Costretti a nutrirsi con mangime esiguo frammisto alle proprie deiezioni, con conseguenti lesioni cutanee e dimagrimento, la Suprema corte ha condannato un allevatore senese di maiali a oltre 15mila euro di ammenda. Nell’allevamento di Gaioli in Chianti, 255 suini erano costretti a contendersi il cibo concentrato in un angolo del recinto. Nel sovraffollamento conseguente, a soccombere con ferite e denutrizione erano gli esemplari più deboli, compresi i lattonzoli. Punito severamente dalla Cassazione anche l’addestramento dei cani con collare elettronico anti-abbaio, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza: uno stimolo doloroso che incide sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale
◆ L’analisi di GIANFRANCO AMENDOLA, giurista
Più in particolare, nell’allevamento si trovavano 255 suini, che vivevano in stato semibrado, alimentandosi in parte con il cibo trovato nel bosco (le recinzioni erano danneggiate in più punti, per cui gli animali potevano allontanarsi) e in parte con quanto loro somministrato dall’allevatore, essendo al riguardo emerso che il cibo fornito dall’allevatore veniva fornito in una zona abbastanza circoscritta; di modo che non solo il mangime finiva con il mischiarsi con le deiezioni degli animali, ma anche che nella zona dell’alimentazione si creava un grosso sovraffollamento di suini di categorie eterogenee (lattonzoli, suini grassi femmine, maschi castrati, magroni maschi e femmine di vario peso), il che dava luogo a competizioni per l’accesso al cibo, nelle quali l’animale più forte prevaleva sul più debole, giustificandosi in tal modo le lesioni cutanee riscontrate in certi suini e le condizioni di alcuni giovani animali sottopeso; in violazione, peraltro, anche della direttiva comunitaria 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
La Cassazione, quindi, consolida la sua pregressa giurisprudenza. Già, infatti, ritenne applicabile il reato nel 2004 nel caso di un suino abitualmente legato ad un albero, con esigua ed innaturale libertà di movimento, trattenendolo mediante una stretta catena al collo, tale da provocargli lesioni oppure per la detenzione, peraltro illecita, di due esemplari di leoni vivi, in stato di denutrizione ed in pessime condizioni igienico-sanitarie, custoditi in una gabbia di dimensioni assolutamente inadeguate, tale da non consentire loro possibilità di movimento. E, più di recente, quando, nel 2015, ritenne applicabile il reato in un caso di custodia di un cavallo in vano seminterrato angusto, alto meno di due metri e pieno di escrementi, tale da costringerlo a stare con la testa ed il collo continuamente abbassati e a limitarne la possibilità di movimento; oppure quando, nel 2016, condannò la detenzione di uccelli in sacchetti di stoffa, appesi per ore ad un bastone ed a contatto con i loro escrementi, in condizioni di privazione di cibo, acqua e luce. Peraltro, allargando, nel 2016, la punibilità anche nel caso di utilizzo di collare elettronico anti-abbaio, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale.
