Ricoverata all’ospedale di Catania per minaccia di aborto in una gravidanza gemellare, muore quindici giorni dopo a causa di shock settico in un’infezione intrauterina. Condannati in primo grado quattro medici di turno per omicidio colposo causato da negligenza, imprudenza e imperizia, vengono assolti in appello per mancanza della prova che la paziente sarebbe sopravvissuta se le fosse stata somministrato tempestivamente l’antibiotico idoneo. Con una sentenza appena pubblicata, la Cassazione annulla e ordina di rifare il processo agli effetti civili in quanto l’assoluzione non aveva tenuto adeguato conto delle circostanze fattuali del caso e si era basata solo su considerazioni teoriche. In specifico, la corte suprema afferma che non si può delegare al personale infermieristico il controllo quotidiano e costante dei referti. Essa spetta al medico che non può passare all’infermiere la password per leggere il referto della paziente. Torna in mente il detto popolare: “mentre il medico studia l’ammalata se ne va”


◆ L’analisi di GIANFRANCO AMENDOLA, giurista

I fatti: una donna incinta (gravidanza gemellare) viene ricoverata presso l’ospedale di Catania per minaccia di aborto ma, dopo 15 giorni, muore a causa di «arresto cardiaco conseguente a shock settico infezione intrauterina». Su denunzia dei familiari, si apre una indagine penale, al termine della quale quattro dirigenti medici dell’ospedale, di turno in quei giorni, vengono tratti a giudizio e condannati per omicidio colposo in quanto per negligenza, imprudenza e imperizia, non avevano somministrato una terapia antibiotica adeguata alle circostanze nonostante l’aggravarsi della paziente. Ma, in appello, il verdetto veniva ribaltato e gli imputati venivano assolti in quanto, in sostanza, mancava la prova che la paziente sarebbe sopravvissuta se le fosse stata somministrato tempestivamente l’antibiotico idoneo; soprattutto tenendo conto che l’ultimo referto, particolarmente preoccupante, non era stato stampato ed allegato alla cartella clinica; evidenziando così la prassi dell’ospedale che di queste incombenze si dovesse occupare il personale infermieristico utilizzando le credenziali del personale medico.

Si arriva, così alla Cassazione, la quale, con una sentenza (Sez. IV, 11 novembre-11 dic. 2025, n. 39828 , Pres. Serrao, Est. Miccichè) appena pubblicata, annulla e ordina di rifare il processo agli effetti civili in quanto l’assoluzione non aveva tenuto adeguato conto delle circostanze fattuali del caso e si era basata solo su considerazioni teoriche; precisando in particolare che non si può delegare al personale infermieristico il controllo quotidiano e costante dei referti che spetta, invece al medico; tanto è vero che «è proprio per tale ragione che i referti erano visionabili nell’area riservata esclusivamente al personale medico».

In sostanza, quindi, la Cassazione stabilisce che “è configurabile la colpa del medico che delega al personale infermieristico il controllo generalizzato dei referti, trattandosi di attività diagnostico/terapeutica”. Anzi, potrebbe addirittura configurarsi, in astratto, il reato di cui all’art. 615 quater del codice penale, che punisce con la reclusione fino a un anno,  chiunque,  “al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente….consegna.. parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza”. Ma, in ogni caso, si tratta di una illiceità amministrativa; in dottrina, (Piras in Il sistema penale, 5 maggio 2026), a questo proposito, sono giustamente state richiamate, alcune decisioni del Garante per la Privacy, il quale, più volte, ha comminato una sanzione amministrativa a carico di medici che avevano ceduto la loro password ad un collega che li sostituiva; ritenendo che, in questi casi, infatti, si era concretizzata una  condotta omissiva costituita dalla mancata adozione delle misure minime di sicurezza atte a impedire l’accesso di altri utilizzando credenziali non proprie.

Vedremo come andrà a finire, ma certamente il problema esiste in quanto l’infermiere, per legge, partecipa al percorso di cura, e dovrebbe, quindi, avere accesso, con una password sua, a tutta la documentazione sanitaria in genere; fermo restando che, ovviamente, ha sempre  l’obbligo di mantenere il segreto su questi dati. E pertanto, proprio per evitare quanto successo nel caso sopra esposto, sarebbe necessario emanare al più presto chiare disposizioni generali in proposito. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Dal 1967 Pretore a Roma, inizia ad occuparsi di normativa ambientale dal 1970. Dal 1989 al 1994 parlamentare europeo, vice presidente della commissione per la protezione dell’ambiente. Dal 2000 al 2008 Procuratore aggiunto a Roma con delega ai reati ambientali, poi Procuratore della Repubblica a Civitavecchia fino al pensionamento (2015). Ha ricoperto numerosi incarichi pubblici partecipando a tutte le vicende che hanno visto nascere ed affermarsi il diritto dell'ambiente in Italia. Ha insegnato diritto penale dell’ambiente in varie Università scrivendo una ventina di libri fra cui “In nome del popolo inquinato” (7 edizioni). Attualmente fa parte del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ed è docente di diritto penale ambientale presso le Università “La Sapienza” e Torvergata di Roma.