Nel 2017 e dopo i confronti successivi fra le parti sociali sono entrate in vigore norme molto impegnative per i datori di lavoro che affidano mansioni lavorative ai dipendenti in smart working. In particolare, il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa; da parte sua il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali: una inequivoca conferma dell’obbligo del datore di lavoro di predisporre ed attuare tali misure. La cooperazione del lavoratore si limita all’attuazione delle misure predisposte dal datore di lavoro. Una nuova legge appena approvata fa pensare che gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro si esauriscano nella consegna annuale di una normativa al proprio “lavoratore agile”…
◆ L’analisi di RAFFAELE GUARINIELLO, giurista
► Tornano, dunque, a crescere nel 2025 gli smart workers, in particolare nella pubblica amministrazione e nelle grandi imprese. Più che mai, quindi, ho avvertito l’esigenza di richiamare l’attenzione sulle norme che mirano a garantirne la sicurezza sul lavoro. Un’esigenza, peraltro, non a caso meritoriamente posta in risalto già dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto all’esito di un confronto con le Parti sociali promosso dal ministro del Lavoro il 7 dicembre 2021. Dove, infatti, si prevede che «ai lavoratori agili si applica la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23, della Legge n. 81/2017», e che, inoltre, «si applicano gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 alle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali». Dunque, non solo le norme generali del Tusl (il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), ma addirittura più norme apposite contenute in una apposita legge che sin dal 2017 disciplina il lavoro agile.
- l’art. 22, comma 1, primo periodo, dispone che «il datore di lavoro garantisce», e, dunque, ha l’obbligo di garantire, «la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile».
- l’art. 22, comma 2, prescrive che il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, e così fornisce un’inequivoca conferma dell’obbligo del datore di lavoro di predisporre ed attuare siffatte misure, sottilmente confinando la cooperazione del lavoratore agile al momento dell’attuazione delle misure predisposte in via esclusiva dal datore di lavoro;
- l’art. 18, comma 2, prevede che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa
- e poi quell’art. 22, comma 1, secondo periodo, per cui il datore di lavoro consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Dunque, un’informativa che presuppone necessariamente una valutazione dei rischi inerenti all’attività prestata dai lavoratori agili vuoi «all’interno», vuoi «all’esterno» dei «locali aziendali». E ben s’intende che l’individuazione, la predisposizione e l’attuazione delle misure di prevenzione non sono rimesse alla discrezione e alla sapienza del lavoratore agile destinatario dell’informativa scritta sui rischi.
La disciplina approvata dal Senato. Certo, però, che la risposta per ora data nel disegno di legge approvato il 22 ottobre 2025 dal Senato della Repubblica mi ha ancor più allarmato. Si tratta della Legge annuale sulle piccole e medie imprese. Tra un articolo e l’altro, a sorpresa, ne ho rinvenuto uno, inatteso. È l’art. 11, ed ha un titolo che mi ha subito agitato: “Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile”. Leggiamolo con attenzione:
«Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali».
