Un minuscolo articolo, aggiunto con un emendamento dell’ultima ora nella legge omnibus dell’8 agosto di quest’anno, si occupa di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato della Protezione civile, volontari della Croce Rossa Italiana. Prescrive che chi li coordina a livello comunale non può essere equiparato al datore di lavoro o al dirigente, ma resta l’obbligo a loro carico di analizzare, secondo la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti e, all’esito, di redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi. Un obbligo indelegabile. Ed ecco rientrare dalla porta centrale quel che sembrava essere uscito un mese fa da una finestra laterale
◆ L’analisi di RAFFAELE GUARINIELLO, giurista
► Finalmente ci occupiamo di sicurezza sul lavoro dei volontari. Non ce lo aspettavamo. E men che meno ce lo aspettavamo da una legge come la n. 118 dell’8 agosto 2025 ribattezzata “omnibus”. Fatto sta che un minuscolo articolo aggiunto con un emendamento dell’ultima ora, il 6-quater, si occupa di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato della protezione civile, volontari della Croce Rossa Italiana. E dice testualmente che «volontari e coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente». Ma attenzione. Non sfugga il pezzo forte. Volontari e coordinatori comunali non possono essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente «per le finalità di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008», e, dunque, del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro. Un articolo, questo 18, che nel comma 1 pone a carico del datore di lavoro e dei dirigenti 25 obblighi di sicurezza, e che poi ne aggiunge un ventiseiesimo, quello di vigilare sull’adempimento degli obblighi degli altri garanti della sicurezza: preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori, medico competente.
Dunque, un indubbio vantaggio, questo nuovo art. 6-quater, per i coordinatori comunali delle attività di volontariato. Ma è d’obbligo chiedere agli estensori della norma: un vantaggio totale o soltanto parziale? È vero: non è da poco liberarsi di 26 obblighi, e quali obblighi. Solo che ne rimane ancora uno. Uno soltanto, si dirà, ma che obbligo. Si tratta di un obbligo che con l’art. 18 nulla ha a che fare. Nientemeno che l’obbligo indelegabile previsto dall’art. 17 D.Lgs. n. 81/2008 a esclusivo a carico del datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di valutazione dei rischi. E dunque – ricordiamo le consolidate parole della Cassazione – l’obbligo di analizzare, secondo la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, di redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. E allora?
In ogni caso, un’altra domanda: non meritano comunque anche i volontari la tutela della propria sicurezza, anzitutto da parte di chi come il datore di lavoro detiene in materia i necessari poteri decisionali e di spesa? © RIPRODUZIONE RISERVATA
