Il “decreto antimaranza” si inserisce nell’ambito di una politica autoritaria che contraddistingue il governo di destra attualmente al potere nel nostro Paese. Ma è un errore ridurre il dibattito pubblico, anche su questioni complicate, in chiave di tifoseria calcistica. La modifica di Meloni-Nordio inverte l’onere della prova: anche i quattordicenni sino ai diciotto vengono per la legge presuntivamente considerati capaci di intendere e di volere e quindi responsabili delle proprie azioni salvo che la loro difesa non provi, come accade anche per gli adulti, che al momento dei fatti essi non fossero in grado di comprendere e di scegliere in quanto immaturi. Resta, però, invariato l’intero ordinamento autonomo e specializzato della giustizia minorile e rimane stabile l’intero sistema delle misure cautelari, della espiazione delle pene e delle misure e delle sanzioni attenuate, nonché delle azioni sociali di sostegno e accompagnamento. La domanda cruciale diventa: gli adolescenti oggi sono più o meno maturi dei loro coetanei del secolo scorso? Ed è utile un confronto nel merito, please


◆ Il commento di CORRADO CARRUBBA, giurista

Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Sta destando comprensibile interesse, e il solito scandalo pro e contro, l’intervento legislativo proposto dal governo sulla giustizia minorile, in specie la modifica del regime della imputabilità dei minori dai quattordici ai diciotto anni. In sintesi, il governo a guida di Giorgia Meloni propone di intervenire sul regime oggi previsto dal codice penale, il quale ricordiamoci è un testo molto datato infatti porta ancora il nome di Rocco guardasigilli in epoca fascista e seppure ampiamente modificato tale resta nell’impianto dei principi come storicizzati. Il fine è sostanzialmente di modificare le condizioni per cui un minorenne può essere processato in sede penale. È evidente che questa riforma si inserisce nell’ambito di una politica autoritaria e securitaria che contraddistingue il governo di destra attualmente al potere nel nostro Paese; ma ciò, a mio parere, non consente di semplificare un tema complesso sul quale pare dividersi nuovamente la società e commentatori anche autorevoli e, in chiave di tifoseria calcistica, la politica tutta.

Ma veniamo al punto. Oggi, è bene ricordare che un individuo risponde pienamente in sede penale per le sue azioni se maggiorenne, di contro con un regime speciale se tra i 14 e i 18 anni di età, non è comunque imputabile né perseguibile in assoluto se ha meno di 14 anni di età. Dove interviene quindi la modifica a firma Meloni e Nordio? Essa interviene sulla categoria diciamo mediana, cioè quella che interessa i presunti responsabili di reati che abbiano un’età compresa tra i 14 e i 18 anni. E interviene, da quel che è dato leggere, modificando l’articolo 98 del codice penale il quale oggi prevede che la capacità di intendere e di volere dei ragazzi è presuntivamente non esistente in questa fascia di età, quindi caso per caso in corso di indagine l’organo competente, in questo caso la Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, deve provare che il presunto responsabile minorenne al momento dei fatti era invece pienamente capace di intendere e di volere come un adulto.

Se passasse la riforma, come si usa dire, viene invertito l’onere della prova in quanto anche i quattordicenni sino ai diciotto vengono per la legge presuntivamente considerati capaci di intendere e di volere e quindi responsabili delle proprie azioni salvo che essi, quindi la loro difesa, non provino, come accade anche per gli adulti, che al momento dei fatti essi non fossero in grado di comprendere e di scegliere in quanto, diciamo nel caso, immaturi. Ma due punti fondamentali rimarrebbero fermi, nonostante la proposta di riforma. Dapprima che l’intero ordinamento autonomo e specializzato della giustizia minorile rimane invariato, cioè i minorenni continueranno a godere di una forma giudiziaria penale attenuata, con magistrati ad hoc integrati da altri professionisti, esercitata all’interno di una giurisdizione specializzata a loro dedicata e dichiaratamente favorevole data l’età, al di fuori del parallelo ordinario sistema penale degli adulti. Organizzazione autonoma e dedicata che ha avuto il sigillo della Corte costituzionale, la quale ha sottolineato l’importanza del regime differenziato con la sentenza 222 del 1983 affermando come la tutela dei minori sia un interesse garantito dalla Costituzione e che la giustizia minorile vada inclusa tra gli istituti che la Repubblica deve favorire e sviluppare, così adempiendo al dovere costituzionale di protezione della gioventù. Secondo, rimangono fuori dal perimetro della imputabilità penale i minori di anni quattordici, come rimane stabile l’intero sistema delle misure cautelari e della espiazione delle pene e delle misure e delle sanzioni attenuate nonché delle azioni sociali di sostegno e accompagnamento. 

Come vediamo, la questione non è quindi né semplice né banale; è semplicistico gridare allo scandalo delle manette facili per i ragazzi; si tratta invece di attualizzare nel terzo millennio sulla base della esperienza odierna, al di là delle pulsioni securitarie, se quella presunzione di non responsabilità individuale nata molto tempo fa sia ancora conforme alla connotazione delle nostre nuove generazioni, inserite in reti sociali diverse e per certi versi inimmaginabili negli anni Trenta del Novecento. In altre parole, i nostri adolescenti di oggi, di cui siamo familiari, genitori, docenti, compagni di strada, siano o meno più maturi dei loro coetanei del secolo scorso; poiché se fossero più maturi, o più adulti, la riforma governativa potrebbe avere la sua logica. Diverso se — come purtroppo a volte si pensa — i ragazzi di oggi sono cioè addirittura meno maturi dei loro coetanei di decenni dietro e quindi gli attuali teenager sono in sostanza ancora più fanciulli o, se volete, bamboccioni di quelli del secolo passato. E capire, quindi, dove oggi inizia per età la soglia della responsabilità delle proprie azioni.

Allora, sgombrato il campo per onestà intellettuale da letture facilitate e strumentali che parlano di un attacco generalizzato alla giustizia minorile — cosa che non è, per quanto sopra abbiamo velocemente visto — la riforma proposta a mio parere non è del tutto lunare. Almeno per molti aspetti, i giovani di oggi hanno molti più strumenti per discernere il bene dal male e quindi per assumersi le proprie responsabilità; anche se poi, e questo permane, la loro minore età impone alla legge penale un percorso differenziato costituzionalmente orientato di attenzione e cautela.

La premier Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Montecitorio

Conclusivamente, seppure è evidente agli occhi di tutti come questa iniziativa si collochi all’interno di un quadro repressivo e appunto autoritario che contraddistingue tutta la politica penale della attuale maggioranza — come numerosi altri casi, anzi purtroppo tantissimi casi, dimostrano — è mio parere che su questi temi, caratterizzati da estrema delicatezza e anche complessità per svariati ordini di motivi, si debba avere un confronto di merito. Merito che, seppure non dimenticando la dimensione politica del confronto e le radici arretrate che sono alla base di tali iniziative, non banalizzi e non semplifichi temi quale quello di cui discorriamo. Dietro la giustizia penale minorile, e al di là della deterrenza penale generale e speciale, ci sono aspetti che meritano un’attenzione particolare e attualizzata e che — sarà forse non politicamente corretto dirlo — intersecano un tema di sicurezza ampiamente sentito nelle nostre società contemporanee e nei nostri territori dove la devianza minorile, debordante a volte nella criminalità minuta, tribale, o addirittura organizzata, è un dato di fatto.

Ed è bene ricordare come la sicurezza nella legalità non sia un tema delle destre ma è un tema di tutti; anzi la sicurezza, ovviamente quella vera fatta anche di strumenti penali ma soprattutto di politiche sociali di inclusione e prevenzione, è più tema delle classi sociali deboli che vivono le difficoltà quotidiane di una realtà complessa, impoverita, incattivita e purtroppo spesso violenta senza avere gli strumenti e risorse, personali e private quindi sociali culturali e censuarie, per mettere in sicurezza se stessi e le proprie vite. Appunto quelle classi sociali popolari, un tempo si sarebbe detto proletarie o salariate, che una politica progressista e democratica dovrebbe saper ascoltare e rappresentare. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Giurista ambientale sin dagli studi universitari, legale storico dei Centri di Azione Giuridica di Legambiente, ha ricoperto nel corso degli anni numerosi incarichi pubblici a livello locale e nazionale, da commissario settennale di Arpa Lazio a capo di gabinetto e consigliere giuridico ministeriale in diversi governi. Dal 2014 al 2019 è stato prima sub commissario di governo poi commissario straordinario del Gruppo industriale Ilva Spa. Impegnato tuttora nell’associazionismo ambientalista e nelle esperienze politiche progressiste verdi ed ecologiste, è avvocato a Roma e socio di “Safe Green Sta” www.safegreen.it