La Suprema Corte a metà luglio ha annullato la condanna inflitta nel 2025 dal Tribunale penale di Locri a una donna, accusata di essere responsabile dell’accumulo delle deiezioni dei gatti di una colonia nel giardino di una casa vicina e, per questo, condannata per offesa al decoro ed alle persone per il reato di “getto pericoloso di cose”. Per la Corte, chi provvede all’alimentazione della colonia felina non si trova nella concreta possibilità di intervenire per impedire che il gruppo di gatti liberi ponga in essere comportamenti idonei a imbrattare luoghi di pubblico transito o a molestare le persone, tanto più in aree private destinate all’uso comune. I benefattori degli animali ha sempre l’obbligo di provvedere in modo idoneo, con idonei recipienti e rispettando la normativa sui rifiuti, evitando che dal suo comportamento derivino danni ad altri o un degrado del territorio con una sua conseguente, possibile responsabilità in sede amministrativa e di risarcimento dei danni
◆ L’articolo di GIANFRANCO AMENDOLA
► Dopo aver ribadito più volte che gli animali sono esseri senzienti e non trastullo degli umani, dopo aver sancito la illegittimità di un provvedimento comunale che vietava a priori l’accesso di animali domestici nelle aree verdi, la giurisprudenza italiana compie un altro passo significativo: questa volta a favore di chi si occupa di provvedere al benessere ed alla sussistenza di animali che vivono in libertà; specie, quindi, per le cosiddette colonie feline, e cioè quei raggruppamenti (almeno due) di gatti randagi così frequenti anche nelle nostre città.
La Cassazione, infatti, con una recente sentenza (Cass. pen., sez. 1, 17 luglio 2026 (ud. 12/06/2026), n.27109) ha stabilito senza tentennamenti che in questi casi il benefattore di animali non diventa automaticamente loro detentore e custode; più in particolare la Corte ha annullato la condanna inflitta nel 2025 dal Tribunale penale di Locri a una donna, accusata di essere responsabile dell’accumulo delle deiezioni dei gatti di una colonia nel giardino di una casa vicina e, per questo condannata avendo contribuito a provocare offesa al decoro ed alle persone per il reato di “getto pericoloso di cose” (art. 674 c.p.: arresto fino a un mese o ammenda fino a euro 206 ). Infatti – argomenta la Corte – il soggetto che provvede all’alimentazione della colonia felina non si trova nella concreta possibilità di intervenire per impedire che il gruppo di gatti liberi ponga in essere comportamenti idonei a imbrattare luoghi di pubblico transito o a molestare le persone, tanto in tali luoghi quanto, a maggior ragione, in aree private destinate all’uso comune o appartenenti a terzi. E non può neppure essere gravato di obblighi particolari per questo suo comportamento.
Resta solo da aggiungere che sembra una cosa da poco, ma, in realtà, questa sentenza si occupa di un fenomeno molto diffuso. A Roma per esempio, dove, come scrisse Gianni Rodari, i cittadini «vogliono molto bene ai gatti di città e tu li vedi portare cartocci e cartoccetti con gli avanzi di cucina ai loro prediletti». Tanto più – aggiunge Carla Rocchi, presidente dell’Ente protezione Animali -, che «in una delle colonie più antiche della città, quella dei Mercati di Traiano, una decina d’anni fa sono stati ritrovati dei resti databili al carbonio 14 risalenti al 400 d.c, ciò significa che lì è presente una colonia da 1600 anni». Addirittura, sono oltre 5mila le colonie feline censite dalle Asl romane, alcune in luoghi insospettabili come, ad esempio, l’università “La Sapienza”, dove un insediamento di gatti è diventato oggetto di un provvedimento di tutela da parte del Rettore. © RIPRODUZIONE RISERVATA
