Un minuscolo articolo, aggiunto con un emendamento dell’ultima ora nella legge omnibus dell’8 agosto di quest’anno, si occupa di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato della Protezione civile, volontari della Croce Rossa Italiana. Prescrive che chi li coordina a livello comunale non può essere equiparato al datore di lavoro o al dirigente, ma resta l’obbligo a loro carico di analizzare, secondo la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti e, all’esito, di redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi. Un obbligo indelegabile. Ed ecco rientrare dalla porta centrale quel che sembrava essere uscito un mese fa da una finestra laterale
◆ L’analisi di RAFFAELE GUARINIELLO, giurista
Dunque, un indubbio vantaggio, questo nuovo art. 6-quater, per i coordinatori comunali delle attività di volontariato. Ma è d’obbligo chiedere agli estensori della norma: un vantaggio totale o soltanto parziale? È vero: non è da poco liberarsi di 26 obblighi, e quali obblighi. Solo che ne rimane ancora uno. Uno soltanto, si dirà, ma che obbligo. Si tratta di un obbligo che con l’art. 18 nulla ha a che fare. Nientemeno che l’obbligo indelegabile previsto dall’art. 17 D.Lgs. n. 81/2008 a esclusivo a carico del datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di valutazione dei rischi. E dunque – ricordiamo le consolidate parole della Cassazione – l’obbligo di analizzare, secondo la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, di redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. E allora?
