Il Tar Sardegna ha annullato il mese scorso un’ordinanza del sindaco di Olbia che vietava la somministrazione di alimenti di qualsiasi genere a cani vaganti o randagi. La tutela della pubblica incolumità, invocata dal Comune, deve essere attuata, invece − aggiunge il Tar −, con misure di profilassi attraverso atti di controllo delle nascite, senza proibire agli animali da affezione di ricevere cibo «dove essi trovano rifugio». Altro discorso riguarda la presenza di cani randagi che si muovono in branco nel caso all’esame del Tar delle Marche nei confronti di un allevatore per un gruppo di cani a guardia della sua azienda agricola  


◆ L’analisi di GIANFRANCO AMENDOLA

► Un Comune può vietare di dare cibo ai cani randagi? Se ne discute da anni con alterne vicende. L’ultima sentenza è del Tar Sardegna (sentenza n. 1134/26) che, pochi giorni fa, ha concluso che un Comune non ha il potere di vietarlo in modo generalizzato, annullando, di conseguenza, una ordinanza con cui il sindaco di Olbia imponeva «con effetto immediato, a tutela della pubblica incolumità, il divieto di somministrazione di alimenti di qualsiasi genere ai cani vaganti e randagi presenti nell’area del distretto produttivo consortile di Olbia»; ricordando, altresì, che, a tutela della salute pubblica il sindaco può intervenire con ordinanze contingibili ed urgenti solo se vi sia la prova concreta di tale pericolo e non vi si possa far fronte con gli strumenti ordinari. Pertanto, non basta motivare un divieto generale di somministrare cibo, come fa il sindaco di Olbia, con un richiamo generico ad una «presenza significativa e diffusa di cani vaganti, verosimilmente randagi» comportante presunti pericoli per la circolazione, per la incolumità delle persone presenti nell’area e per il decoro urbano. 

Tuttavia – aggiunge il Tar richiamando altri precedenti – il sindaco può imporre regole prevedendo, come il comune di Olbia aveva già fatto, attività di mappatura, informazione, vigilanza, cattura, identificazione, controllo sanitario, sterilizzazione e collocamento degli animali presso strutture autorizzate. Come, del resto, sancito espressamente dalla legge n. 281/1991, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d’affezione, la quale stabilisce che l’unico intervento ammesso dall’ordinamento per la prevenzione del randagismo è costituito dalla profilassi attraverso atti di controllo delle nascite, per cui nessuna norma di legge in materia fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio (Consiglio di Stato, sez. 3, parere 16 settembre 1997, n. 883) mentre «deve ritenersi del tutto lecita la somministrazione in favore di cani randagi o animali da affezione vaganti in genere, purché il deposito di cibo avvenga attraverso l’uso di appositi contenitori ed a condizione che gli stessi vengano successivamente rimossi a cura degli stessi cittadini che hanno somministrato il cibo, costituendo tale successivo adempimento un loro preciso onere, oltre che conforme al comune senso civico, la cui violazione risulta già proseguibile integrando la fattispecie di abbandono di rifiuti su suolo pubblico» (Tar Puglia-Bari, sez. 1, 16 luglio 2018 n.1078).

Conclusione del tutto condivisibile ma che, tuttavia, deve essere vista in un quadro più ampio, specie se, realmente – ed è possibile –, la presenza di cani randagi, soprattutto in branco, costituisce un pericolo. Infatti, proprio lo stesso giorno di settembre 2026 in cui il Tar di Olbia decideva in questo senso, quello delle Marche confermava, dopo cinque anni, l’ordine a un allevatore di recintare l’azienda o di chiudere nei box i suoi cani da guardiania che uscivano dalla proprietà e, insieme ad altri cani randagi, uccidevano gli animali da cortile dei vicini; disattendendo, così, le ragioni difensive secondo cui quei cani servono a difendere dai lupi e dalle volpi una cinquantina di capi, sono docili con gli estranei e la loro presenza era segnalata dai cartelli; aggiungendo che il suo terreno è molto esteso e quindi recintarlo lo manderebbe in rovina e altri allevatori della zona usano cani uguali; tanto più – concludeva l’allevatore – che la stessa Regione Marche finanzia con i suoi bandi l’acquisto di cani da guardiania. Fatto vero, ribatteva il Tar precisando che, tuttavia, questi cani devono essere controllati e sorvegliati e non lasciati liberi di girare, anche se ci sono cartelli di avvertimento.

E che ci possa essere pericolo a causa di cani vaganti lo ammette la stessa legge sul randagismo (art. 3, comma 5), la quale dispone che «al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell’unità sanitaria locale». In conclusione, quindi, i Comuni non possono vietare di dare da mangiare a cani randagi ma, come del resto prescrive la legge, nel contempo, devono attivare, in via ordinaria, tutte le misure atte a censirli e controllarli onde evitare pericoli per le persone e per il decoro pubblico. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Dal 1967 Pretore a Roma, inizia ad occuparsi di normativa ambientale dal 1970. Dal 1989 al 1994 parlamentare europeo, vice presidente della commissione per la protezione dell’ambiente. Dal 2000 al 2008 Procuratore aggiunto a Roma con delega ai reati ambientali, poi Procuratore della Repubblica a Civitavecchia fino al pensionamento (2015). Ha ricoperto numerosi incarichi pubblici partecipando a tutte le vicende che hanno visto nascere ed affermarsi il diritto dell'ambiente in Italia. Ha insegnato diritto penale dell’ambiente in varie Università scrivendo una ventina di libri fra cui “In nome del popolo inquinato” (7 edizioni). Attualmente fa parte del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ed è docente di diritto penale ambientale presso le Università “La Sapienza” e Torvergata di Roma.