Con il Disegno di legge delega varato dal governo Meloni, si punta ad “archiviare” i referendum popolari del 1987 e 2011. Per due volte consecutive il voto dei cittadini ha indirizzato le scelte di governo verso tecnologie energetiche meno rischiose e più sostenibili sia sul piano ambientale che economico. Da quei due pronunciamenti popolari è nato – col primo – la chiusura delle centrali a carbone a favore del gas e – con il secondo – lo sviluppo delle energie rinnovabili. Tali consultazioni hanno assunto un ruolo strutturale nel definire l’identità energetica del Paese. Il rilancio del “nuovo nucleare” sollecita un’analisi multidisciplinare, che va dal diritto costituzionale alle scienze dell’ambiente, dalle politiche energetiche alla governance del rischio tecnologico. In questa analisi, Aurelio Angelini ne richiama i termini, pur brevemente, per punti specifici

Un Smr Rolls-Royce per sommergibili e motori spaziali. Sotto il titolo, rendering della centrale NuScale in costruzione negli Stati Uniti

◆ L’analisi di AURELIO ANGELINI

La discussione sul nucleare in Italia si riattiva ciclicamente, spesso in connessione con shock energetici o con la necessità di perseguire obiettivi climatici ambiziosi. Il Disegno di legge delega (Ddl) recentemente proposto dal governo Meloni si inserisce in questo contesto, segnando un cambio di prospettiva rispetto all’indirizzo espresso dal corpo elettorale nei referendum del 1987 e del 2011, nei quali era stata esclusa la presenza del nucleare nel mix energetico nazionale. Pur non essendo giuridicamente vincolanti in senso permanente, tali consultazioni hanno assunto un ruolo strutturale nel definire l’identità energetica del Paese. La loro riapertura sollecita un’analisi multidisciplinare, che va dal diritto costituzionale alle scienze dell’ambiente, dalle politiche energetiche alla governance del rischio tecnologico. È utile richiamarli e analizzarli, pur brevemente, per punti specifici.

Struttura normativa e finalità del disegno di legge

Il Disegno di legge istituisce un Programma nazionale per lo sviluppo dell’energia nucleare sostenibile, concettualmente fondato su tre obiettivi: decarbonizzazione, sicurezza energetica e competitività del sistema Paese. La delega attribuita al Governo comprende: autorizzazione alla costruzione e gestione di impianti di fissione di nuova generazione (III+ e IV gen.), Smr (Small Modular Reactor) e Amr (Advanced Modular Reactor) disciplina del ciclo del combustibile, incluse le operazioni di riprocessamento e lo smaltimento definitivo; creazione di strumenti di garanzia finanziaria e di possibili incentivi economici; procedure autorizzative accentrate e semplificate presso il Mase (ministero per l’Ambiente e la Sostenibilità energetica); qualificazione degli impianti come opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. L’ampiezza della delega — che consente la riscrittura dell’intera normativa nucleare — configura un potenziale mutamento strutturale dell’indirizzo energetico nazionale.

Il rischio nucleare e la prospettiva del principio di precauzione 

La letteratura sui low-probability/high-impact events colloca il rischio nucleare in una categoria peculiare: eventi rari ma catastrofici, le cui conseguenze superano la capacità di intervento tecnologico e politico. Ciò sollecita l’applicazione del principio di precauzione, cardine del diritto ambientale europeo e implicitamente richiamato dagli artt. 9, 32 e 41 della Costituzione. La qualificazione governativa del nucleare di nuova generazione come “non comparabile” con quello del passato ridimensiona i rischi, ma non li elimina. Il rischio residuo rimane, per definizione, non eliminabile, e ciò differenzia la tecnologia nucleare dalle fonti rinnovabili.

Operai e tecnici attorio a un impianto Smr in costruzione
Scorie radioattive e sostenibilità intergenerazionale 

Nonostante il riferimento a tecnologie di riprocessamento e a reattori capaci di “chiudere il ciclo”, la questione delle scorie alta-attività non trova soluzione definitiva. La loro gestione comporta: potenziale pericolosità per tempi superiori alla durata delle istituzioni che dovrebbero gestirle; assenza, in Italia, del Deposito nazionale per i rifiuti esistenti; accumulo di responsabilità verso generazioni future prive di rappresentanza politica. Questo contrasta con la versione aggiornata dell’art. 9 Cost., che tutela ambiente ed ecosistemi nell’interesse delle generazioni future.

Tempi e costi: un’analisi comparativa 

Gli studi dell’Agenzia Internazionale per l’Energia mostrano che: i tempi medi di realizzazione per nuove centrali superano il decennio; i costi di costruzione e smantellamento sono soggetti a forti incertezze; il nucleare richiede significative garanzie pubbliche, difficilmente compatibili con i vincoli di bilancio. Gli stessi anni hanno visto la rapida diffusione delle fonti rinnovabili e un incremento dell’efficienza degli accumuli, riducendo ulteriormente la competitività economica del nucleare.

Governance e ruolo dei territori 

La procedura autorizzativa centralizzata prevista dal Ddl limita la partecipazione degli enti territoriali, nonostante la natura ambientale e territoriale della materia richieda un modello di governance multilivello. Questo crea una potenziale frattura con principi consolidati di leale collaborazione (art. 117 Cost.) e con la giurisprudenza costituzionale.

Profili costituzionali: referendum, valori fondamentali e limiti impliciti

I referendum del 1987 e del 2011 hanno eliminato specifiche norme, non un divieto astratto al nucleare. Tuttavia, essi rappresentano: una manifestazione inequivocabile della volontà popolare; un elemento interpretativo della direzione politica del Paese; un vincolo “simil-costituzionale” nella definizione delle politiche energetiche. Reintrodurre il nucleare può essere considerato politicamente e costituzionalmente problematico, sebbene non formalmente illecito. Difatti, l’articolo 1 della Costituzione stabilisce la sovranità popolare come indirizzo sostanziale, pur mediata dalle istituzioni rappresentative, non può essere disattesa in modo radicale. La riapertura del nucleare rappresenta un mutamento dell’identità energetica nazionale che inciderebbe su due pronunciamenti diretti del corpo elettorale.

Ingegneri allo studio su un progetto per mini reattori nucleari in Francia (credit foto Nicola Tucata / Afp)
Art. 9, 32 e 41 della Costituzione su ambiente, salute, impresa e precauzione  

La riforma del 2022 ha ampliato la portata dell’art. 9, includendo la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità e del benessere come obiettivo delle politiche sanitarie, nell’interesse delle future generazioni. Inoltre, le attività economiche devono svolgersi nei limiti dell’utilità sociale, dignità umana, salute e ambiente. L’adozione del nucleare deve quindi essere valutata con un criterio di massima tutela possibile. Le alternative oggi disponibili — rinnovabili e accumulo — riducono la giustificabilità del rischio nucleare.

Sostenibilità finanziaria

L’onerosità dei progetti nucleari solleva dubbi sulla coerenza con i vincoli di finanza pubblica e con il principio di buon andamento dell’amministrazione, specialmente in assenza di una valutazione dettagliata dei costi complessivi e del rischio di cost overrun. Inoltre , il disegno di legge riduce l’autonomia regionale in un ambito che coinvolge competenze concorrenti (ambiente, energia, governo del territorio). Questo potrebbe aprire contenziosi di tipo costituzionale.

Un reattore modulare dimostrativo esposto in una mostra in Estremo Oriente
Il confronto con le rinnovabili

Le fonti rinnovabili hanno raggiunto livelli di efficienza e affidabilità tali da: garantire una significativa penetrazione nel mix elettrico; ridurre i costi di produzione in modo strutturale; essere integrate con sistemi di accumulo in continua evoluzione; favorire modelli decentralizzati e partecipativi di generazione. Il confronto con il nucleare, pertanto, non riguarda solo gli aspetti tecnici, ma anche la filosofia della transizione energetica: centralizzata versus distribuita, ad alto rischio versus rischio contenuto, intensiva in capitale versus modulare.

In sintesi, il Ddl del governo Meloni rappresenta un tentativo sistemico e politicamente rilevante di reintrodurre il nucleare nell’ordinamento italiano. Da un punto di vista strettamente giuridico, l’operazione rientra nei margini formali consentiti dal sistema costituzionale, pur muovendosi sul limite interpretativo definito dalla giurisprudenza sui referendum abrogativi. Tuttavia, l’analisi multidisciplinare condotta mostra come: le criticità tecniche (rischio, scorie, costi, tempi) non siano superate dalle tecnologie di nuova generazione; il quadro costituzionale, nella sua evoluzione recente, ponga la tutela dell’ambiente e delle generazioni future come criterio dirimente; le alternative rinnovabili offrano oggi soluzioni più rapide, meno rischiose e più coerenti con la sostenibilità economica; l’impianto del Ddl sia in potenziale tensione con la sovranità popolare e con l’assetto delle competenze territoriali. Ne deriva che la reintroduzione del nucleare, così come delineata, appare difficilmente giustificabile sia sul piano dell’efficacia energetica, sia sul piano della coerenza costituzionale. Un mutamento di tale portata richiederebbe un ampio consenso democratico e una valutazione scientifica più approfondita, capace di misurarsi con l’intero spettro delle opzioni disponibili per la transizione energetica. Ed è quello che occorrerà fare in un esteso e capillare dibattito sociale in concomitanza con il dibattito istituzionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Sociologo dell’Ambiente e del Territorio. È presidente del Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità Agenda 2030. Coordinatore Nazionale di Movimento Ecologista. È stato professore ordinario di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio presso l'Università Kore di Enna, preside di facoltà e coordinatore del Dottorato di ricerca in "Contesti, ambienti e stili di vita per la salute e il benessere". Ha insegnato all'Università di Palermo: Sociologia Urbana; Ecologia; Diritto dell’Ambiente; Politiche di Tutela dell’Ambiente; Sociologia delle Migrazioni. Nell'università Iulm di Milano: Politica del territorio e dell’ambiente; Ambiente e sviluppo sostenibile. In Sicilia, fa parte del Comitato scientifico dell’Autorità di Bacino ed è stato presidente della Commissione Tecnica Specializzata per le valutazioni ambientali. Dirige la Collana della FrancoAngeli: Benessere Ambiente e Salute e la rivista scientifica Culture della Sostenibilità.