Affetta da invalidità totale e impossibilità di deambulazione, rimasta senza abitazione, una signora aveva occupato abusivamente un alloggio popolare dopo innumerevoli richieste rimaste inevase. La Cassazione riconosce il diritto all’abitazione tutelato dalla Costituzione e riconosce anche lo stato di necessità dell’invalida (quindi la sua non punibilità). Ed è doveroso che sia la collettività intera – e quindi lo Stato sociale – ad impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione. Ma, nel caso dell’invalida, la Suprema corte afferma che lo «stato di necessità» può essere invocato solo per «un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa». Due diritti contrastanti (all’abitazione e alla salute dell’invalida, al diritto del proprietario dell’immobile), ma esce di scena il reato di omissione da parte di chi doveva provvedere a fornire un’abitazione all’invalida che ne aveva bisogno
◆ L’analisi di GIANFRANCO AMENDOLA
Leggiamo allora insieme la massima della sentenza: «L’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa».
Stride, tuttavia, a questo punto, la conclusione della Cassazione secondo cui deve trattarsi di un fatto transitorio. L’art. 54 del codice penale che delinea la stato di necessità afferma che «non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo». Si parla – è vero − di «pericolo attuale ma non ci sono limiti alla durata dell’attualità come sembra ritenere la suprema Corte. Non si tratta, cioè di sancire un diritto definitivo ma solo di limitarlo nel tempo alla durata dell’attualità del pericolo. E se, in un caso così grave, non si trova un alloggio “regolare” il pericolo resta, piaccia o non piaccia alla Cassazione.
Manca, tuttavia, l’ultimo tassello: in un caso come quello in esame, come fare, in concreto, per garantire due diritti costituzionali contrastanti, e cioè il diritto all’abitazione (e alla salute) del disabile con il diritto del proprietario dell’immobile occupato abusivamente? E resta, infine, da chiedersi perché, nel caso in esame, la Procura della Repubblica non abbia aperto un fascicolo per verificare, a fronte delle tante richieste della disabile, se non fosse stato commesso alcun reato di omissione da parte di chi doveva provvedere a fornirle un’abitazione, evitando, così di costringerla ad una occupazione senza titolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
