Dalla progressiva compressione del dissenso al tentativo di attribuire all’Esercito funzioni di polizia giudiziaria: la sequenza dei decreti sicurezza segna un ulteriore slittamento autoritario e pone una questione fondamentale di fedeltà alla Costituzione. Gli spazi del dissenso si restringono, i poteri coercitivi si estendono e gli strumenti eccezionali si normalizzano. Il rapporto tra cittadino e potere pubblico cambia così senza alcuna dichiarata revisione costituzionale. Ogni restrizione si legittima con l’emergenza precedente e ogni ampliamento di potere appare una risposta obbligata a una minaccia. Decisiva non è l’efficacia dichiarata di una misura, ma la sua compatibilità con le regole che delimitano i poteri statali. Una modifica strutturale dell’equilibrio tra apparati militari, polizia giudiziaria e libertà fondamentali esige un confronto parlamentare adeguato e un rigoroso controllo di costituzionalità. Nemmeno il “libero commercio” può rovesciare la gerarchia dei valori
◆ L’analisi di AURELIO ANGELINI
► Gli scontri, le devastazioni e i saccheggi di Milano del 17 e 18 ottobre sono fatti gravi e vanno perseguiti secondo legge, con le garanzie dell’ordinamento. Proprio per questo occorre distinguere la responsabilità penale individuale dall’esercizio legittimo del dissenso, della protesta e della manifestazione del pensiero, chi non riesce a farlo è perché è fuori dal perimetro Costituzionale. La qualità democratica della risposta statale si misura su questa distinzione. La sicurezza è un bene costituzionale, ma non può diventare il principio di una compressione incrementale delle libertà fondamentali, che riduca il conflitto sociale a mera questione di ordine pubblico da trattare con strumenti repressivi. Letti congiuntamente, gli interventi governativi delineano una traiettoria precisa. Gli spazi del dissenso si restringono, l’apparato preventivo e repressivo si rafforza, le misure sulla libertà personale si inaspriscono e chi partecipa alle manifestazioni è sempre più esposto a interventi coercitivi. Il problema non è la singola disposizione, ma il percorso complessivo. L’ipotesi di attribuire ai reparti dell’Esercito funzioni di polizia giudiziaria e poteri incidenti sulla libertà personale segna, in questo percorso, un salto qualitativo. Non siamo davanti a un ulteriore inasprimento sanzionatorio. È in gioco l’equilibrio costituzionale tra apparato militare, autorità civile di pubblica sicurezza, magistratura e libertà dei cittadini.
La strategia delle piccole dosi
Le derive autoritarie non procedono necessariamente per rottura improvvisa dell’ordine democratico. Possono avanzare per gradi, con provvedimenti successivi, ciascuno presentato come necessario, temporaneo e legittimato da una specifica emergenza. Ogni intervento è ricondotto a un problema circoscritto, ma la sequenza produce un mutamento assai più profondo. È la logica dell’inoculazione “omeopatica” di autoritarismo. Gli spazi del dissenso si restringono, i poteri coercitivi si estendono e gli strumenti eccezionali si normalizzano. Il rapporto tra cittadino e potere pubblico cambia così senza alcuna dichiarata revisione costituzionale. Il meccanismo è politicamente insidioso. Ogni restrizione si legittima con l’emergenza precedente e ogni ampliamento di potere appare una risposta obbligata a una minaccia. Ogni critica rischia di essere delegittimata come sottovalutazione della violenza o indifferenza alla sicurezza. Intanto, si sposta la soglia di ciò che una democrazia costituzionale considera accettabile.
Il pensiero di Norberto Bobbio, qui richiamato in sintesi, ricorda che la nonviolenza è condizione essenziale del funzionamento democratico (*). Il conflitto sociale non scompare, ma deve poter essere espresso e composto attraverso canali politici e istituzionali, senza che il dissenso pacifico sia assimilato a minaccia da reprimere. La sequenza dei decreti va dunque valutata per i suoi effetti cumulativi. Questi incidono sulla libertà di riunione, sulla manifestazione del pensiero, sul diritto di protesta e sulle garanzie della libertà personale. Incidono, infine, sulla distinzione tra funzioni militari e di polizia giudiziaria. In questo quadro, il provvedimento annunciato dopo Milano assume particolare rilievo. Secondo le anticipazioni di stampa e le dichiarazioni pubbliche richiamate nel dibattito, si ipotizzavano tre misure:

- 500 militari aggiuntivi con funzioni di polizia giudiziaria per tre mesi;
- il fermo preventivo fino a 24 ore, esteso ai minorenni;
- l’arresto in flagranza differita entro 48 ore.
Le misure annunciate vanno distinte dal testo effettivamente adottato, ma la direzione prospettata esige un esame costituzionale rigoroso.
Esercito e polizia giudiziaria: lo scarto più grave
Attribuire all’Esercito funzioni di polizia giudiziaria non è un rafforzamento meramente quantitativo. Solleva una questione di principio: quale ruolo si intende assegnare alle Forze armate nella gestione del conflitto sociale e nell’esercizio del monopolio della forza legittima verso i cittadini? L’art. 109 Cost. stabilisce che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, garanzia essenziale perché gli atti investigativi si svolgano entro responsabilità e controlli definiti. L’art. 13 tutela l’inviolabilità della libertà personale e disciplina rigorosamente i casi di limitazione, comprese le eccezioni affidate agli organi di pubblica sicurezza. Ne derivano questioni rilevanti di formazione, competenze, responsabilità funzionale e raccordo con la magistratura. Non basta invocare la sicurezza: bisogna verificare la compatibilità con le garanzie costituzionali.
Non vanno confusi Carabinieri e Guardia di Finanza, forze di polizia a ordinamento militare con specifiche attribuzioni e strutture operative, con i reparti dell’Esercito impiegati in presidio e vigilanza. La distinzione non è formale: riguarda funzione istituzionale, socializzazione professionale e organizzazione delle responsabilità. L’operazione «Strade sicure» (2008) ha previsto l’impiego di militari in concorso con le forze di polizia, con qualifica di agente di pubblica sicurezza nei limiti di legge. I reparti non sono stati trasformati ordinariamente in organi di polizia giudiziaria. Superare questo confine richiede una giustificazione giuridica particolarmente rigorosa e non può ridursi ad adeguamento tecnico.
Sul piano politico, affidare ai militari ulteriori compiti coercitivi rischia di normalizzare la presenza dell’apparato militare nella gestione del dissenso interno. Il precedente non si valuta sui tre mesi annunciati. Le misure temporanee possono diventare permanenti e ridefinire nella prassi il rapporto tra sicurezza e libertà. Scrive Bobbio ne Il futuro della democrazia: «L’unico modo d’intendersi quando si parla di democrazia […] è di considerarla caratterizzata da un insieme di regole […] che stabiliscono chi è autorizzato a prendere le decisioni collettive e con quali procedure» (Einaudi, 1984, p. 4). Decisiva non è dunque l’efficacia dichiarata di una misura, ma la sua compatibilità con le regole che delimitano i poteri statali. L’emergenza non può farsi scorciatoia per alterare equilibri e garanzie senza adeguato controllo democratico.
La Costituzione non è un ostacolo alla sicurezza
Gli artt. 17 e 21 garantiscono la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Non sono concessioni dello Stato né diritti subordinati a convenienze economiche o commerciali: sono condizioni della partecipazione democratica. L’art. 52 prescrive che l’ordinamento delle Forze armate si informi allo spirito democratico della Repubblica. La Costituzione affida, inoltre, ad autorità civili e magistratura responsabilità e garanzie specifiche nella gestione della sicurezza e dei poteri coercitivi. La memoria storica impone prudenza. La militarizzazione dell’ordine pubblico e l’uso degli apparati coercitivi contro il conflitto sociale appartengono a una storia che la Repubblica ha inteso superare. I fatti di Milano del 1898, quando il generale Bava Beccaris impiegò l’artiglieria contro la popolazione, mostrano gli esiti della sovrapposizione tra potere militare e gestione delle tensioni civili. Ogni misura va valutata nel contenuto, nei presupposti e nelle garanzie, ma l’emergenza non può diventare giustificazione permanente. Il decreto-legge richiede, ex art. 77, straordinari presupposti di necessità e urgenza. Una modifica strutturale dell’equilibrio tra apparati militari, polizia giudiziaria e libertà fondamentali esige un confronto parlamentare adeguato e un rigoroso controllo di costituzionalità. Nemmeno il “libero commercio” tra le finalità dichiarate può rovesciare la gerarchia dei valori. L’art. 41 tutela l’iniziativa economica privata, ma non in contrasto con l’utilità sociale né in danno di sicurezza, libertà e dignità umana.
Giuramento costituzionale e responsabilità del Governo

Resta una questione che eccede la tecnica legislativa e investe la responsabilità politica di chi governa. Presidente del Consiglio e ministri giurano nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93). L’art. 54 impone a chi esercita funzioni pubbliche di adempierle con disciplina e onore e di essere fedele alla Repubblica, osservandone Costituzione e leggi. Il giuramento non è un rito formale, ma un impegno sostanziale a esercitare il potere entro i limiti costituzionali e a tutelare i diritti fondamentali. «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». Costituzione della Repubblica italiana, art. 54. Se una successione di provvedimenti producesse una progressiva erosione delle garanzie, fino a introdurre una più ampia presenza militare in funzioni coercitive interne, sarebbe legittimo porre una questione di fedeltà sostanziale allo spirito di quel giuramento. Parlare di “alto tradimento” può esprimere, sul piano politico, la gravità dell’accusa di tradire gli impegni verso la Costituzione. Sul piano giuridico è però una fattispecie tecnica, riferita dall’art. 90 al Presidente della Repubblica. Non è attribuibile automaticamente al Governo per aver promosso una norma di dubbia costituzionalità. La distinzione non attenua la responsabilità politica: consente una critica più precisa e fondata. Resta da stabilire se il Governo usi la sicurezza per obiettivi compatibili con l’ordinamento democratico o contribuisca, per interventi successivi, a spostare il sistema verso una gestione autoritaria del dissenso.
Non si difende la democrazia restringendola
La sicurezza non si garantisce trasformando le città in spazi di controllo militare, ma rafforzando polizia, capacità investigativa, uffici giudiziari, prevenzione e strumenti di inclusione sociale. La violenza va perseguita con efficacia e il dissenso pacifico tutelato con pari determinazione. Il rischio è che ogni decreto sia presentato come risposta circoscritta a un’emergenza, mentre l’insieme normalizza un modello. In quel modello la protesta è minaccia e la limitazione dei diritti soluzione ordinaria, mentre l’impiego dell’apparato militare nel conflitto sociale diventa opzione sempre più accettabile. L’autoritarismo avanza così a piccole dosi: non cancella la Costituzione, ne svuota le garanzie. Per questo il tentativo di attribuire all’Esercito funzioni di polizia giudiziaria non è marginale. Richiede la massima attenzione di Parlamento, magistratura e Presidente della Repubblica, nell’ambito delle rispettive competenze, e un rigoroso vaglio di compatibilità costituzionale, che il solo richiamo all’emergenza non può sostituire. La democrazia si misura anche dalla capacità di garantire che il potere non oltrepassi i limiti costituzionali. La Costituzione non è un ostacolo da aggirare in nome della sicurezza: è il limite che impedisce alla sicurezza di trasformarsi in autoritarismo.
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(*) Norberto Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 1984, p. 4. La frase sulla nonviolenza è sintesi del pensiero di Bobbio, non citazione letterale.
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