer 2016; "II Testo Unico Sicurezza sul lavoro commentato con la Giurisprudenza”, Wolters Kluwer, Milano quattordicesima edizione, 2026. Ha scritto numerosi e-book in tema di sicurezza sul lavoro, caporalato, responsabilità amministrativa a tutela del lavoro e dell’ambiente, la patente a punti nei cantieri, l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione, Legge Sicurezza 2025, Intelligenza Artificiale e Rischi Emergenti