
È giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale che l’art. 32 Cost. ammette l’imposizione di un trattamento sanitario solo se ricorrono due presupposti: che dal trattamento derivi un «beneficio per la collettività» e che via sia, allo stesso tempo, anche un «beneficio per l’individuo» che si sottopone al trattamento. I Costituenti vollero porre un argine invalicabile contro le tendenze organiciste dei totalitarismi del Novecento. E finora la Corte ha coerentemente potuto affermare che «Nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri». In assenza di immunità di gregge e protezione dei fragili, se si affermasse l’idea per cui un farmaco può essere reso obbligatorio soltanto perché capace di ridurre il carico ospedaliero, non ci sarebbe più alcun argine verso l’obbligo di cura, finora ritenuto unanimemente inammissibile
L’analisi di CARLO IANNELLO, giurista
IL 30 NOVEMBRE la Corte Costituzionale si pronuncerà su varie ordinanze, sollevate da giudici ordinari e amministrativi, che dubitano della legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale imposto ai sanitari per il Sars-Cov-2 dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. La prima ordinanza è stata sollevata a marzo 2022 dal massimo organo della giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) che ha avuto il merito di rompere un orientamento volto al costante rigetto di ogni dubbio di legittimità costituzionale sull’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2.
La motivazione di questa ordinanza contiene, tuttavia, un’insidia molto grave per la libertà di cura. Sembra paradossale, ma persino un suo eventuale accoglimento, senza le opportune precisazioni, potrebbe determinare un vero e proprio «ribaltamento» della libertà di cura, per come la abbiamo conosciuta sino ad oggi, con conseguenze che potrebbero ripercuotersi ben oltre la specifica questione del Covid-19.

È giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale che l’art. 32 Cost. ammette l’imposizione di un trattamento sanitario solo se ricorrono due presupposti: che dal trattamento derivi un «beneficio per la collettività» e che via sia, allo stesso tempo, anche un «beneficio per l’individuo» che si sottopone al trattamento. È questa l’unica strada per dare pratica applicazione all’art. 32 che pone un insormontabile limite al potere di interferire con la libertà relativa alla propria salute: «la legge [impositiva del trattamento, ndr]non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». I Costituenti vollero porre un argine invalicabile contro le tendenze organiciste dei totalitarismi del Novecento che avevano strumentalizzato la salute individuale per finalità di interesse collettivo. La Corte Costituzionale ha coerentemente potuto affermare che «Nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri».
Ora, il CGARS ha analizzato la sussistenza di questi due presupposti di costituzionalità ritenendo soddisfatto il primo, quello relativo al beneficio per la collettività, mentre ha sollevato dubbi sull’integrazione del secondo, cioè del «beneficio individuale», a fronte dell’alto numero documentato di reazioni avverse, notevolmente superiore a quello che si riscontra per le vaccinazioni tradizionali. Il problema sta tutto nella giustificazione che il CGARS ha dato della integrazione del primo requisito. Preso atto «empiricamente» (testuale) che il vaccino non blocca né il contagio, né la trasmissione del virus, il beneficio per la collettività, secondo il giudice amministrativo siciliano, sarebbe integrato dalla attitudine del farmaco a evitare le forme gravi della malattia e a diminuire, conseguentemente, il carico delle strutture ospedaliere.


La conseguenza dell’accoglimento da parte della Corte costituzionale di un simile ragionamento determinerebbe un’abrogazione in via interpretativa dell’art. 32 Cost. Se si affermasse l’idea per cui un farmaco può essere reso obbligatorio soltanto perché capace di ridurre il carico ospedaliero, non ci sarebbe più alcun argine all’imposizione di un obbligo. Si affermerebbe un principio destinato ad operare ben oltre la questione Covid-19 che ci porrebbe su di un pendio che condurrebbe direttamente all’obbligo di cura, finora ritenuto unanimemente inammissibile. Anche il farmaco contro il colesterolo potrebbe diventare obbligatorio. Persino l’assenza di risorse economiche per far funzionare gli ospedali o anche le relative disfunzioni amministrative potrebbero legittimare un obbligo di trattamento sanitario.
L’art 32 Cost. e il suo controlimite al potere sarebbero cancellati in via interpretativa. A farne le spese l’autodeterminazione individuale rispetto alle cure. Con le derive inammissibili che l’affermarsi di un’idea di questo tipo determinerebbe. Derive che, purtroppo, sono già in corso. Secondo il Tribunale di Rovereto (sentenza n. 57/2022) «un rischio di evento anche gravissimo come la morte o la grave malattia deve essere considerato come normale e tollerabile [sic!] a condizione, ben inteso, che sia in grado di scongiurare rischi ben maggiori (sempre di morte o di grave malattia, ma con un’incidenza statistica ben maggiore)». Considerazioni simili sono state formulate dal Tribunale di Roma ad inizio giugno, che si è spinto addirittura a ‘suggerire’ alla Corte costituzionale di rivedere i propri orientamenti (usando un perentorio «dovrà» [sic!]) in sede di giudizio di costituzionalità sull’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2, osando sino al punto di prevedere che i «canoni della normale tollerabilità [degli effetti avversi, ndr]possano essere ampliati» dalla Consulta.

Con un ragionamento di questo tenore la società organica della prevalenza della collettività sul singolo non è dietro l’angolo: sta rinascendo nella società e nelle aule dei tribunali. La speranza è che la Corte Costituzionale, in linea con la sua alta cultura giuridica, riaffermi il divieto costituzionale del sacrificio individuale per la tutela degli interessi collettivi e faccia prevalere il senso di umanità su cui si fonda l’intera Costituzione, ispirata al più profondo principio personalista, bloccando questa deriva disumana, prima che sia troppo tardi.
Le motivazioni scritte nelle altre ordinanze di rinvio alla Consulta, per fortuna, lasciano ben sperare. Fra queste spiccano, per rigore giuridico e limpidezza di ragionamento, quelle formulate dal Tribunale di Padova che ha rimesso la questione nei suoi classici binari liberaldemocratici: l’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 non è costituzionalmente legittimo perché il vaccino non è in grado di bloccare la trasmissione del virus e, quindi, l’obbligo si rivela inidoneo a svolgere la sua funzione: immunità di gregge e protezione dei fragili. © RIPRODUZIONE RISERVATA