Contestato sotto molti profili, ad iniziare dalla localizzazione dell’impianto, il provvedimento che dovrebbe certificare la compatibilità ambientale del termovalorizzatore di Santa Palomba apre invece una serie di interrogativi: chi ha valutato davvero il progetto? Con quale grado di indipendenza? E perché le principali criticità sulla localizzazione sembrano tornare sempre al punto di partenza? Domande poste con precisione più volte da associazioni civiche, attivisti e associazioni ambientaliste, restano ancora senza risposte. Con una breve serie di analisi puntuali in vista dell’udienza del Tar Lazio del 7 ottobre prossimo, “Italia Libera” le ripropone all’attenzione di tutti al fine di ottenere le risposte che gli organi competenti sono tenuti a fornire. Risposte precise e circostanziate sono dovute: l’opinione pubblica e la cittadinanza attiva hanno diritto di ottenerle senza troppi, fuorvianti, giri di frasi. La localizzazione del termovalorizzatore non era stata esaminata nella Valutazione Ambientale Strategica (Vas), perché in quella fase il sito non era ancora indicato. La questione viene rinviata alla fase successiva (la Valutazione di impatto ambientale). Nella fase successiva viene detto che era già stata risolta prima

◆ L’analisi di MARCO ALTERI
► Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (Paur) è l’atto che dovrebbe mettere la parola fine alle contestazioni sull’impatto ambientale del termovalorizzatore di Roma. Dopo anni di discussioni, ricorsi, osservazioni e pareri, dovrebbe essere il momento nel quale una pubblica amministrazione, sulla base di dati e valutazioni tecniche, dice finalmente ai cittadini: abbiamo esaminato tutto, abbiamo ascoltato tutti, abbiamo verificato ogni possibile criticità e possiamo autorizzare l’impianto. Invece, se si leggono con attenzione le carte, emerge una situazione diversa. Non una prova che il procedimento sia illegittimo — questo spetta agli organi competenti stabilirlo — ma una serie di anomalie e interrogativi che riguardano proprio le garanzie che dovrebbero rendere credibile una decisione ambientale: indipendenza dell’autorità, provenienza degli atti, partecipazione dei cittadini, valutazione della localizzazione. Vale la pena ricostruire la vicenda.
Il primo problema: chi autorizza è anche chi ha voluto l’impianto
Cominciamo dal conflitto di interessi. Nel caso del termovalorizzatore di Santa Palomba c’è una circostanza difficilmente eludibile: la stessa parte pubblica che attraverso la struttura commissariale gestisce il procedimento è anche il soggetto che ha promosso e commissionato l’opera. Ma non è tutto. Il proponente RenewRome è controllato da Acea Ambiente e Roma Capitale è azionista di maggioranza di Acea. Si tratta di una circostanza che rende ancora più delicata la questione della terzietà dell’autorità competente. Non è una questione teorica. L’8 maggio 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella causa C-236/24, ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 9 bis della direttiva Via: quando l’autorità competente a decidere sulla valutazione ambientale è anche il committente del progetto, deve essere garantita «almeno un’appropriata separazione tra funzioni confliggenti». Quale separazione è stata assicurata nel caso di Santa Palomba? Perché qui non ci troviamo soltanto davanti a un’autorità pubblica che svolge contemporaneamente il ruolo di committente. Roma Capitale è anche il socio pubblico di maggioranza di Acea, che ha un interesse specifico nella realizzazione dell’impianto. È un intreccio che non può essere liquidato come un dettaglio societario. Quando chi deve garantire l’interesse pubblico è anche economicamente collegato, sia pure indirettamente, al soggetto che realizza l’opera, la terzietà deve essere dimostrata, non semplicemente presunta.
Chi ha materialmente scritto la Valutazione d’impatto ambientale?
Un esposto presentato da Forum Ambientalista, Zero Waste Italia e Rete Tutela Roma Sud e Castelli Romani ha portato all’attenzione della Procura di Roma e dell’Anac alcune anomalie emerse dall’analisi dei documenti informatici del Paur. Dai metadati dei file allegati al Paur risulterebbero come autori soggetti che, sulla base della documentazione esaminata, non figurano nell’organigramma della struttura commissariale. E tra questi documenti ci sarebbero proprio il parere tecnico istruttorio di Via e le controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini. È una circostanza che va approfondita per accertare chi ha materialmente redatto gli atti sui quali si fonda la valutazione ambientale. Erano funzionari dell’amministrazione? Consulenti esterni? Professionisti formalmente incaricati? Perché non li hanno firmati formalmente? L’esposto chiede esattamente questo: verificare l’identità degli autori, il loro ruolo, l’eventuale esistenza di incarichi e anche possibili rapporti professionali o economici con i soggetti coinvolti nell’operazione.
In un procedimento di questa importanza, la certezza sulla provenienza degli atti dovrebbe essere la prima garanzia.
La localizzazione: il problema che il procedimento sembra non voler affrontare

Ma il punto più importante è un altro: la localizzazione. Il Commissario sostiene che le criticità espresse dai Comuni di Albano Laziale, Ardea e Pomezia sulla localizzazione sarebbero ormai superati dalle ordinanze commissariali del 2022 e dalle pronunce del Consiglio di Stato. Basta leggere con attenzione quelle pronunce per capire che la questione è più complessa. Nella sentenza del 9 febbraio 2024, relativa anche ai ricorsi dei Comuni di Albano Laziale e Ardea, il Consiglio di Stato richiama la decisione di primo grado secondo cui le contestazioni sulla localizzazione e sul cumulo degli inquinanti dovevano essere affrontate nei successivi sviluppi procedimentali, la Valutazione di Impatto Ambientale (Via), proprio perché dipendenti dalle scelte progettuali. E anche rispetto alla presenza di fattori sensibili il giudice ha confermato la necessità di un successivo approfondimento.
In pratica non era stata dichiarata la compatibilità ambientale della localizzazione di Santa Palomba. Era stato detto che quelle questioni dovevano essere esaminate nelle fasi successive. E la fase successiva era la Via. Qui emerge il paradosso. La localizzazione specifica del termovalorizzatore non era stata compiutamente esaminata nella Valutazione Ambientale Strategica (Vas), perché in quella fase il sito non era ancora indicato. La Via era dunque il momento nel quale affrontare finalmente le criticità concrete dell’area. Ma proprio nella Via si sostiene che quelle questioni sarebbero già state superate. È una sorta di gioco dell’oca amministrativo: la questione viene rinviata alla fase successiva e, quando arriva la fase successiva, viene detto che era già stata risolta prima. Ma una valutazione ambientale seria dovrebbe fare esattamente il contrario:
prendere la localizzazione scelta, metterla al centro dell’analisi e verificare tutti i fattori che possono renderla incompatibile con l’opera progettata.
La localizzazione può decidere il destino dell’inceneritore
Non è vero, d’altra parte, che la localizzazione sia una questione secondaria. Lo dimostrano anche vicende recenti in altre regioni italiane, dove progetti di incenerimento sono stati fermati o messi in discussione proprio per le caratteristiche dei territori individuati. E lo dimostra, nel Lazio, anche il procedimento relativo alla discarica per inerti e ceneri di Tor Tignosa, sempre nell’area di Santa Palomba: un altro impianto privato per il quale le problematiche legate al sito hanno portato alla bocciatura del progetto. Insomma, un impianto può essere perfettamente progettato dal punto di vista tecnologico e risultare comunque incompatibile con il territorio nel quale si vuole costruirlo. È esattamente per questo che esiste la Via.
La domanda che resta: può il valutatore essere anche parte dell’operazione?

Alla fine, tutte queste vicende riportano allo stesso punto. Il problema non è soltanto il termovalorizzatore. È il procedimento attraverso il quale è stato autorizzato. Se l’autorità responsabile della valutazione ambientale è anche committente; se esiste un collegamento societario con il soggetto che controlla il proponente; se alcuni documenti fondamentali presentano una provenienza che deve essere chiarita; se le criticità sulla localizzazione non vengono valutate, allora le domande non possono essere archiviate come semplici cavilli amministrativi. L’autorizzazione di un impianto industriale da 600-800 mila tonnellate l’anno, destinato a incidere per decenni sulla vita di centinaia di migliaia di persone, richiede qualcosa di più della correttezza formale. Richiede terzietà, trasparenza e fiducia. Ed è proprio la fiducia nelle istituzioni che oggi deve essere ricostruita.
Gli esposti presentati alla Procura e all’Anac chiedono di accertare i fatti, senza sostituirsi agli organi inquirenti e senza anticipare giudizi di responsabilità. Il Tar Lazio ha fissato l’udienza di merito per il 7 ottobre 2026. Servirà dimostrare indipendenza di giudizio, da interessi economici e politici. Ma prima ancora della sentenza resta una domanda che riguarda tutti:
se chi autorizza l’impianto è anche chi lo commissiona e se, attraverso la propria partecipazione societaria, è collegato al gruppo che controlla il proponente, chi garantisce davvero che la decisione sia stata presa nell’interesse esclusivo dei cittadini?
È questa, prima ancora del termovalorizzatore, la questione sulla quale sarebbe bene fare piena luce. © RIPRODUZIONE RISERVATA
