Il nostro Paese negli ultimi dieci anni, con governi di diverso colore politico, è stato quasi costantemente sotto pressione da parte della Commissione europea e “bersagliato” dalle procedure d’infrazione dovute ai ritardi nel recepimento, oppure nel recepimento non corretto di Direttive, e così anche per violazione di Regolamenti, Trattati e Decisioni dell’Unione europea. In dieci anni l’Italia è stata condannata a pagare un miliardo di euro. Nel contenzioso più noto di questi ultimi tempi, quello sulle “Concessioni balneari”, Palazzo Chigi ha trovato un’intesa con Bruxelles che rinvia tutto all’ultimo anno di questa legislatura
◆ L’analisi di GIORGIO DE ROSSI
► Il 12 Giugno 2024 la Corte dei Conti ha presentato la Relazione Annuale 2023 concernente «I rapporti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei fondi europei». Tra i diversi argomenti contenuti nel documento i giudici contabili hanno attentamente esaminato le numerose “Procedure di infrazione”, quali conseguenze del contenzioso tra l’Italia e l’Unione europea. Esse costituiscono uno strumento indispensabile per garantire il rispetto e l’effettività del diritto dell’Unione. La decisione di avviare un procedimento di infrazione è una competenza esclusiva della Commissione, la quale, esercitando un potere discrezionale, può agire di propria iniziativa, sulla base di un’interrogazione parlamentare o su denuncia di privati. Una procedura d’infrazione può essere avviata nei seguenti casi:
- qualora lo Stato membro non comunichi in tempo utile alla Commissione le misure volte a recepire le disposizioni delle Direttive (Art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – Tfue);
- in caso di recepimento non corretto delle Direttive e/o per l’inadeguata applicazione delle medesime;
- per violazione di Regolamenti, Trattati e Decisioni. In dette fattispecie si apre una fase di pre-contenzioso che, in caso di mancate o insufficienti spiegazioni, sfocia nel ricorso della Commissione alla Corte di giustizia europea la quale, a sua volta, verificata l’effettiva violazione del diritto dell’Unione, può emettere una prima sentenza, richiedendo alle Autorità nazionali di adottare le giuste misure per conformarsi. Se, nonostante la sentenza della Corte di giustizia, il Paese continua a non rettificare la situazione, la Commissione può deferirlo nuovamente dinanzi alla Corte (Art. 260 Tfue). Quando uno Stato dell’Ue viene rinviato alla Corte di giustizia per la seconda volta, la Commissione propone all’organo giudiziario di imporre delle sanzioni pecuniarie consistenti in una somma forfettaria e/o in pagamenti giornalieri.
Le sanzioni sono calcolate tenendo conto:
- dell’importanza delle norme violate e degli effetti della violazione sugli interessi generali e particolari;
- del periodo temporale in cui il diritto dell’Unione non è stato applicato;
- della capacità del Paese di pagare, con l’intento di assicurare che le sanzioni abbiano un effetto deterrente. L’importo proposto dalla Commissione può essere comunque modificato dalla Corte nella sentenza.
Tornando ai dati esposti nella Relazione della nostra Corte dei Conti in merito alle procedure di infrazione pendenti a carico dell’Italia, i magistrati hanno rilevato in totale 82 procedure formali alla fine dell’esercizio 2022, di cui: 24 quelle che si riferivano al ritardato recepimento di Direttive europee, 44 relative al recepimento non corretto e/o all’inadeguata applicazione di Direttive e 14 per la violazione di Regolamenti, Trattati e Decisioni. Il numero complessivo di procedure di infrazione a nostro carico, sottolineano i giudici, rimane ancora elevato e con non indifferenti impatti finanziari. Alla data del 30 giugno 2023, l’Italia è risultata destinataria di 6 “seconde condanne” che, ai sensi dell’Articolo 260 del Tfue, hanno determinato gravosi oneri sanzionatori per la mancata conformazione agli obblighi derivanti da una prima sentenza sfavorevole.
La Tabella n. 1 elenca le sei predette procedure, comprensive delle sanzioni pecuniarie, pagate dall’Italia nell’arco temporale dal 2012 al 2022. In relazione al periodo sanzionatorio la condanna più remota concerne i “Contratti di formazione e lavoro” risalenti al 17 novembre 2011, mentre quella più recente, relativa agli “Alberghi della Regione Sardegna”, è del 12 marzo 2020. In particolare, si tratta di condanne che attengono al «Settore ambientale» (3 casi), agli «Aiuti di Stato» (2 casi), nonché agli aiuti concessi per «Interventi in favore dell’occupazione» (1 caso).
Nell’annualità 2022 le procedure di infrazione nel settore ambientale hanno riguardato:
- “L’emergenza rifiuti in Campania” per il mancato completamento della capacità di trattamento /smaltimento /recupero dei rifiuti (discariche e termovalorizzatori), con un esborso di € 311 Mln ;
- Il trattamento delle acque reflue urbane”, relativo a 109 casi distribuiti sull’intero territorio nazionale, con sanzioni pari ad € 143 Mln;
- “Le discariche abusive per rifiuti pericolosi e non pericolosi”, che hanno prodotto pagamenti per € 262 Mln. Del pari aperta rimane la situazione per le altre tre procedure che riguardano, nell’ordine:
- Il mancato recupero degli “Aiuti illegittimi concessi alle Imprese nel territorio di Venezia e Chioggia” per € 159 Mln;
- Il “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna” di € 43 Mln;
- Il mancato recupero degli “Aiuti illegittimi concessi per interventi a favore dell’occupazione” pari ad € 80 Mln.
I sopra citati importi, comprensivi di sanzioni, sia forfettarie, che periodiche, sono risultati a totale carico del bilancio dello Stato italiano e sono stati anticipati dal Fondo di Rotazione per l’Attuazione delle Politiche Comunitarie, istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato (Art. 5 della legge n. 183/1987), nonché dal “Fondo per il recepimento della normativa europea” (c.d. “Salva-infrazioni”). Tuttavia, i giudici contabili puntualizzano, che: «A fronte dei pagamenti effettuati, il ministero dell’Economia e delle Finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle Amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna» e ribadiscono come «la procedura in vigore preveda l’irrogazione di sanzioni a carico dello Stato soccombente solo nel caso in cui si pervenga a seconde condanne». Alla fine dell’esercizio 2022, pertanto, il totale dei versamenti in favore dell’Unione europea per effetto di seconde condanne hanno pressoché raggiunto la ragguardevole cifra di un miliardo di euro, con il rischio, piuttosto elevato, che alla prima sentenza sfavorevole della Corte di giustizia ne possa seguire un’altra in tempi brevi.
Il Governo, nell’avvertire l’esigenza di ridurre i pronunciamenti negativi della Commissione, ha emanato la Legge 10 agosto 2023, n.103, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione degli obblighi derivanti da procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano”. La norma nasce, dunque, dalla necessità di prevenire l’apertura di nuove procedure di infrazione e di agevolare la definizione di quelle pendenti, attraverso l’immediato adeguamento dell’ordinamento nazionale al diritto dell’Unione e alle sentenze della Corte di giustizia europea. Ciò anche in considerazione del fatto che il numero complessivo dei procedimenti sanzionatori avviati dalla Commissione nei confronti del nostro Paese risulta superiore alla media degli altri Stati membri dell’Ue.
Limitandoci alle sole procedure di infrazione la norma è intervenuta nei seguenti casi e materie:
- aliquota agevolata dell’imposta di registro analoga a quella prevista per l’acquisto della prima casa;
- revisioni legali;
- diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo e diritto di comunicare con le autorità consolari;
- lavoro a tempo determinato del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e computo del pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente delle scuole;
- norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- stabilimento siderurgico Ilva di Taranto;
- superamento dei valori limite fissati per il Pm10 (polveri sottili) e dei valori di biossido di azoto;
- qualità dell’aria per quanto concerne i valori limite per il Pm2,5;
- accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilità;
- mancata designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione previste dalla Direttiva Habitat;
- quote latte e recupero dei prelievi arretrati;
- contratti pubblici.
La Tabella n. 2 esamina l’evoluzione delle procedure di infrazione nell’arco di un anno, a partire dal luglio 2023 fino al giugno 2024, suddividendo il periodo in semestri: nel secondo semestre dell’anno 2023 le procedure di infrazione sono diminuite di dieci unità, passando dalle 82 infrazioni registrate ad inizio periodo, alle 69 penalità registrate nel mese di dicembre 2023; ciò per effetto di 5 nuove infrazioni aperte a fronte delle 18 procedure archiviate. Nel primo semestre di quest’anno si è riscontrata una risalita delle procedure di infrazione, passate da 69 a 72. Il Governo è pertanto nuovamente intervenuto con l’emanazione di due importanti atti normativi. Il primo è il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 128, di modifica della Direttiva 2013/34/Ue sulla “Comunicazione delle informazioni sul reddito da parte di talune imprese e succursali”, entrato in vigore il 27 settembre 2024. La seconda misura adottata dall’Esecutivo ha riguardato il Decreto Legge del 16 settembre 2024, n. 131, con cui sono state introdotte: “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stati italiano”.
La norma potrà consentire all’Italia di ottenere una riduzione significativa del numero dei procedimenti a suo carico allineandosi alla media europea. Tra le principiali decisioni inserite nel provvedimento segnaliamo:
- le concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (Art.1);
- il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (Art.2);
- le modifiche del diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e in quello di esecuzione del mandato di arresto europeo, del diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e del diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (Art.3);
- il rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia (Art.4);
- le garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (Art.5);
- i controlli su strada (Art.6);
- la sicurezza nelle gallerie della rete stradale transeuropea Ten-T (Art.8);
- il sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi (Art.9);
- l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (Art.12);
- le disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica (Art.13);
- il miglioramento della qualità dell’aria (Art.14);
- il diritto d’autore (Art.15).
Con riferimento alla procedura di infrazione sulle “Concessioni balneari”, dopo anni di tensione con la Commissione, si è pervenuti ad un accordo sulla Direttiva Bolkestein del 2006 che, liberalizzando il mercato dei servizi nell’Unione europea, ha previsto l’obbligo di bandire gare per ottenere il rinnovo della concessione. Una nota di Palazzo Chigi sull’argomento ha chiarito come la collaborazione tra Roma e Bruxelles abbia consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra Nazione. I punti principali della riforma delle concessioni balneari riguardano l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027; l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027; la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 ad un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati; l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione; l’indennizzo per il concessionario uscente, a carico del concessionario subentrante, pari al valore dei beni non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Siamo dunque giunti ad una svolta significativa nella concreta riduzione del contenzioso con Bruxelles? © RIPRODUZIONE RISERVATA