La Suprema Corte a metà luglio ha annullato la condanna inflitta nel 2025 dal Tribunale penale di Locri a una donna, accusata di essere responsabile dell’accumulo delle deiezioni dei gatti di una colonia nel giardino di una casa vicina e, per questo, condannata per offesa al decoro ed alle persone per il reato di “getto pericoloso di cose”. Per la Corte, chi provvede all’alimentazione della colonia felina non si trova nella concreta possibilità di intervenire per impedire che il gruppo di gatti liberi ponga in essere comportamenti idonei a imbrattare luoghi di pubblico transito o a molestare le persone, tanto più in aree private destinate all’uso comune. I benefattori degli animali ha sempre l’obbligo di provvedere in modo idoneo, con idonei recipienti e rispettando la normativa sui rifiuti, evitando che dal suo comportamento derivino danni ad altri o un degrado del territorio con una sua conseguente, possibile responsabilità in sede amministrativa e di risarcimento dei danni


◆ L’articolo di GIANFRANCO AMENDOLA

Qui e sotto il titolo, foto prese da Facebook

Dopo aver ribadito più volte che gli animali sono esseri senzienti e non trastullo degli umani, dopo aver  sancito la illegittimità di un provvedimento comunale che vietava a priori l’accesso di animali domestici nelle aree verdi, la giurisprudenza italiana compie un altro passo significativo: questa volta a favore di chi si occupa di provvedere al benessere ed alla sussistenza di animali che vivono in libertà; specie, quindi, per le cosiddette colonie feline, e cioè quei raggruppamenti (almeno due) di gatti randagi così frequenti anche nelle nostre città.

La Cassazione, infatti, con una recente sentenza (Cass. pen., sez. 1, 17 luglio 2026 (ud. 12/06/2026), n.27109) ha stabilito senza tentennamenti che in questi casi il benefattore di animali non diventa automaticamente loro detentore e custode; più in particolare la Corte ha annullato la condanna inflitta nel 2025 dal Tribunale penale di Locri a una donna, accusata di essere responsabile dell’accumulo delle deiezioni dei gatti di una colonia nel giardino di una casa vicina e, per questo condannata avendo contribuito a provocare offesa al decoro ed alle persone per il reato di “getto pericoloso di cose” (art. 674 c.p.: arresto fino a un mese o ammenda fino a euro 206 ). Infatti – argomenta la Corte – il soggetto che provvede all’alimentazione della colonia felina non si trova nella concreta possibilità di intervenire per impedire che il gruppo di gatti liberi ponga in essere comportamenti idonei a imbrattare luoghi di pubblico transito o a molestare le persone, tanto in tali luoghi quanto, a maggior ragione, in aree private destinate all’uso comune o appartenenti a terzi. E non può neppure essere gravato di obblighi particolari per questo suo comportamento.

Deve, tuttavia, rispettare comunque le regole generali e quindi, se anche non c’è responsabilità penale, il benefattore degli animali ha sempre l’obbligo di provvedere in modo idoneo, con idonei recipienti e rispettando tutta la normativa sui rifiuti, evitando che dal suo comportamento derivino danni ad altri o un degrado del territorio con una sua conseguente, possibile responsabilità in sede amministrativa e di risarcimento dei danni. In proposito, giova ricordare che la registrazione e la tutela di una colonia felina sono gestite dal Servizio Veterinario della Asl competente per territorio in base alle leggi nazionali (L. 281/91) e regionali. E pertanto è sempre bene che il benefattore si metta in contatto con la Asl e il Comune, segnalando eventuali anomalie o problemi sanitari della colonia per i doverosi interventi a tutela degli animali e della salute pubblica. Tanto più che tra i compiti del Comune rientra anche quello della protezione e della tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo (legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281), oltreché quella della tutela dell’igiene e della salute pubblica e del decoro urbano.

(credit foto Laura Mistica)

Resta solo da aggiungere che sembra una cosa da poco, ma, in realtà, questa sentenza si occupa di un fenomeno molto diffuso. A Roma per esempio, dove, come scrisse Gianni Rodari, i cittadini «vogliono molto bene ai gatti di città e tu li vedi portare cartocci e cartoccetti con gli avanzi di cucina ai loro prediletti». Tanto più – aggiunge Carla Rocchi, presidente dell’Ente protezione Animali -, che «in una delle colonie più antiche della città, quella dei Mercati di Traiano, una decina d’anni fa sono stati ritrovati dei resti databili al carbonio 14 risalenti al 400 d.c, ciò significa che lì è presente una colonia da 1600 anni». Addirittura, sono oltre 5mila le colonie feline censite dalle Asl romane, alcune in luoghi insospettabili come, ad esempio, l’università “La Sapienza”, dove un insediamento di gatti è diventato oggetto di un provvedimento di tutela da parte del Rettore. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Dal 1967 Pretore a Roma, inizia ad occuparsi di normativa ambientale dal 1970. Dal 1989 al 1994 parlamentare europeo, vice presidente della commissione per la protezione dell’ambiente. Dal 2000 al 2008 Procuratore aggiunto a Roma con delega ai reati ambientali, poi Procuratore della Repubblica a Civitavecchia fino al pensionamento (2015). Ha ricoperto numerosi incarichi pubblici partecipando a tutte le vicende che hanno visto nascere ed affermarsi il diritto dell'ambiente in Italia. Ha insegnato diritto penale dell’ambiente in varie Università scrivendo una ventina di libri fra cui “In nome del popolo inquinato” (7 edizioni). Attualmente fa parte del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ed è docente di diritto penale ambientale presso le Università “La Sapienza” e Torvergata di Roma.

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