Resta nel libro dei sogni la proposta di creare una procura nazionale sulla sicurezza del lavoro altamente specializzata e con competenza estesa a tutto il Paese. Nelle aule giudiziarie a malapena si svolgono processi penali per infortuni sul lavoro, e rarissimi sono diventati i processi penali per malattie professionali. Largamente insoddisfatta è la prevenzione sui problemi che insidiano la vita e la salute dei lavoratori, traendo spunto dalle tragedie ormai consumate: l’infortunio su una gru, su un ponte, su una funivia, su una linea ferroviaria, in un grande ipermercato, in un deposito di carburanti. Servono indagini incisive e rapide sullo specifico evento. Ma occorre porsi gli interrogativi sullo stato in cui versano gli altri ipermercati, gli altri depositi, le altre gru, gli altri ponti, le altre funivie, le altre linee ferroviarie nel Paese. Interrogativi senza risposta, mentre si attenua l’azione per contrastare le patologie professionali: da quelle “storiche” (vedi asbestosi ed amianto) ai rischi psico-sociali conseguenti allo stalking occupazionale. Lo stress, l’ansia, la depressione, il burnout, le intenzioni suicide, la violenza e le molestie. Secondo le Organizzazioni internazionali del lavoro essi «coinvolgono il 45% dei lavoratori europei»
◆ L’analisi di RAFFAELE GUARINIELLO
► Ho un timore. Che l’esito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» induca a trascurare i problemi della giustizia. Naturalmente i problemi reali, e tra questi, in particolare, anche i problemi che incidono negativamente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di problemi che non sono largamente conosciuti e che investono vuoi le magistrature di merito, vuoi la stessa Cassazione.
Da qualche anno – lo sto constatando giorno per giorno – non arrivano più in Cassazione processi per malattie professionali (fatte salve le sempre più rare eredità di risalenti indagini del passato sui tumori da amianto). E desta sensazione il documento pubblicato il 4 marzo 2026 da un gruppo di Ispettori che, sulla base di analisi quanto mai agguerrite, sottolinea l’esigenza di andare in tutto il territorio nazionale alla ricerca dei tumori professionali perduti, e segnatamente di sostenere l’Autorità Giudiziaria che in passato aveva saputo sollecitare in materia gli organi di controllo. E non basta ancora. Occorre istituire un irrinunciabile punto di riferimento per i molteplici organi di vigilanza operanti in Italia: dalle Asl all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dai vigili del fuoco ai servizi tecnici creati presso amministrazioni pubbliche quali le forze armate e le forze di polizia, purtroppo ancora oggi dotate di una “giurisdizione domestica”. Attualmente, la miriade di organi di vigilanza favorisce lo sviluppo di non sempre collimanti applicazioni delle norme di sicurezza, con palesi ricadute negative in danno vuoi dei lavoratori, vuoi delle imprese.
Né assume rilievo l’obiezione mossa da taluno secondo cui l’azione del pubblico ministero sarebbe meramente repressiva, e mai preventiva. Un’obiezione palesemente contrastante con le molteplici esperienze giudiziarie che in passato si sono sviluppate sotto il segno di uno stretto connubio tra prevenzione e repressione, congiuntamente volte a garantire l’osservanza delle norme antinfortunistiche penalmente sanzionate. Non a caso, in seguito alla tragedia di Crans-Montana, venne spontaneo rammentare quel che accadde a Torino dopo i morti causati dall’incendio del cinema Statuto. L’autorità giudiziaria si mise al lavoro per controllare tutti i locali pubblici di Torino e dintorni: discoteche, cinema, teatri, centri culturali, musei. Nel giro di un mese dalla tragedia, in oltre trecento locali, si scoprì il mancato rispetto delle norme di sicurezza.
Il risultato è stato quello di originare in Cassazione una allarmante pluralità di soluzioni non collimanti. Per una Sezione, la VI, sarebbe configurabile il reato dei maltrattamenti contro familiari e conviventi punito dall’art. 572 c.p., ma ciò esclusivamente nei casi in cui il rapporto tra datore di lavoro e dipendente assuma natura para-familiare, e, cioè, sia caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole nel soggetto che ricopre la posizione di supremazia e che, quindi, ha obblighi di assistenza verso il soggetto più debole. Stando invece a un’altra Sezione, la V, entrerebbero in gioco gli atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. Con questo risultato: che la Sez. VI limita le responsabilità alle aziende para-familiari, e quindi rende punibili le piccole (piccolissime) aziende, ma non le grandi aziende nell’ambito delle quali i rapporti fra dirigenti e sottoposti tendono ad essere più spersonalizzati come una multinazionale, una banca, un ospedale, un comune. Là dove alla stregua dell’orientamento accolto dalla Sez. V sulla scorta dell’art. 612-bis c.p., il mobbing viene ad assumere rilevanza penale a prescindere da quella parafamiliarità. Toccherebbe al Parlamento raccogliere la sfida.
Un secondo fenomeno concerne i morti per patologie asbesto-correlate (dal mesotelioma al tumore polmonare e all’asbestosi). Dal 2016 ormai la Sezione IV della Cassazione penale, specializzata in materia di processi penali per infortuni sul lavoro e malattie professionali, ha abbandonato l’orientamento accolto in precedenza per oltre venti anni, ed esclude la responsabilità del datore di lavoro (o di chi per lui o con lui) per omicidio colposo. E ciò sul presupposto che i soggetti imputati nei procedimenti penali per tumori da amianto hanno spesso gestito l’azienda incriminata solo per una parte del periodo in cui i lavoratori colpiti da tumore sono stati esposti all’agente cancerogeno presso quell’azienda. Ecco quindi che, a propria discolpa, gli imputati sostengono che non è conosciuta la data di effettiva insorgenza delle patologie. E, pertanto, non essendo accertata la data di effettiva insorgenza delle patologie, le morti non potrebbero attribuirsi ad essi. Ma, nel contempo, non mancano pronunce della Sez. III che per contro riecheggiano la giurisprudenza dei precedenti venti anni, e affermano che le esposizioni successive aggravano, comunque, il decorso del processo patogeno, nel senso che il protrarsi dell’esposizione riduce i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelera i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente.
Né si dica che ormai il problema amianto si è risolto con il suo divieto, risalente in Italia alla Legge n. 257/1992. Non per nulla, il 18 dicembre 2025, un’organizzazione europea come l’Osha (Occupational Safety and Health Administration) ha segnalato che, malgrado il divieto dei prodotti di amianto in tutta Europa, i rischi amianto-correlati persistono a causa del suo intenso impiego commerciale per oltre cento anni, al punto che rimane una delle principali cause di tumori professionali, e che l’1,7% dei lavoratori sono probabilmente esposti ad amianto magari a un basso livello. Non meno pressante è una Raccomandazione europea del 18 dicembre 2025. Dove si sottolineano punti quanto mai allarmanti per il futuro:
- l’amianto è un agente cancerogeno pericoloso che è ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori possono essere ad alto rischio di esposizione
- si stima che attualmente siano esposti all’amianto tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori.
- si stima che il 75% dei casi di tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sia correlato all’amianto.
Ed ecco perché pur dopo il referendum dovremmo creare le premesse anche istituzionali per un’applicazione sistematica delle norme anti-amianto, e ciò in tutti i luoghi di lavoro, a partire naturalmente dai cantieri aventi per oggetto lavori di rimozione, demolizione, manutenzione e ristrutturazione di materiali contenenti amianto. © RIPRODUZIONE RISERVATA
