È necessario distinguere tra ciò che la riforma promette e ciò che, alla luce dell’analisi giuridico-istituzionale, è ragionevole attendersi produca. Il sorteggio dei membri del Csm confonde la forma della selezione con la sostanza della legittimazione. Affidarne la composizione al caso significa recidere il legame tra il mandato istituzionale e le qualità richieste per esercitarlo. L’appartenenza dei pubblici ministeri all’ordine giudiziario costituisce il presidio fondamentale della loro indipendenza. Una separazione che allontanasse la magistratura requirente dall’orbita giudiziaria — avvicinandola inevitabilmente a quella esecutiva — modificherebbe in modo radicale gli equilibri costituzionali tra i poteri. I mali concreti della giustizia italiana, che i cittadini sperimentano ogni giorno, quelli che scoraggiano l’accesso alla tutela giurisdizionale, quelli che rendono il processo uno strumento inaffidabile restano intatti. La riforma non stanzia un euro, non assume un funzionario, non ristruttura un’aula, non accelera un’udienza. I problemi reali restano tutti irrisolti, mentre l’attenzione politica e mediatica viene occupata da una ristrutturazione degli equilibri di potere che con l’efficienza della giustizia non ha nulla a che fare


◆ L’analisi di AURELIO ANGELINI

Il dibattito pubblico che accompagna le grandi riforme istituzionali tende a privilegiare le narrazioni simboliche rispetto all’analisi tecnica delle ricadute sistemiche. La riforma costituzionale in esame non fa eccezione: il discorso politico che ne sostiene la promozione si fonda su categorie di larga circolazione — imparzialità, trasparenza, garanzie — che godono di indubbio appeal retorico, ma che rischiano di oscurare le implicazioni strutturali delle disposizioni concrete. È necessario dunque distinguere tra ciò che la riforma promette e ciò che, alla luce dell’analisi giuridico-istituzionale, è ragionevole attendersi produca

Plenum del Csm (credit foto Ansa)
Il sorteggio al Csm: dall’autonomia all’aleatorietà

Il correntismo è una patologia reale: lo ha reso evidente il caso Palamara, con le intercettazioni che hanno svelato la negoziazione delle nomine apicali. Il sorteggio viene proposto come antidoto, con una logica apparentemente lineare: eliminare le elezioni per neutralizzare le correnti. Ma la soluzione confonde la forma della selezione con la sostanza della legittimazione. Il Csm non è un organo rappresentativo: è un organo di governo che richiede competenza e autorevolezza. Affidarne la composizione al caso recide il legame tra mandato e qualità, indebolisce la coesione interna e — paradossalmente — apre spazio alle pressioni esterne che il sorteggio dichiara di voler escludere. C’è poi un’asimmetria che la rivela: i magistrati sono estratti dall’intero corpo giudiziario, i laici da una short list predisposta dal Parlamento senza maggioranza costituzionalmente definita. Il correntismo elettorale viene eliminato in forma; al suo posto si installa un condizionamento politico più opaco — e per questo più pericoloso.

La separazione delle carriere: garanzie formali, rischi reali

La separazione delle carriere ha una sua plausibilità teorica: chi giudica e chi accusa non dovrebbero condividere culture professionali che ne compromettano l’imparzialità. Ma i costi sistemici superano i benefici dichiarati. Carriere cristallizzate producono due corpi impermeabili, con perdita di cultura giuridica condivisa e rafforzamento degli spiriti di corpo. Il profilo più grave è un altro: oggi l’appartenenza dei Pm all’ordine giudiziario è il presidio della loro indipendenza. Separarli significa avvicinarli, inevitabilmente, all’orbita esecutiva. In sistemi analoghi, questo percorso ha storicamente prodotto pubblici ministeri allineati alle priorità politiche del governo. L’imparzialità, del resto, non si decreta: dipende da formazione, cultura, organizzazione — e vi sono ordinamenti con carriere separate da sempre nei quali l’imparzialità resta oggetto di fondati dubbi. La riforma non nasce nel vuoto: giunge al termine di un percorso già avviato — abolizione dell’abuso d’ufficio, limitazioni alle intercettazioni, decreto Sicurezza — che ha progressivamente ridotto la capacità dello Stato di perseguire i potenti. La separazione delle carriere ne è il compimento più ambizioso.

L’Alta Corte disciplinare: controllo politico in forma tecnica

L’Alta Corte disciplinare a composizione para-politica è l’elemento meno discusso ma forse più insidioso della riforma. Combinata con un Csm indebolito dal sorteggio e una magistratura requirente separata, produce un assetto in cui carriere e responsabilità dei magistrati diventano più esposte all’influenza esterna. Il rischio non richiede abusi espliciti: basta la percezione. È il chilling effect — l’effetto raggelante — per cui il magistrato impara a non esporsi, evita le indagini sensibili, si autocensura per prevenzione. La disciplina è necessaria; ma quando il suo baricentro scivola verso la politica, cessa di essere un presidio di responsabilità e diventa uno strumento di controllo.

Un salto nel buio: ciò che la legge ordinaria potrà fare

C’è un profilo della riforma che il dibattito pubblico ha quasi del tutto ignorato, e che è forse il più pericoloso: essa apre uno spazio vastissimo alla legislazione ordinaria, senza che il governo abbia dichiarato con chiarezza cosa intende farci. Se il referendum venisse approvato, ci troveremmo di fronte a un salto nel buio. Con semplice legge ordinaria — senza ulteriori passaggi costituzionali, senza garanzie preventive — il Parlamento – come prospettato da esponenti della maggioranza di governo – potrebbe: mettere i pubblici ministeri sotto il controllo diretto del governo, trasformando l’azione penale da funzione autonoma in strumento dell’esecutivo; porre la polizia giudiziaria agli ordini del ministro dell’Interno, recidendo il legame operativo con la magistratura requirente che oggi ne garantisce l’indipendenza investigativa; stabilire che la nomina dei componenti laici del Csm avvenga a maggioranza semplice del Parlamento, anziché con la maggioranza qualificata (3/5) oggi richiesta, rendendo di fatto l’organo di autogoverno della magistratura uno specchio della maggioranza di governo. Nessuno di questi scenari è fantapolitico: sono conseguenze dirette e prevedibili dell’architettura costituzionale che la riforma introdurrebbe. Il voto del 22 e 23 marzo non è un voto su una riforma definita: è un voto su una cornice entro la quale tutto questo diventa possibile.

Ciò che la riforma non dice: i problemi reali restano intatti

L’analisi non può prescindere da ciò che la riforma tace. I problemi strutturali del sistema giudiziario italiano restano integralmente irrisolti. I processi durano in Italia in media sette anni in primo grado, con punte ben superiori nei tribunali del Sud. Questa non è una patologia della magistratura: è il prodotto di scelte politiche precise. Gli uffici giudiziari soffrono di una carenza strutturale di personale — magistrati, cancellieri, ausiliari — che nessuna riforma costituzionale può colmare. Le sedi giudiziarie sono spesso fatiscenti, prive di spazi adeguati, prive di infrastrutture tecnologiche minimamente efficienti. La digitalizzazione del processo — che in altri paesi è realtà consolidata — in Italia procede a rilento per carenza di investimenti e di volontà politica. Questi sono i mali concreti della giustizia italiana: quelli che i cittadini sperimentano ogni giorno, quelli che scoraggiano l’accesso alla tutela giurisdizionale, quelli che rendono il processo uno strumento inaffidabile. La riforma non stanzia un euro, non assume un funzionario, non ristruttura un’aula, non accelera un’udienza. I problemi reali restano integralmente irrisolti, mentre l’attenzione politica e mediatica viene occupata da una ristrutturazione degli equilibri di potere che con l’efficienza della giustizia non ha nulla a che fare.

Il titolare del dicastero della Giustizia Carlo Nordio
Il disegno politico dietro l’apparato tecnico

Dietro l’apparato tecnico della riforma si intravede un disegno politico che vale la pena nominare esplicitamente. L’obiettivo dichiarato è rafforzare le garanzie. L’effetto strutturale, invece, è ridurre la capacità della magistratura di esercitare il proprio ruolo di controllo sul potere esecutivo: un Csm svuotato di autorevolezza, pubblici ministeri progressivamente avvicinati all’orbita del governo, un organo disciplinare a maggioranza politica con il potere di punire i giudici che danno fastidio — e di intimidire, attraverso il solo fatto di esistere, quelli che potrebbero farlo. L’obiettivo reale è stato reso esplicito nelle stesse settimane in cui la riforma veniva discussa. La presidente Meloni ha indicato ai Pm di Torino il capo di imputazione da applicare per un’aggressione a un poliziotto. Salvini ha apertamente attaccato la magistrata che aveva aperto un’indagine su agenti coinvolti nella morte di uno spacciatore a Rogoredo, in circostanze oggetto di accertamento giudiziario. Il filo è chiaro: una classe dirigente che vorrebbe poter orientare l’azione penale, proteggere i propri apparati dalla legge e isolarsi dai controlli giudiziari. La riforma costituzionale non è la causa di questo disegno, ma ne è lo strumento più ambizioso e duraturo, perché incide sulla Carta fondamentale e produce effetti difficilmente reversibili.

Votare No: per difendere la Costituzione non lo status quo

Per tutte le ragioni esposte, una valutazione rigorosa della riforma induce a esprimere voto contrario al referendum del 22 e 23 marzo. Non si tratta di difendere lo status quo: i problemi della magistratura italiana sono reali e richiedono interventi seri, fondati su risorse, organizzazione e formazione. Si tratta invece di rifiutare una riforma che, sotto le mentite spoglie del garantismo, consegna al potere politico strumenti inediti di controllo sulla giustizia — una riforma che non risolve i problemi che dichiara di affrontare, ma ne crea di nuovi: più gravi, più profondi e più difficili da correggere, perché incisi nella Costituzione. L’indipendenza della magistratura non è un privilegio corporativo: è una garanzia strutturale dello Stato di diritto, che tutela in primo luogo i cittadini di fronte all’esercizio arbitrario del potere. Indebolirla — anche attraverso meccanismi indiretti e apparentemente tecnici — significa indebolire una delle fondamenta del sistema costituzionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Sociologo dell’Ambiente e del Territorio. È presidente del Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità Agenda 2030. Coordinatore Nazionale di Movimento Ecologista. È stato professore ordinario di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio presso l'Università Kore di Enna, preside di facoltà e coordinatore del Dottorato di ricerca in "Contesti, ambienti e stili di vita per la salute e il benessere". Ha insegnato all'Università di Palermo: Sociologia Urbana; Ecologia; Diritto dell’Ambiente; Politiche di Tutela dell’Ambiente; Sociologia delle Migrazioni. Nell'università Iulm di Milano: Politica del territorio e dell’ambiente; Ambiente e sviluppo sostenibile. In Sicilia, fa parte del Comitato scientifico dell’Autorità di Bacino ed è stato presidente della Commissione Tecnica Specializzata per le valutazioni ambientali. Dirige la Collana della FrancoAngeli: Benessere Ambiente e Salute e la rivista scientifica Culture della Sostenibilità.