Approvata a ridosso di Natale, una sentenza della Consulta mette in discussione un pilastro che ha modellato tutto l’edificio costituzionale sulla tutela della salute umana. La prevenzione del «carico ospedaliero», scrive la Corte, può rendere legittima l’imposizione di un trattamento sanitario. «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» fu scritto da Aldo Moro a chiusura dell’articolo 32 della Costituzione. E, se salta l’argine del rispetto dell’autonomia individuale, non ci sarebbe più, potenzialmente, alcun limite per l’imposizione di un obbligo di trattamento. Dal 2022 sta avanzando l’idea per cui le vaccinazioni obbligatorie dovrebbero essere previste non solo per tutelare la salute pubblica dal rischio di contagio, ma anche per garantire la realizzazione di «obiettivi istituzionali» e «di carattere economico e sociale». Lo scrive in un documento di quell’anno l’Oms. Preoccupa l’idea che il sovraccarico ospedaliero possa essere tutelato attraverso l’imposizione di un obbligo di trattamento sanitario. Perché la funzionalità degli ospedali si garantisce finanziando e gestendo la sanità in maniera corretta
◆ L’analisi di CARLO IANNELLO, giurista
► La sentenza n. 199 del 23 dicembre 2025 della Consulta ha affrontato la legittimità della legge che ha imposto i vaccini per la prevenzione della diffusione del Sars-Cov-2. Sebbene si tratti di una sentenza di rigetto, che non ha validità erga omnes, essa introduce una novità preoccupante: l’obbligo vaccinale è legittimo in quanto riduce il «carico ospedaliero». Ragionando così, tuttavia, si scardina la libertà di cura. Ogni farmaco potrebbe essere imposto come obbligatorio. Si tratta di un ragionamento che contrasta con l’unanime lettura che gli studiosi (e la stessa giurisprudenza) hanno dato dell’art. 32 della Costituzione nel corso della vita repubblicana [su questa sentenza cfr. C. Iannello nota 1]. Ovviamente la funzionalità degli ospedali è un bene pubblico dotato di rilevanza costituzionale. Ciò che preoccupa è l’idea che il sovraccarico ospedaliero possa essere tutelato addirittura attraverso l’imposizione di un obbligo di trattamento sanitario, comprimendo l’autodeterminazione insita nel «fondamentale diritto» alla salute. La funzionalità degli ospedali si garantisce finanziando la sanità e gestendola in maniera corretta.
L’articolo 32, cioè la maggiore novità della Costituzione repubblicana, è espressione del principio personalista che informa tutto l’edificio costituzionale. Al centro c’è la persona e la tutela della sua autonomia, chiaramente visibile nella chiusura dello stesso articolo, che impedisce radicalmente qualsiasi possibilità di strumentalizzazione della persona stessa per un interesse collettivo. Sancisce l’articolo 32 che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti» e che «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». La salute ha dunque tre accezioni. In primo luogo, diritto fondamentale, cioè libertà di scelta con riferimento a ogni trattamento medico da praticare. Inoltre, interesse della collettività alla tutela della propria salute. Infine, diritto sociale alle cure gratuite.
Poiché la libertà di cura e la tutela della salute collettiva possono entrare in contrasto, il secondo comma dell’art. 32 stabilisce come si contemperano: solo una legge può prevedere un obbligo di trattamento, ma questa legge, che limita la libertà di cura, «non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Per tutelare in modo pieno l’autonomia della persona umana e impedire in radice il sacrificio individuale per il bene collettivo, la Costituzione ha imposto alla stessa legge impositiva di un trattamento sanitario di rispettare la dignità umana. Con riferimento ai vaccini, il concetto di tutela della salute pubblica, la salute come interesse della collettività, sancito dalla Costituzione, che legittima l’obbligo, è la protezione della salute dei terzi dal contagio. In assenza di questa protezione, il trattamento sanitario deve essere lasciato alla libera scelta dell’individuo. Nella sentenza che si commenta, invece, la Consulta afferma un principio potenzialmente devastante: la prevenzione del «carico ospedaliero» può rendere legittima l’imposizione di un trattamento sanitario. In questo modo, l’argine del rispetto dell’autonomia individuale scritto da Aldo Moro a chiusura dell’articolo 32, salta perché non ci sarebbe più, potenzialmente, alcun limite per l’imposizione di un obbligo di trattamento. In uno scenario distopico, questo principio consentirebbe di estendere l’obbligo anche agli stili di vita: pure la corretta alimentazione o l’attività sportiva riducono il carico ospedaliero. Se ci si “dovesse” curare per non affollare gli ospedali, la salute individuale tornerebbe ad essere un dovere verso la collettività, come fu in passato, con buona pace della libertà, non solo di cura.
Questa posizione della Consulta non è isolata. È dal 2022 che sta avanzando l’idea per cui le vaccinazioni obbligatorie dovrebbero essere previste non solo per tutelare la salute pubblica dal rischio di contagio, ma anche per garantire la realizzazione di «obiettivi istituzionali» e «di carattere economico e sociale». Proprio in questi termini si esprime un documento dell’Oms dal titolo «Covid-19 e vaccinazioni obbligatorie. Considerazioni etiche» del 30 maggio 2022. L’obiettivo di tutela della salute pubblica dovrebbe essere esteso anche a scopi diversi («societal or institutional objectives» e «social and economic objectives») rispetto a quello della tutela della salute pubblica («typically but not exclusively public health objectives»), come, ad esempio, la salvaguardia delle infrastrutture sanitarie («preserving the capacity of acute health care systems or other critical infrastructure») [nota 2]. Di questa tendenza si rilevano anche altri indici.
In primo luogo, la relazione (A.C. 3434) al d.d.l. di conversione del d.l. n. 1 del 2022, sull’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2 per gli ultracinquantenni [nota 3]. Dopo l’indicazione del consueto obiettivo di contrasto alla diffusione del virus («Il decreto mira a proseguire la strategia di contrasto della diffusione del virus Sars-Cov-2 »), si legge: «l’importanza di raggiungere coperture vaccinali elevatissime è sostenuta dai dati iniziali provenienti da alcuni Paesi dove la trasmissione della variante Omicron non è stata arrestata da una popolazione vaccinata con due dosi e dove il rischio di ospedalizzazione dovuto alla variante Omicron, sebbene ridotto, può causare un ulteriore sovraccarico dei servizi assistenziali». Da notare che il legislatore, quando ha approvato l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, era consapevole (lo si evince dalla stessa relazione!) della inefficacia dei vaccini nell’impedire contagio e trasmissione; ciò nonostante, nel testo normativo si continua a indicare la finalità di garantire la «prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2», come si legge per ben tre volte nell’art.1 del d.l. e nella stessa rubrica di tale articolo.
Vi è poi l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, del marzo 2022 che, per prima, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2. Si legge in tale ordinanza che, «sebbene empiricamente si debba riconoscere che, in presenza di nuove varianti, la vaccinazione non appaia garantire l’immunità da contagio, sicché gli stessi vaccinati possono contagiarsi e, a loro volta, contagiare, la stessa a tutt’oggi risulta efficace nel contenere decessi ed ospedalizzazioni, proteggendo le persone dalle conseguenze gravi della malattia, con un conseguente duplice beneficio: per il singolo vaccinato, il quale evita lo sviluppo di patologie gravi; per il sistema sanitario, a carico del quale viene allentata la pressione». A quest’ordinanza ha dato risposta la sentenza n. 14 del 2023. In tale occasione, i giudici hanno osservato, ripetutamente, che la legge impositiva dell’obbligo era legittima proprio perché il legislatore, con i dati che aveva a disposizione nel febbraio-marzo del 2021, era convinto di poter prevenire il contagio. Lo stesso decreto-legge 44/2021, che ha introdotto l’obbligo vaccinale, infatti, ha fatto esplicito riferimento al fine di prevenire i contagi.
Tralasciamo per un momento il fatto che i prodotti vaccinali a disposizione non prevenivano dal contagio, in quanto autorizzati (dall’Aifa e dall’Ema), per uno scopo diverso, cioè la protezione dalla malattia. Mancava il presupposto su cui si è basata la vaccinazione di massa, in quanto i vaccini in uso in Italia sono stati autorizzati per la prevenzione della malattia da Covid-19, mentre erano assenti i dati sulla prevenzione dell’infezione (come si evince chiaramente dalle autorizzazioni Ema e Aifa del dicembre 2020; cfr. https://www.aifa.gov.it/-/ema-raccomanda-l-autorizzazione-nell-ue-del-primo-vaccino-covid-19, in cui si legge: «L’impatto della vaccinazione con Comirnaty sulla diffusione del virus Sars-CoV-2 nella popolazione generale non è ancora noto. Non si conosce ancora fino a che punto le persone vaccinate possano ancora essere in grado di trasportare e diffondere il virus’)». Al netto dell’assenza del presupposto, la versione originaria del d.l. n. 44 del 2021, era tuttavia scritta in modo intrinsecamente coerente, cioè era conforme alla ratio che è alla base di un obbligo di trattamento sanitario. L’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 chiariva esplicitamente quale fosse l’obiettivo della vaccinazione: la «prevenzione del contagio da Sars-CoV-2». Anche i successivi provvedimenti di ampliamento della platea degli obbligati hanno sempre esplicitato l’obiettivo della «prevenzione della diffusione del virus Sars-cov-2».
A conclusioni diverse giunge, invece, la sentenza n. 199 del 2025. Si legge, infatti, al punto 6.1. che «[…] l’introduzione dell’obbligo vaccinale mirava, infatti, a “tutelare la salute pubblica” e a “mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, risolvendosi in una misura finalizzata a proteggere i più fragili e a preservare gli ospedali (anche) dall’eccessivo sovraccarico dovuto all’aumento delle ospedalizzazioni». Prosegue la Consulta (punto 6.1), osservando che l’imposizione dell’obbligo è preordinata «a tutelare la salute pubblica, in quanto rivolta a proteggere i soggetti più fragili, a contenere il carico ospedaliero, oltre che, pur sempre, a ridurre la circolazione del virus». Nelle affermazioni del giudice, pertanto, la protezione dal rischio di contagio non diventa solo marginale, ma addirittura si eclissa in quanto «l’obbligo vaccinale censurato è stato introdotto per tutelare tutti i soggetti ultracinquantenni in quanto fragili e più esposti alla malattia severa, a prescindere dalla circostanza che siano lavoratori o meno e dalle mansioni che possano eventualmente svolgere» (punto 6.2). Per la Consulta, insomma, la tutela della salute individuale dei cinquantenni, collegata alla minore pressione che ne deriva sugli ospedali, è giustificazione sufficiente ed autonoma dell’introduzione dell’obbligo.
Questa interpretazione demolisce il fondamento dell’obbligo vaccinale, che è la prevenzione dal contagio e non certo la garanzia della funzionalità degli ospedali. Prevenzione dal contagio che, invece, nella sentenza n. 199, assume una funzione del tutto ancillare, marginale o solo eventuale, potendo addirittura mancare. L’obiettivo di «non sovraccaricare gli ospedali» apre una breccia per modificare, per il futuro, la ratio che sta alla base dell’imposizione degli obblighi vaccinali, con buona pace della libertà di cura. Inoltre, ragionando in questo modo, si lasciano impregiudicate misure del tutto prive di logica (oltre che di umanità): se l’obiettivo fosse effettivamente stato quello di tutelare i presidi sanitari, la sospensione del personale non vaccinato aggravava il problema, lasciando le strutture prive di personale adeguato a fronteggiare l’emergenza, in contrasto con l’obiettivo in ipotesi perseguito. Così come nessun senso avrebbe avuto la sospensione degli altri lavoratori, se non un significato discriminatorio.
Se il bene tutelato dall’obbligo fosse la funzionalità degli ospedali, si sgretolerebbe il controlimite del «rispetto della persona umana» e l’individuo potrebbe essere strumentalizzato per la tutela di un interesse collettivo, anche per ragioni di finanza pubblica, come il non adeguato finanziamento del Ssn. In un panorama, come quello attuale, che vede anche le vecchie democrazie liberali assumere forti tratti di autoritarismo, il solo argine che abbiamo a tutela della dignità umana è il personalismo che è alla base della Costituzione repubblicana, di cui «il rispetto della persona umana» voluto da Aldo Moro nell’articolo 32 della Costituzione, è uno degli assi portanti. Significa la salvaguardia dell’autonomia individuale contro ogni potere, sia esso statale, medico o scientifico.
Oggi è fuori tempo massimo giustificare questa oggettiva ed evidente alterazione della libertà di cura che discende dall’interpretazione proposta, osservando che il periodo era emergenziale. Non solo questa idea non compare espressamente nella sentenza che si è commentato ma soprattutto da tempo conviviamo con emergenze in tutti i più importanti settori della vita associata. Forse è arrivato il momento, per la cultura democratica, di uscire dal letargo e ribadire che con l’art. 32 Cost. la salute non è più, come fu nel periodo fascista, un dovere dell’individuo verso la collettività, ma è innanzitutto un «fondamentale diritto» dell’individuo (oltre che un interesse della collettività e un diritto a ottenere cure gratuite). È, quindi, prima di ogni cosa, una libertà che pone al centro l’individuo e la sua libertà di cura. Per cui non può certo ammettersi che mentre si de-finanzia il Ssn (come accade da decenni a questa parte) si medicalizzi la popolazione introducendo obblighi di trattamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA
