Cani tenuti all’interno di un recinto con collare antiabbaio, un cucciolo chiuso in un recinto metallico di un metro quadro senz’acqua da bere all’interno di un garage buio, cavalli legati con catene arrugginite e privi di riparo: sono alcuni dei casi giunti all’esame della Corte suprema di Cassazione sanzionati con pene severe. Ad essere condannate «non sono soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione». Grandi passi avanti indotti anche dalla legislazione europea, se si considera che inizialmente il reato configurava gli animali come oggetti e puniva il loro maltrattamento con riferimento non alle loro sofferenze ma alle sensazioni negative indotte nell’uomo
◆ L’analisi di GIANFRANCO AMENDOLA, giurista
► Tenere un cavallo legato al collo con una catena arrugginita, privo di riparo, di abbeveratoi e di mangiatoie, in un ambiente con oggetti idonei a provocare ferite all’animale e tenere un cane legato alla catena all’interno di una gabbia angusta e fatiscente, senza acqua, né cibo e con una abbondante presenza di escrementi integra il reato di cui all’art. 727 del codice penale, attualmente punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Lo ha stabilito pochi giorni fa, per un processo di Grosseto, la terza sezione della Cassazione penale (n. 1918/26), confermando così altre condanne precedenti in cui, ad esempio, alcuni cani erano tenuti «all’interno di un recinto, muniti di un collare antiabbaio, produttivo di sofferenze e permanentemente funzionante»; oppure un individuo deteneva un cucciolo «in un locale chiuso, scarsamente illuminato, in uno spazio angusto di un garage, chiuso da rete metallica in mezzo ad oggetti ingombranti (l’imputazione riferisce di un metro quadrato), con conseguente scarsa possibilità di movimento, in mezzo alle proprie deiezioni e senz’acqua per essere stata in quelle condizioni rovesciata la ciotola».
Sembra, quindi, ormai consolidata, dopo varie vicissitudini normative (del 1993 e del 2004), la conclusione che per integrare il reato di abbandono di animali (prima denominato “maltrattamenti“) è sufficiente una condotta che produca loro anche solo meri patimenti «dovuti a comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell’uomo… oppure a modalità della custodia inconciliabili con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere… proprio perché l’evento della fattispecie è rappresentato dalla sofferenza dell’animale, che deve quindi essere collegata alle condizioni di detenzione da un nesso causale; assumendo così rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione».
Un bel passo in avanti se si considera che inizialmente il reato configurava gli animali come oggetti e puniva il loro maltrattamento con riferimento non alle loro sofferenze ma alle sensazioni negative indotte nell’uomo. Per fortuna, già nel 2009 interveniva la Ue stabilendo (art. 13 del Tfue, Trattato sul funzionamento dell’Unione europeo) che «gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti», aggiungendo successivamente che la normativa comunitaria impone «a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di rispettare gli obblighi di benessere degli animali al fine di garantire loro un trattamento umano e di evitare di cagionare loro dolore e sofferenze inutili» (7° considerando del Reg. 2017/625). Cui seguiva, da ultimo, la svolta storica del nostro Paese che nel 2022 aggiungeva nell’art. 9 della Costituzione, che la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, precisando altresì che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Tutela non diretta, quindi ma pur sempre tutela anche se rinviata, per l’esecuzione, a una legge ordinaria che veniva emanata nel 2025, confermando, tra l’altro, che gli animali sono esseri senzienti in grado di provare emozioni e dolore e aggravando le pene dei reati relativi.
A mio modesto avviso, resta, tuttavia la nota negativa della mitezza della sanzione tanto è vero che l’imputato di questa sentenza se l’è cavata con appena 1000 euro di ammenda anche se – va ricordato – nei casi più gravi può scattare il delitto di maltrattamenti di animali (art. 544ter c.p.) attualmente punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA
