Tre giorni prima della strage nel cantiere della Esselunga a Firenze la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Svizzera per non aver «ottemperato al suo obbligo di garantire la celerità della procedura davanti al Tribunale Federale» sulle gravi lesioni subìte da un lavoratore prescritte dalla lentezza del processo. In Italia la nostra Cassazione ha riconosciuto nel 2019 il diritto all’oblio anche nei reati più gravi, e la Procura nazionale sulla sicurezza del lavoro resta confinata nel libro dei sogni quando potrebbe rendere più incisivo l’esercizio dell’azione penale. Sui lavori in appalto e subappalto gli obblighi di sicurezza sono già previsti e penalmente sanzionati a carico sia dei committenti, sia degli appaltatori o subappaltatori, sia dei lavoratori autonomi. Mancano organici adeguati e preparazione professionale dei controlli per esercitare una vigilanza sistematica e incisiva sull’applicazione delle norme. E mezzi effettivi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
◆ L’analisi di RAFFAELE GUARINIELLO
► Dunque, gli appelli verbali (o canori) non bastano. È ormai chiaro anche alla luce della più recente casistica giurisprudenziale che, tra i molteplici problemi che ultimamente affliggono il mondo della sicurezza sul lavoro, drammatico si sta rivelando quello riguardante la tutela dei lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici distaccati presso piccole e grandi aziende committenti. A maggior ragione appaiono, dunque, inaccettabili i fraintendimenti interpretativi e applicativi esplosi in materia. Non si pensi, anzitutto, che manchino le leggi. Il Testo unico della sicurezza sul lavoro è quanto mai rigoroso con riguardo ai lavori affidati dal committente a imprese appaltatrici o subappaltatrici o a lavoratori autonomi, vuoi all’interno della propria azienda, vuoi nei cantieri temporanei o mobili. E si badi che gli obblighi di sicurezza sono previsti e penalmente sanzionati a carico sia dei committenti, sia degli appaltatori o subappaltatori, sia dei lavoratori autonomi.
Purtroppo, continua a rimanere scritta nel libro dei sogni la proposta di creare una procura nazionale sulla sicurezza del lavoro. Una proposta che nessuno dei governi che si sono succeduti in questi anni ha saputo realizzare. E aggiungo che quanto mai preziosa si è rivelata l’esperienza che ha condotto in alcuni Tribunali ad affidare i procedimenti in materia di sicurezza sul lavoro a Sezioni specializzate. E ancora. Non dimentichiamo di accompagnare lo stesso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls) nel mondo degli appalti e dei cantieri, a maggior ragione dopo la sua prima condanna per un infortunio mortale pronunciata dalla Cassazione il 25 settembre 2023. Certo, si tratta di una dimensione imbarazzante, e – temo – usualmente trascurata, dell’impegno affidato all’Rls. Eppure, tra le sue attribuzione, il Tusl (Testo unico della sicurezza sul lavoro), all’art. 50, comma 1, lettera a), indica quella di visitare i luoghi di lavoro, e per luoghi di lavoro s’intendono non solo i locali aziendali, ma – insegna pacificamente la Cassazione – «ogni luogo nel quale il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività», e, dunque, anche ogni luogo in cui si svolga un appalto o un subappalto o un cantiere. Sicché più che mai chiedo alle organizzazioni sindacali (ma anche al legislatore): su quali risorse di tempo, di mezzi, di autonomia, può concretamente contare l’Rls chiamato a svolgere compiti tanto impegnativi?