In Italia ciascuno di noi produce 507 chili di rifiuti all’anno di imballaggi. E, nei mari dell’Unione Europea, dall’80 all’85% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono di plastica, di cui il 50% è costituito da oggetti monouso. In una normativa nazionale sempre più intricata, il nostro Paese autorizza la messa in commercio anche di specifiche categorie di imballaggi in plastica monouso e packaging per alimenti e bevande destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, purché siano certificati come biodegradabili e compostabili. Tra deroghe e proroghe, l’Italia ha esentato specificamente dalle regole comunitarie alcuni prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati quali determinati tipi di frutta (fra cui ciliegie, albicocche, pesche, susine, uva da tavola, mini-kiwi, fragole, lamponi, more, ribes, mirtilli), e molti ortaggi (fra cui lattughe, scarole, indivie rucola, spinaci, broccoli, cavolfiori, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, patate e asparagi). Intanto la “Plastic Tax”da applicare agli imballaggi in plastica monouso delle merci e dei prodotti alimentari dal 2020, è stata sempre rinviata; attualmente, dal governo in carica, al gennaio 2027. In fumo un gettito fiscale di 2 miliardi tra il 2020 e il 2026
◆ L’analisi di GIANFRANCO AMENDOLA
► Pochi se ne sono accorti ma dal 7 ottobre è in vigore una nuova normativa (Decreto imballaggi) volta a limitare, su impulso comunitario, l’impatto degli imballaggi – specie di plastica e specie “usa e getta”-, sull’ambiente. Obiettivo, quindi, di grande rilevanza se solo si considera che, secondo i dati Ispra, in Italia si producono circa 507 chili di rifiuti all’anno per persona, costituiti, in buona parte, da imballaggi; e che, con riferimento ai nostri mari, nella Ue, dall’80 all’85% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono plastica: di questi, peraltro, il 50% è costituito da oggetti monouso.
Molto sinteticamente, le nuove disposizioni italiane si sommano a quelle già esistenti, inserendo nel Testo Unico Ambientale del 2006 un nuovo articolo (art. 226-quinquies), il quale, in aggiunta a quanto stabilito a livello comunitario, autorizza la messa in commercio anche di specifiche categorie di imballaggi in plastica monouso e packaging per alimenti e bevande destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, purché siano certificati come biodegradabili e compostabili; esentando specificamente dalle regole comunitarie alcuni prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati quali determinati tipi di frutta (fra cui ciliegie, albicocche, pesche, susine, uva da tavola, mini-kiwi, fragole, lamponi, more, ribes, mirtilli), e molti ortaggi (fra cui lattughe, scarole, indivie rucola, spinaci, broccoli, cavolfiori, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, patate e asparagi).
In generale, si può dire che, fermo restando il divieto assoluto per sostanze chimiche pericolose, vengono esclusi dalle regole gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato, senza ulteriori preparazioni, e quelli necessari a garantire sicurezza e igiene in strutture sanitarie come ospedali, cliniche e Rsa. Quanto alle sanzioni, la legge italiana, aggiungendo un comma 4-quinquies all’art. 261 del Tua, prevede per le violazioni di questo nuovo articolo una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 a 25.000 euro con aggravamenti fino a 100.000 euro per quantità rilevanti, disponendo, però, contestualmente che queste sanzioni si applicheranno dal 1 gennaio 2030.
Se, a questo punto, vogliamo dare un giudizio su questa legge, occorre rifarsi, in primo luogo alla normativa comunitaria sui rifiuti, la quale si basa su una precisa scala di valori che vede al primo posto la prevenzione («il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto»), al secondo il riutilizzo diretto, al terzo il riciclaggio tramite trattamento, al quarto il recupero di altro tipo come quello energetico tramite incenerimento («termovalorizzazione»), e all’ultimo lo smaltimento «bruto» nell’ambiente attraverso discariche ed inceneritori senza recupero di energia. E allora appare del tutto evidente che, in realtà, le nuove disposizioni italiane lasciano totalmente da parte il primo imperativo sulla riduzione dei rifiuti alla fonte e si incentrano, invece, sulla compostabilità e biodegradabilità dell’imballaggio piuttosto che favorirne il riuso diretto come impone tutta la normativa comunitaria.
Insomma, fermo restando che, comunque, qualsiasi legge che intervenga sui rifiuti va vista con favore, appare evidente che il nostro legislatore si è preoccupato soprattutto di introdurre deroghe e proroghe, rinviando l’applicazione delle sanzioni al 2030; così come era successo con il precedente D. Lgs. n. 196 del 2021 che avrebbe dovuto dare attuazione alla direttiva Sup per ridurre l’incidenza delle plastiche monouso sull’ambiente. Emblematica, in proposito, è la vicenda della “Plastic Tax”, l’imposta da applicare agli imballaggi in plastica monouso delle merci e dei prodotti alimentari al fine di incentivarne una progressiva riduzione: introdotta in Italia nel 2020, avrebbe permesso di raccogliere un gettito fiscale di almeno 2 miliardi tra il 2020 e il 2026, ma non è mai entrata in vigore perchè è stata sempre rinviata; attualmente, dal governo in carica, al gennaio 2027.
Una ultima osservazione. Il Decreto Imballaggi è la migliore dimostrazione della qualità della nostra normativa ambientale, oggi frammentata in diverse leggi e surdimensionata, con articoli spesso di difficile lettura e comprensione dove non si capisce quali sono le regole e quali sono le eccezioni. Del resto, anche a livello solo formale, una legge con un articolo 226-quinquies ed un comma 4-quinquies non è una legge da paese civile specie se si tratta di normativa di grande importanza che deve essere facilmente compresa da qualsiasi cittadino. © RIPRODUZIONE RISERVATA
