Contestato sotto molti profili, ad iniziare dalla localizzazione dell’impianto, il provvedimento che dovrebbe certificare la compatibilità ambientale del termovalorizzatore di Santa Palomba apre invece una serie di interrogativi: chi ha valutato davvero il progetto? Con quale grado di indipendenza? E perché le principali criticità sulla localizzazione sembrano tornare sempre al punto di partenza? Domande poste con precisione più volte da associazioni civiche, attivisti e associazioni ambientaliste, restano ancora senza risposte. Con una breve serie di analisi puntuali in vista dell’udienza del Tar Lazio del 7 ottobre prossimo, “Italia Libera” le ripropone all’attenzione di tutti al fine di ottenere le risposte che gli organi competenti sono tenuti a fornire. Risposte precise e circostanziate sono dovute: l’opinione pubblica e la cittadinanza attiva hanno diritto di ottenerle senza troppi, fuorvianti, giri di frasi. La localizzazione del termovalorizzatore non era stata esaminata nella Valutazione Ambientale Strategica (Vas), perché in quella fase il sito non era ancora indicato. La questione viene rinviata alla fase successiva (la Valutazione di impatto ambientale). Nella fase successiva viene detto che era già stata risolta prima
◆ L’analisi di MARCO ALTERI
► Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (Paur) è l’atto che dovrebbe mettere la parola fine alle contestazioni sull’impatto ambientale del termovalorizzatore di Roma. Dopo anni di discussioni, ricorsi, osservazioni e pareri, dovrebbe essere il momento nel quale una pubblica amministrazione, sulla base di dati e valutazioni tecniche, dice finalmente ai cittadini: abbiamo esaminato tutto, abbiamo ascoltato tutti, abbiamo verificato ogni possibile criticità e possiamo autorizzare l’impianto. Invece, se si leggono con attenzione le carte, emerge una situazione diversa. Non una prova che il procedimento sia illegittimo — questo spetta agli organi competenti stabilirlo — ma una serie di anomalie e interrogativi che riguardano proprio le garanzie che dovrebbero rendere credibile una decisione ambientale: indipendenza dell’autorità, provenienza degli atti, partecipazione dei cittadini, valutazione della localizzazione. Vale la pena ricostruire la vicenda.
Il primo problema: chi autorizza è anche chi ha voluto l’impianto
Chi ha materialmente scritto la Valutazione d’impatto ambientale?
In un procedimento di questa importanza, la certezza sulla provenienza degli atti dovrebbe essere la prima garanzia.
La localizzazione: il problema che il procedimento sembra non voler affrontare
Ma il punto più importante è un altro: la localizzazione. Il Commissario sostiene che le criticità espresse dai Comuni di Albano Laziale, Ardea e Pomezia sulla localizzazione sarebbero ormai superati dalle ordinanze commissariali del 2022 e dalle pronunce del Consiglio di Stato. Basta leggere con attenzione quelle pronunce per capire che la questione è più complessa. Nella sentenza del 9 febbraio 2024, relativa anche ai ricorsi dei Comuni di Albano Laziale e Ardea, il Consiglio di Stato richiama la decisione di primo grado secondo cui le contestazioni sulla localizzazione e sul cumulo degli inquinanti dovevano essere affrontate nei successivi sviluppi procedimentali, la Valutazione di Impatto Ambientale (Via), proprio perché dipendenti dalle scelte progettuali. E anche rispetto alla presenza di fattori sensibili il giudice ha confermato la necessità di un successivo approfondimento.
In pratica non era stata dichiarata la compatibilità ambientale della localizzazione di Santa Palomba. Era stato detto che quelle questioni dovevano essere esaminate nelle fasi successive. E la fase successiva era la Via. Qui emerge il paradosso. La localizzazione specifica del termovalorizzatore non era stata compiutamente esaminata nella Valutazione Ambientale Strategica (Vas), perché in quella fase il sito non era ancora indicato. La Via era dunque il momento nel quale affrontare finalmente le criticità concrete dell’area. Ma proprio nella Via si sostiene che quelle questioni sarebbero già state superate. È una sorta di gioco dell’oca amministrativo: la questione viene rinviata alla fase successiva e, quando arriva la fase successiva, viene detto che era già stata risolta prima. Ma una valutazione ambientale seria dovrebbe fare esattamente il contrario:
prendere la localizzazione scelta, metterla al centro dell’analisi e verificare tutti i fattori che possono renderla incompatibile con l’opera progettata.
La localizzazione può decidere il destino dell’inceneritore
Non è vero, d’altra parte, che la localizzazione sia una questione secondaria. Lo dimostrano anche vicende recenti in altre regioni italiane, dove progetti di incenerimento sono stati fermati o messi in discussione proprio per le caratteristiche dei territori individuati. E lo dimostra, nel Lazio, anche il procedimento relativo alla discarica per inerti e ceneri di Tor Tignosa, sempre nell’area di Santa Palomba: un altro impianto privato per il quale le problematiche legate al sito hanno portato alla bocciatura del progetto. Insomma, un impianto può essere perfettamente progettato dal punto di vista tecnologico e risultare comunque incompatibile con il territorio nel quale si vuole costruirlo. È esattamente per questo che esiste la Via.
La domanda che resta: può il valutatore essere anche parte dell’operazione?
Alla fine, tutte queste vicende riportano allo stesso punto. Il problema non è soltanto il termovalorizzatore. È il procedimento attraverso il quale è stato autorizzato. Se l’autorità responsabile della valutazione ambientale è anche committente; se esiste un collegamento societario con il soggetto che controlla il proponente; se alcuni documenti fondamentali presentano una provenienza che deve essere chiarita; se le criticità sulla localizzazione non vengono valutate, allora le domande non possono essere archiviate come semplici cavilli amministrativi. L’autorizzazione di un impianto industriale da 600-800 mila tonnellate l’anno, destinato a incidere per decenni sulla vita di centinaia di migliaia di persone, richiede qualcosa di più della correttezza formale. Richiede terzietà, trasparenza e fiducia. Ed è proprio la fiducia nelle istituzioni che oggi deve essere ricostruita.
Gli esposti presentati alla Procura e all’Anac chiedono di accertare i fatti, senza sostituirsi agli organi inquirenti e senza anticipare giudizi di responsabilità. Il Tar Lazio ha fissato l’udienza di merito per il 7 ottobre 2026. Servirà dimostrare indipendenza di giudizio, da interessi economici e politici. Ma prima ancora della sentenza resta una domanda che riguarda tutti:
se chi autorizza l’impianto è anche chi lo commissiona e se, attraverso la propria partecipazione societaria, è collegato al gruppo che controlla il proponente, chi garantisce davvero che la decisione sia stata presa nell’interesse esclusivo dei cittadini?
È questa, prima ancora del termovalorizzatore, la questione sulla quale sarebbe bene fare piena luce. © RIPRODUZIONE RISERVATA
