Si loda il fatto che la Legge sicurezza approvata il 17 dicembre scorso disponga che nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, le imprese siano tenute a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento riconfigurata come un badge. Si tratta però di un badge previsto per i cantieri edili, e non anche agli altrettanto pericolosi cantieri non edili e appalti interni alle aziende. Troppo spesso vengono giustamente ritenuti colpevoli il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice e/o dell’impresa subappaltatrice, ma altrettanto ingiustamente si trascura la responsabilità del committente. Si amplia, all’apparenza, la tutela contro i rischi psico-sociali, ma si limita ai locali aziendali l’obbligo delle misure di prevenzione dei comportamenti che possano attuare forme di violenza o molestie
◆ L’analisi di RAFFAELE GUARINIELLO, giurista
Appalti e cantieri
Meritoriamente, non esita la Legge ad addentrarsi nel mondo del lavoro attualmente più allarmante, quello degli appalti, subappalti, cantieri. Proviamo a rileggere le cronache relative ai morti sul lavoro. È facile accorgersi che infortuni e persino disastri si stanno moltiplicando vuoi nei cantieri temporanei o mobili aperti da committenti di lavori edili o di ingegneria civile, vuoi negli appalti e subappalti intra-aziendali.
Si usa in questi giorni lodare il fatto che la Legge sicurezza approvata il 17 dicembre scorso disponga che nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, le imprese siano tenute a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento riconfigurata come un badge. Ma ci sembra difficile dirsi pienamente soddisfatti. E non solo perché a sorpresa si tratta di un badge previsto con riguardo ai cantieri edili, e non anche agli altrettanto pericolosi cantieri non edili e appalti interni alle aziende. Ma soprattutto perché i magistrati di merito, e sovente la stessa Cassazione, versano in difficoltà nell’inquadramento degli obblighi e delle responsabilità per infortuni accaduti nel drammatico universo degli appalti e dei cantieri. Troppo spesso vengono giustamente ritenuti colpevoli il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice e/o dell’impresa subappaltatrice, ma altrettanto ingiustamente si trascura la responsabilità del committente.
È solo l’ultimo di una fitta serie di casi in cui la fondamentale responsabilità del committente cade nell’oblio. Ed è evidente che dalla Legge approvata il 17 dicembre ci saremmo attesi – prima ancora del badge – parole chiare sulle responsabilità del committente.
Violenza e molestie
Ulteriori equivoci o silenzi della Legge sicurezza debbono essere segnalati. Paradigmatica una norma che introduce, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
«la programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti che possano attuare forme di violenza o molestie nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro come definiti all’articolo 62»
Non lasciamoci trarre in errore dall’apparenza di un ampliamento di tutela contro i rischi psico-sociali sotto la pressione delle indicazioni date dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil) nella Convenzione n. 190 del 2019 relativa all’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. Dove l’Oil contempla l’istituzione di misure sanzionatorie, e stabilisce che ciascun Membro dovrà adottare misure adeguate al fine di introdurre sanzioni nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro.
Certo, non pochi si sono preoccupati. Basta leggere le memorie inviate al Senato da alcune Associazioni nel corso dei lavori di approvazione della Legge sicurezza. «Non condivisibile» – osserva Confindustria – «il ventilato inserimento della violenza e delle molestie nel documento di valutazione dei rischi». A sua volta, la Confapi sottolinea che «la norma dovrebbe essere calibrata tenendo conto delle specificità dei diversi comparti produttivi, limitando l’obbligo di programmazione delle misure di prevenzione ai settori nei quali sussista un rischio effettivo e documentabile, mentre per altri ambiti — nei quali tale rischio è oggettivamente nullo o trascurabile — sarebbe opportuno prevederne l’esenzione».
Ma l’art. 62 è quanto mai chiaro nel dire in termini espliciti che questa definizione vale unicamente ai fini della applicazione del titolo II del Tusl, con l’evidente, basilare conseguenza: che questa definizione non è utilizzabile ai fini dell’applicazione delle disposizioni di tutti gli altri Titoli del Tusl, a partire naturalmente da quel Titolo I che prevede i fondamentali obblighi di sicurezza, dalla valutazione dei rischi alla vigilanza e alla formazione. Certo è che da allora si sono susseguite a ritmo serrato pronunce della Corte Suprema univocamente ispirate a un principio: nella nozione di luogo di lavoro rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui i lavoratosi siano necessariamente costretti a recarsi per provvedere ad incombenze inerenti all’attività, come ad esempio in caso di incidente verificatosi su una strada pubblica. Né sorprende la responsabilità penale addebitata a imprenditori italiani per eventi avvenuti all’estero, persino su una nave davanti al Porto di Bombay o su una strada nel deserto.
- un rischio che il datore di lavoro è tenuto a valutare previamente al pari degli altri rischi psico-sociali, dal mobbing al burn-out e allo stalking;
- un rischio da prevenire mediante misure che secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, sia la più idonea a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- un possibile reato individuato nei maltrattamenti o negli atti persecutori;
- una malattia da denunciare all’Inail, ma anche un possibile reato di omicidio colposo o di lesione personale colposa.
Perché allora limitare ai locali aziendali l’obbligo delle misure di prevenzione dei comportamenti che possano attuare forme di violenza o molestie?
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