Riemerge il dramma dell’uranio impoverito o delle nanoparticelle di metalli pesanti che hanno generato patologie tumorali nei militari italiani in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale. La recentissima sentenza del Consiglio di Stato della settimana scorsa afferma che i militari colpiti da tumore non devono dimostrare il nesso causa-effetto della loro patologia: poiché esso è «insito nel tipico rischio professionale, … grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia». E fin qui è tutto chiaro. Ma a chi toccano i controlli e la vigilanza sull’applicazione delle norme? Ad oggi l’Amministrazione della Difesa (ma anche della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco) vigila su se stessa con una “legislazione domestica” inadeguata, alla prova dei fatti, a prevenire effettivamente i rischi

◆ L’analisi di RAFFAELE GUARINIELLO, giurista
► Una preziosa pronuncia del Consiglio di Stato riaccende i fari sulla sicurezza nel mondo dei militari. Mi riferisco alla sentenza del 7 ottobre 2025 chiamata a pronunciarsi in merito a un quesito drammatico: con quali modalità si debba accertare la dipendenza da causa di servizio dei tumori insorti in militari esposti a uranio impoverito in occasione dell’attività prestata all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale. E dico subito che la risposta apre perlomeno una strada a militari colpiti da patologie tanto esiziali e ai loro eredi. Leggiamo le parole esatte del Consiglio di Stato palesemente angustiato dalla prospettiva di un “diabolico” onere della prova a loro carico: «nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia».

Va da sé che siamo in presenza di un principio volto a superare le criticità espresse in materia nella relazione finale dalla Commissione parlamentare di inchiesta cosiddetta. sull’uranio impoverito istituita dieci anni or sono e presieduta dall’on. Scanu. E tuttavia non posso non segnalare che malauguratamente rimangono sul tappeto le ulteriori proposte sviluppate dalla Commissione a tutela della sicurezza dei militari e tradotte in un apposito disegno di legge – il n. 3925 presentato il 23 giugno 2016 – purtroppo inascoltato. Sarebbe il caso di tornare su queste proposte più che mai di particolare attualità. E la prima è quella di rompere quel meccanismo della “giurisdizione domestica” destinato ad ostacolare la prevenzione nel mondo militare. Forse pochi sanno che, in forza dell’articolo 13, comma 1-bis, del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (c.d. Tusl, il decreto legislativo n. 81 del 2008), nei luoghi di lavoro delle Forze armate così come delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
Dunque, a differenza delle imprese private e delle altre imprese pubbliche, le Forze armate (ma anche la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco) vantano una “giurisdizione domestica”, con il rischio di ridurre il Tusl al rango di una legge scritta sulla carta più che applicata e fatta applicare. Non basta, infatti, contemplare un apparato di organi preposti alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni antinfortunistiche, se poi fa difetto un contesto organizzativo che di fatto valga a renderne incisiva l’azione. Dovremmo bandire la giurisdizione domestica nelle Forze Armate, e, quindi, escludere che l’attività di controllo nelle aree militari sia affidata a personale appartenente alla stessa Amministrazione sottoposta a controllo. E dunque affidare la vigilanza sui luoghi di lavoro dell’Amministrazione della Difesa al personale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, purché in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza, e attribuire a questo personale la facoltà di avvalersi di servizi sanitari e tecnici individuati dall’Amministrazione della Difesa.
Ma altre modifiche attendono di essere adottate. Come queste due:
- rendere esplicitamente inderogabile anche in relazione alle Forze armate l’individuazione del datore di lavoro nel soggetto dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa;
- rinvigorire gli obblighi di valutazione dei rischi, ivi incluso lo stress lavoro correlato, tutt’altro che irrilevante nell’ambito di un’amministrazione gerarchicamente ordinata; nonché gli obblighi contemplati a carico dei committenti negli appalti intra-aziendali e nei cantieri del mondo militare.

E naturalmente l’amianto. Purtroppo ancora nel 2025 continua a pesare sui militari morti per patologie asbesto-correlate (dal mesotelioma al tumore polmonare e all’asbestosi) quella svolta giurisprudenziale operata dalla Sezione Quarta della Cassazione penale, specializzata in materia di processi penali per infortuni sul lavoro e malattie professionali. Da alcuni anni ormai si susseguono le pronunce che escludono la responsabilità del datore di lavoro (o di chi per lui o con lui) per omicidio colposo. Anche in un mondo quale quello dell’esposizione ad amianto nelle Forze Armate, e, segnatamente, nell’ambito della Marina Militare. E ciò sul presupposto che i soggetti imputati nei procedimenti penali per tumori da amianto hanno spesso gestito l’azienda incriminata solo per una parte del periodo in cui i lavoratori colpiti da tumore sono stati esposti all’agente cancerogeno presso quell’azienda. Ecco quindi che, a propria discolpa, gli imputati sostengono che non è conosciuta la data di effettiva insorgenza delle patologie. E perciò, non essendo accertata la data di effettiva insorgenza delle patologie, le morti non potrebbero attribuirsi ad essi. Anche su questo fronte ci attendiamo una modifica normativa del tipo di quelle proposte dalla Commissione di studio sulla riforma della normativa sull’amianto istituita con D.M. 30 aprile 2019 n. 114, ma rimaste inevase.
Non basta elogiare i militari per l’opera prestata in molteplici occasioni. Oltre agli elogi, i militari meritano una effettiva tutela della loro sicurezza e salute. © RIPRODUZIONE RISERVATA
