Affetta da invalidità totale e impossibilità di deambulazione, rimasta senza abitazione, una signora aveva occupato abusivamente un alloggio popolare dopo innumerevoli richieste rimaste inevase. La Cassazione riconosce il diritto all’abitazione tutelato dalla Costituzione e riconosce anche lo stato di necessità dell’invalida (quindi la sua non punibilità). Ed è doveroso che sia la collettività intera – e quindi lo Stato sociale – ad impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione. Ma, nel caso dell’invalida, la Suprema corte afferma che lo «stato di necessità» può essere invocato solo per «un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa». Due diritti contrastanti (all’abitazione e alla salute dell’invalida, al diritto del proprietario dell’immobile), ma esce di scena il reato di omissione da parte di chi doveva provvedere a fornire un’abitazione all’invalida che ne aveva bisogno   


◆ L’analisi di GIANFRANCO AMENDOLA

Esiste un diritto all’abitazione costituzionalmente garantito? E a quali condizioni? La questione è stata recentemente trattata dalla Cassazione in relazione al caso di una persona affetta da invalidità totale e impossibilità di deambulazione, la quale, rimasta senza abitazione, dopo innumerevoli richieste rimaste inevase, aveva occupato abusivamente un alloggio popolare; chiamata in giudizio per risponderne, si era difesa allegando lo stato di necessità per evitare un danno grave alla persona; dopo alterne vicende, il caso approdava, quindi, in Cassazione la quale (sez. 6, n. 8854/26) da un lato confermava che in casi come questo è invocabile la non punibilità per stato di necessità ma dall’altro non la riteneva sussistente nel caso in esame. 

Leggiamo allora insieme la massima della sentenza: «L’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa».

Di particolare interesse è, innanzitutto, il richiamo al diritto all’abitazione quale diritto fondamentale riconosciuto e garantito dalla Costituzione (come il diritto alla salute, all’ambiente ecc.), come peraltro già più volte adombrato dalla Corte costituzionale la quale, sin dal 1983 ha sancito che «indubbiamente l’abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell’individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge» (sentenza n. 252); aggiungendo nel 1987 (sent. n. 49)  che «è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione»; concludendo nel 1988 (sent. n. 217)  che «creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso». Tanto più in un caso come questo dove il diritto all’abitazione è propedeutico al diritto alla salute. 

Stride, tuttavia, a questo punto, la conclusione della Cassazione secondo cui deve trattarsi di un fatto transitorio. L’art. 54 del codice penale che delinea la stato di necessità afferma che «non è punibile chi ha commesso  il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo». Si parla – è vero − di «pericolo attuale ma non ci sono limiti alla durata dell’attualità come sembra ritenere la suprema Corte. Non si tratta, cioè di sancire un diritto definitivo ma solo di limitarlo nel tempo alla durata dell’attualità del pericolo. E se, in un caso così grave, non si trova un alloggio “regolare” il pericolo resta, piaccia o non piaccia alla Cassazione. 

In proposito, occorre anche ricordare che il nostro legislatore, un anno fa, si è preoccupato, con il decreto sicurezza (D.L. n. 48/25) di aumentare le pene per chi occupa abusivamente un immobile, e di introdurre procedure più snelle per il recupero della proprietà; aggiungendo, tuttavia, che, qualora l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, la polizia giudiziaria, una volta accertata la arbitrarietà dell’occupazione, ordina all’occupante l’immediato rilascio e, in caso di diniego, reintegra il proprietario, previa autorizzazione del pubblico ministero; un passo avanti, certamente, poiché in questo modo, prima dello sgombero forzato, la p.g. deve ottenere l’autorizzazione del p.m. il quale potrebbe negarla qualora ritenesse configurabile lo stato di  necessità.

Manca, tuttavia, l’ultimo tassello: in un caso come quello in esame, come fare, in concreto, per garantire due diritti costituzionali contrastanti, e cioè il diritto all’abitazione (e alla salute) del disabile con il diritto del proprietario dell’immobile occupato abusivamente? E resta, infine, da chiedersi perché, nel caso in esame, la Procura della Repubblica non abbia aperto un fascicolo per verificare, a fronte delle tante richieste della disabile, se non fosse stato commesso alcun reato di omissione da parte di chi doveva provvedere a fornirle un’abitazione, evitando, così di costringerla ad una occupazione senza titolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Dal 1967 Pretore a Roma, inizia ad occuparsi di normativa ambientale dal 1970. Dal 1989 al 1994 parlamentare europeo, vice presidente della commissione per la protezione dell’ambiente. Dal 2000 al 2008 Procuratore aggiunto a Roma con delega ai reati ambientali, poi Procuratore della Repubblica a Civitavecchia fino al pensionamento (2015). Ha ricoperto numerosi incarichi pubblici partecipando a tutte le vicende che hanno visto nascere ed affermarsi il diritto dell'ambiente in Italia. Ha insegnato diritto penale dell’ambiente in varie Università scrivendo una ventina di libri fra cui “In nome del popolo inquinato” (7 edizioni). Attualmente fa parte del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ed è docente di diritto penale ambientale presso le Università “La Sapienza” e Torvergata di Roma.