Approvata a ridosso di Natale, una sentenza della Consulta mette in discussione un pilastro che ha modellato tutto l’edificio costituzionale sulla tutela della salute umana. La prevenzione del «carico ospedaliero», scrive la Corte, può rendere legittima l’imposizione di un trattamento sanitario. «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» fu scritto da Aldo Moro a chiusura dell’articolo 32 della Costituzione. E, se salta l’argine del rispetto dell’autonomia individuale, non ci sarebbe più, potenzialmente, alcun limite per l’imposizione di un obbligo di trattamento. Dal 2022 sta avanzando l’idea per cui le vaccinazioni obbligatorie dovrebbero essere previste non solo per tutelare la salute pubblica dal rischio di contagio, ma anche per garantire la realizzazione di «obiettivi istituzionali» e «di carattere economico e sociale». Lo scrive in un documento di quell’anno l’Oms. Preoccupa l’idea che il sovraccarico ospedaliero possa essere tutelato attraverso l’imposizione di un obbligo di trattamento sanitario. Perché la funzionalità degli ospedali si garantisce finanziando e gestendo la sanità in maniera corretta
◆ L’analisi di CARLO IANNELLO, giurista
► La sentenza n. 199 del 23 dicembre 2025 della Consulta ha affrontato la legittimità della legge che ha imposto i vaccini per la prevenzione della diffusione del Sars-Cov-2. Sebbene si tratti di una sentenza di rigetto, che non ha validità erga omnes, essa introduce una novità preoccupante: l’obbligo vaccinale è legittimo in quanto riduce il «carico ospedaliero». Ragionando così, tuttavia, si scardina la libertà di cura. Ogni farmaco potrebbe essere imposto come obbligatorio. Si tratta di un ragionamento che contrasta con l’unanime lettura che gli studiosi (e la stessa giurisprudenza) hanno dato dell’art. 32 della Costituzione nel corso della vita repubblicana [su questa sentenza cfr. C. Iannello nota 1]. Ovviamente la funzionalità degli ospedali è un bene pubblico dotato di rilevanza costituzionale. Ciò che preoccupa è l’idea che il sovraccarico ospedaliero possa essere tutelato addirittura attraverso l’imposizione di un obbligo di trattamento sanitario, comprimendo l’autodeterminazione insita nel «fondamentale diritto» alla salute. La funzionalità degli ospedali si garantisce finanziando la sanità e gestendola in maniera corretta.
Poiché la libertà di cura e la tutela della salute collettiva possono entrare in contrasto, il secondo comma dell’art. 32 stabilisce come si contemperano: solo una legge può prevedere un obbligo di trattamento, ma questa legge, che limita la libertà di cura, «non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Per tutelare in modo pieno l’autonomia della persona umana e impedire in radice il sacrificio individuale per il bene collettivo, la Costituzione ha imposto alla stessa legge impositiva di un trattamento sanitario di rispettare la dignità umana. Con riferimento ai vaccini, il concetto di tutela della salute pubblica, la salute come interesse della collettività, sancito dalla Costituzione, che legittima l’obbligo, è la protezione della salute dei terzi dal contagio. In assenza di questa protezione, il trattamento sanitario deve essere lasciato alla libera scelta dell’individuo. Nella sentenza che si commenta, invece, la Consulta afferma un principio potenzialmente devastante: la prevenzione del «carico ospedaliero» può rendere legittima l’imposizione di un trattamento sanitario. In questo modo, l’argine del rispetto dell’autonomia individuale scritto da Aldo Moro a chiusura dell’articolo 32, salta perché non ci sarebbe più, potenzialmente, alcun limite per l’imposizione di un obbligo di trattamento. In uno scenario distopico, questo principio consentirebbe di estendere l’obbligo anche agli stili di vita: pure la corretta alimentazione o l’attività sportiva riducono il carico ospedaliero. Se ci si “dovesse” curare per non affollare gli ospedali, la salute individuale tornerebbe ad essere un dovere verso la collettività, come fu in passato, con buona pace della libertà, non solo di cura.
In primo luogo, la relazione (A.C. 3434) al d.d.l. di conversione del d.l. n. 1 del 2022, sull’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2 per gli ultracinquantenni [nota 3]. Dopo l’indicazione del consueto obiettivo di contrasto alla diffusione del virus («Il decreto mira a proseguire la strategia di contrasto della diffusione del virus Sars-Cov-2 »), si legge: «l’importanza di raggiungere coperture vaccinali elevatissime è sostenuta dai dati iniziali provenienti da alcuni Paesi dove la trasmissione della variante Omicron non è stata arrestata da una popolazione vaccinata con due dosi e dove il rischio di ospedalizzazione dovuto alla variante Omicron, sebbene ridotto, può causare un ulteriore sovraccarico dei servizi assistenziali». Da notare che il legislatore, quando ha approvato l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, era consapevole (lo si evince dalla stessa relazione!) della inefficacia dei vaccini nell’impedire contagio e trasmissione; ciò nonostante, nel testo normativo si continua a indicare la finalità di garantire la «prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2», come si legge per ben tre volte nell’art.1 del d.l. e nella stessa rubrica di tale articolo.
Tralasciamo per un momento il fatto che i prodotti vaccinali a disposizione non prevenivano dal contagio, in quanto autorizzati (dall’Aifa e dall’Ema), per uno scopo diverso, cioè la protezione dalla malattia. Mancava il presupposto su cui si è basata la vaccinazione di massa, in quanto i vaccini in uso in Italia sono stati autorizzati per la prevenzione della malattia da Covid-19, mentre erano assenti i dati sulla prevenzione dell’infezione (come si evince chiaramente dalle autorizzazioni Ema e Aifa del dicembre 2020; cfr. https://www.aifa.gov.it/-/ema-raccomanda-l-autorizzazione-nell-ue-del-primo-vaccino-covid-19, in cui si legge: «L’impatto della vaccinazione con Comirnaty sulla diffusione del virus Sars-CoV-2 nella popolazione generale non è ancora noto. Non si conosce ancora fino a che punto le persone vaccinate possano ancora essere in grado di trasportare e diffondere il virus’)». Al netto dell’assenza del presupposto, la versione originaria del d.l. n. 44 del 2021, era tuttavia scritta in modo intrinsecamente coerente, cioè era conforme alla ratio che è alla base di un obbligo di trattamento sanitario. L’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 chiariva esplicitamente quale fosse l’obiettivo della vaccinazione: la «prevenzione del contagio da Sars-CoV-2». Anche i successivi provvedimenti di ampliamento della platea degli obbligati hanno sempre esplicitato l’obiettivo della «prevenzione della diffusione del virus Sars-cov-2».
Se il bene tutelato dall’obbligo fosse la funzionalità degli ospedali, si sgretolerebbe il controlimite del «rispetto della persona umana» e l’individuo potrebbe essere strumentalizzato per la tutela di un interesse collettivo, anche per ragioni di finanza pubblica, come il non adeguato finanziamento del Ssn. In un panorama, come quello attuale, che vede anche le vecchie democrazie liberali assumere forti tratti di autoritarismo, il solo argine che abbiamo a tutela della dignità umana è il personalismo che è alla base della Costituzione repubblicana, di cui «il rispetto della persona umana» voluto da Aldo Moro nell’articolo 32 della Costituzione, è uno degli assi portanti. Significa la salvaguardia dell’autonomia individuale contro ogni potere, sia esso statale, medico o scientifico.
