Il greenwashing, la «verniciatura di verde» che attribuisce a prodotti e imprese meriti ambientali inesistenti o esagerati, riguarda anche l’alimentazione. La Commissione europea ha accertato che il 53% delle dichiarazioni ambientali esaminate forniva informazioni vaghe, fuorvianti o infondate; il 40% non aveva prove a sostegno. Non sono percentuali riferite a tutti i prodotti in commercio, ma alle dichiarazioni analizzate. Dal 27 settembre 2026 in Italia il Codice del consumo vieta dichiarazioni ambientali generiche senza un’eccellenza ambientale riconosciuta pertinente al messaggio, marchi di sostenibilità privi di un sistema di certificazione o di una base pubblica e promesse che estendono all’intero prodotto un beneficio relativo soltanto a una parte. Non si può attribuire a un prodotto un impatto climatico neutro, ridotto o positivo basandosi sulla compensazione delle emissioni. È un passo avanti, ma il percorso europeo è incompleto dal giugno 2025. Educare al cibo significa distinguere una caratteristica verificabile da una promessa, leggere oltre lo slogan per decidere cosa mettere nel nostro piatto
◆ L’analisi di VITO AMENDOLARA
► Una confezione verde, una foglia, una promessa di rispetto per la natura. A volte basta questo per convincerci che stiamo comprando qualcosa di migliore per l’ambiente e, quasi senza accorgercene, anche per la salute. Ma una suggestione non è una garanzia. Il greenwashing, la «verniciatura di verde» che attribuisce a prodotti e imprese meriti ambientali inesistenti o esagerati, riguarda anche l’alimentazione. E conoscere ciò che acquistiamo diventa una forma di tutela. I dati richiamati dalla Commissione europea mostrano la dimensione del problema: il 53% delle dichiarazioni ambientali esaminate forniva informazioni vaghe, fuorvianti o infondate; il 40% non aveva prove a sostegno. Non sono percentuali riferite a tutti i prodotti in commercio, ma alle dichiarazioni analizzate. Bastano però a capire quanto la fiducia possa essere conquistata senza meritarla.
Dal 27 settembre 2026 sono applicabili in Italia le nuove disposizioni del decreto legislativo 30/2026, che recepisce la direttiva europea 2024/825. Il Codice del consumo vieta dichiarazioni ambientali generiche senza un’eccellenza ambientale riconosciuta pertinente al messaggio, marchi di sostenibilità privi di un sistema di certificazione o di una base pubblica e promesse che estendono all’intero prodotto un beneficio relativo soltanto a una parte. Non si può attribuire a un prodotto un impatto climatico neutro, ridotto o positivo basandosi sulla compensazione delle emissioni. È un passo avanti, ma resta incompleto il percorso europeo. La proposta Green Claims, presentata nel 2023 per rendere le dichiarazioni ambientali verificabili anche attraverso controlli indipendenti preventivi, ha subìto l’arresto dei negoziati nel giugno 2025, dopo l’annuncio della Commissione di volerla ritirare. La stessa Commissione la indica ancora come pendente. I nuovi divieti sono dunque operativi, mentre questo secondo strumento di tutela non è diventato legge.
Tra l’approvazione della direttiva nel febbraio 2024 e l’applicazione delle nuove disposizioni sono trascorsi oltre due anni e mezzo. Nel frattempo i consumatori hanno continuato a comprare e le promesse a circolare. Semplificare gli adempimenti può essere ragionevole; lasciare incompleta la verifica dei messaggi commerciali indebolisce però la fiducia e penalizza le imprese che investono davvero nella sostenibilità. La lentezza delle regole ha conseguenze concrete nelle scelte quotidiane. Nel cibo l’equivoco è particolarmente insidioso: un merito ambientale, vero o presunto, può essere scambiato per un merito nutrizionale. Una merendina in una confezione con meno plastica può rappresentare un miglioramento dell’imballaggio, se documentato. Non ci dice quanto zucchero contenga né quale posto debba avere nella nostra alimentazione. Una bevanda che sostiene la riforestazione va comunque valutata per ingredienti, composizione e quantità consumate. Il beneficio della confezione non modifica il contenuto.
Anche «naturale», immagini di campi e richiami alla tradizione richiedono attenzione. Non sono automaticamente ingannevoli, ma da soli non provano né sostenibilità né qualità nutrizionale. Il problema nasce quando l’immagine prende il posto dell’informazione e ci induce ad attribuire al prodotto garanzie che nessuno ha dimostrato. Su questo terreno l’Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea richiama il valore della conoscenza: comprendere ciò che mangiamo aiuta a scegliere e a non essere presi in giro. Educare al cibo significa distinguere una caratteristica verificabile da una promessa, leggere oltre lo slogan, riconoscere ciò che una certificazione garantisce realmente. È anche il senso dei Salotti del benessere promossi dall’Osservatorio: occasioni di confronto tra esperti e cittadini per trasformare la conoscenza in scelte consapevoli. L’educazione alimentare diventa così uno strumento concreto di prevenzione primaria, capace di accompagnare le persone nelle abitudini quotidiane e nella lettura dei messaggi che le orientano.
Davanti a un alimento presentato come «amico dell’ambiente», bastano alcune domande: quale beneficio viene dichiarato? Riguarda il cibo, la confezione o un’attività dell’impresa? Rispetto a che cosa? Chi lo verifica e dove sono le prove? Poi leggiamo ingredienti, valori nutrizionali, origine quando indicata e porzioni. Una scritta sul davanti non sostituisce queste informazioni; un marchio non garantisce più di ciò che certifica. La Dieta Mediterranea offre un riferimento anche per questo esercizio di attenzione: conoscere gli alimenti, rispettare la stagionalità, dare valore alla varietà, alla misura e alla convivialità. Le istituzioni devono completare le tutele e garantire controlli; le imprese dimostrare ciò che promettono; l’educazione dare ai cittadini gli strumenti per capire. Il tempo delle regole non dovrebbe lasciare spazio al tempo dell’inganno. E il verde di una confezione non può decidere al posto nostro che cosa mettere nel piatto.
Fonti di riferimento
Commissione europea — Green claims. Dati sulle dichiarazioni ambientali e stato della proposta. https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy-topics/green-claims_en
Normattiva — Decreto legislativo 20 febbraio 2026 n. 30. https://normattiva.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/CONSOLIDATED
Valentina Neri, Il greenwashing entra nel Codice del consumo italiano cosa cambia dal 27 settembre, 25 agosto 2026.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
