Si loda il fatto che la Legge sicurezza approvata il 17 dicembre scorso disponga che nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, le imprese siano tenute a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento riconfigurata come un badge. Si tratta però di un badge previsto per i cantieri edili, e non anche agli altrettanto pericolosi cantieri non edili e appalti interni alle aziende. Troppo spesso vengono giustamente ritenuti colpevoli il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice e/o dell’impresa subappaltatrice, ma altrettanto ingiustamente si trascura la responsabilità del committente. Si amplia, all’apparenza, la tutela contro i rischi psico-sociali, ma si limita ai locali aziendali l’obbligo delle misure di prevenzione dei comportamenti che possano attuare forme di violenza o molestie


◆ L’analisi di RAFFAELE GUARINIELLO, giurista

La legge sulla sicurezza del lavoro approvata il 17 dicembre 2025 è dichiaratamente ambiziosa. Domanda: appare effettivamente in grado di arginare il fenomeno degli infortuni e dei disastri che stanno funestando il nostro Paese? Difficile dirsi del tutto soddisfatti. Molteplici sono gli aspetti della normativa vigente che avrebbero meritato una rivisitazione anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali emersi in questi anni. Purtroppo, solo alcuni di questi aspetti sono stati presi in considerazione dalla nuova legge, e per giunta mediante discipline non di rado disorganiche e persino paradossalmente controproducenti.

Appalti e cantieri

Meritoriamente, non esita la Legge ad addentrarsi nel mondo del lavoro attualmente più allarmante, quello degli appalti, subappalti, cantieri. Proviamo a rileggere le cronache relative ai morti sul lavoro. È facile accorgersi che infortuni e persino disastri si stanno moltiplicando vuoi nei cantieri temporanei o mobili aperti da committenti di lavori edili o di ingegneria civile, vuoi negli appalti e subappalti intra-aziendali. 

Si usa in questi giorni lodare il fatto che la Legge sicurezza approvata il 17 dicembre scorso disponga che nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, le imprese siano tenute a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento riconfigurata come un badge. Ma ci sembra difficile dirsi pienamente soddisfatti. E non solo perché a sorpresa si tratta di un badge previsto con riguardo ai cantieri edili, e non anche agli altrettanto pericolosi cantieri non edili e appalti interni alle aziende. Ma soprattutto perché i magistrati di merito, e sovente la stessa Cassazione, versano in difficoltà nell’inquadramento degli obblighi e delle responsabilità per infortuni accaduti nel drammatico universo degli appalti e dei cantieri. Troppo spesso vengono giustamente ritenuti colpevoli il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice e/o dell’impresa subappaltatrice, ma altrettanto ingiustamente si trascura la responsabilità del committente. 

Un esempio tra i molti in una sentenza della Cassazione del 9 dicembre scorso. Un lavoratore intento a rimuovere la copertura in cemento-amianto sul tetto di un capannone, calpestando un lucernaio in plexiglas, a seguito del suo cedimento, precipita nel vuoto da un’altezza di dodici metri. Per omicidio colposo viene condannata l’amministratrice dell’impresa appaltatrice per aver omesso di realizzare misure di prevenzione collettive (nella specie, intavolati sottoponti e reti), e di fornire ai lavoratori le protezioni necessarie al fine di eliminare il rischio di caduta nel vuoto, nonché gli idonei dispositivi di protezione individuali (nella specie cinture di sicurezza). Per contro, i magistrati di merito trascurano la responsabilità del committente, assolto dal Tribunale per non aver commesso il fatto sulla base di presupposti irrilevanti quale la circostanza che il committente non era proprietario del capannone. E la Cassazione conferma la condanna dell’appaltatore, ma non può che prendere atto dell’assoluzione del committente non impugnata dal pubblico ministero.  

È solo l’ultimo di una fitta serie di casi in cui la fondamentale responsabilità del committente cade nell’oblio. Ed è evidente che dalla Legge approvata il 17 dicembre ci saremmo attesi – prima ancora del badge – parole chiare sulle responsabilità del committente.

Violenza e molestie

Ulteriori equivoci o silenzi della Legge sicurezza debbono essere segnalati. Paradigmatica una norma che introduce, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,

«la programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti che possano attuare forme di violenza o molestie nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro come definiti all’articolo 62»

Non lasciamoci trarre in errore dall’apparenza di un ampliamento di tutela contro i rischi psico-sociali sotto la pressione delle indicazioni date dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil) nella Convenzione n. 190 del 2019 relativa all’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. Dove l’Oil contempla l’istituzione di misure sanzionatorie, e stabilisce che ciascun Membro dovrà adottare misure adeguate al fine di introdurre sanzioni nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro. 

Certo, non pochi si sono preoccupati. Basta leggere le memorie inviate al Senato da alcune Associazioni nel corso dei lavori di approvazione della Legge sicurezza. «Non condivisibile» – osserva Confindustria – «il ventilato inserimento della violenza e delle molestie nel documento di valutazione dei rischi». A sua volta, la Confapi sottolinea che «la norma dovrebbe essere calibrata tenendo conto delle specificità dei diversi comparti produttivi, limitando l’obbligo di programmazione delle misure di prevenzione ai settori nei quali sussista un rischio effettivo e documentabile, mentre per altri ambiti — nei quali tale rischio è oggettivamente nullo o trascurabile — sarebbe opportuno prevederne l’esenzione». 

Il fatto è che, a ben leggere, siamo in presenza di una norma che rischia di produrre effetti restrittivi. Il primo è originato dal riferimento ai «lavoratori». Quasi che non dovessero essere presi in considerazione quale bersaglio di atti vessatori anche soggetti tipo dirigenti e preposti. Ma soprattutto origina fuorvianti fughe applicative proprio il riferimento ai «luoghi di lavoro come definiti all’art. 62». Il fatto è che proprio in questo art. 62 si annida una radice fondamentale degli equivoci vissuti nei primi dieci anni di applicazione del Tusl (il vigente Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro). Per liberarsene, fu necessario attendere un caso torinese affrontato il 5 ottobre 2017 dalla Cassazione. Dove si accoglie un’argomentazione avanzata dall’accusa davanti alla Corte d’Appello. Premette che l’art. 62 fornisce una nozione restrittiva di «luogo di lavoro». Infatti, per luoghi di lavoro, intende «i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro».

Ma l’art. 62 è quanto mai chiaro nel dire in termini espliciti che questa definizione vale unicamente ai fini della applicazione del titolo II del Tusl, con l’evidente, basilare conseguenza: che questa definizione non è utilizzabile ai fini dell’applicazione delle disposizioni di tutti gli altri Titoli del Tusl, a partire naturalmente da quel Titolo I che prevede i fondamentali obblighi di sicurezza, dalla valutazione dei rischi alla vigilanza e alla formazione. Certo è che da allora si sono susseguite a ritmo serrato pronunce della Corte Suprema univocamente ispirate a un principio: nella nozione di luogo di lavoro rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui i lavoratosi siano necessariamente costretti a recarsi per provvedere ad incombenze inerenti all’attività, come ad esempio in caso di incidente verificatosi su una strada pubblica. Né sorprende la responsabilità penale addebitata a imprenditori italiani per eventi avvenuti all’estero, persino su una nave davanti al Porto di Bombay o su una strada nel deserto. 

E d’altra parte non sfugga che già da tempo violenze e molestie sono entrate a pieno titolo nel panorama normativo e giurisprudenziale in tema di sicurezza. Basti pensare che costituiscono:

  • un rischio che il datore di lavoro è tenuto a valutare previamente al pari degli altri rischi psico-sociali, dal mobbing al burn-out e allo stalking; 
  • un rischio da prevenire mediante misure che secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, sia la più idonea a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • un possibile reato individuato nei maltrattamenti o negli atti persecutori;
  • una malattia da denunciare all’Inail, ma anche un possibile reato di omicidio colposo o di lesione personale colposa. 

Perché allora limitare ai locali aziendali l’obbligo delle misure di prevenzione dei comportamenti che possano attuare forme di violenza o molestie?

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Ha svolto la funzione di magistrato dal 1969 al 29 dicembre 2015: prima come Pretore, poi Giudice per le Indagini Preliminari presso la Pretura, poi Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Torino e Coordinatore del Gruppo Sicurezza e Salute del Lavoro, Tutela del Consumatore e dei Malati presso la Procura della Repubblica di Torino. Consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito dal 2016 al 2018. Presidente della Commissione Amianto istituita dal ministro dell’Ambiente con Decreto del 30 aprile 2019. Presidente della Commissione Federale di Giustizia della FIDAL dal 2021. Ha pubblicato nel 1985 il saggio "Se il lavoro uccide" per la Casa Editrice Einaudi, e l'opera "La Giustizia non è un sogno" nel 2017 per la Casa Editrice Rizzoli. Inoltre, in particolare, "Codice della Sicurezza degli Alimenti commentato con la giurisprudenza”, seconda edizione - Wolters Kluwer 2016; "II Testo Unico Sicurezza sul lavoro commentato con la Giurisprudenza”, Wolters Kluwer, Milano quattordicesima edizione, 2026. Ha scritto numerosi e-book in tema di sicurezza sul lavoro, caporalato, responsabilità amministrativa a tutela del lavoro e dell’ambiente, la patente a punti nei cantieri, l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione, Legge Sicurezza 2025, Intelligenza Artificiale e Rischi Emergenti