Il calcolo è stato fatto dall’Agenzia regionale per l’Ambiente del Piemonte nel corso delle indagini dei pubblici ministeri sulla base delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Alla luce delle misurazioni degli inquinanti più dannosi per la salute umana quali ozono, biossido di azoto e particolato Pm10 — riportate in sentenza — le vittime sono la presumibile conseguenza dello smog non contrastato efficacemente da amministratori regionali e sindaci di Torino fra cui Chiara Appendino e Piero Fassino, e l’ex presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. Tutti prosciolti. La ragione? Per il Tribunale è mancata «l’indicazione da parte dell’Accusa in merito a quali sia lo specifico comportamento lecito, possibile e doveroso, che, qualora fosse stato tenuto, avrebbe impedito la verificazione dell’evento». Devono essere i magistrati a dire alla politica quello che si deve fare? La legge specifica il contrario: le scelte competono alla Pubblica Amministrazione. Incredibile…
◆ L’analisi di GIANFRANCO AMENDOLA, giurista
► È veramente incredibile: secondo il Tribunale e la Procura Generale di Torino, se si registrano gravi e ripetuti superamenti dei limiti fissati per lo smog a livello internazionale, comunitario e nazionale a tutela della salute dei cittadini, non esiste alcun obbligo di intervento degli organi pubblici. È quanto risulta da una recente sentenza del Tribunale di Torino con cui sono stati prosciolti, senza neppure un processo, amministratori regionali e sindaci della città fra cui Chiara Appendino e Piero Fassino, e l’ex presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. Cui ha fatto seguito la Procura Generale che nel maggio 2025, dopo aver proposto appello contro il proscioglimento, vi ha inspiegabilmente rinunciato.
Eppure, dalla stessa sentenza risultava con certezza che negli anni 2015-2019 era stato riscontrato a Torino il superamento per molti giorni di tutti i limiti previsti dalla normativa e raccomandati dall’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) proprio degli inquinanti più dannosi per la salute quali ozono, biossido di azoto e particolato Pm10; con la presumibile conseguenza di oltre1300 decessi e 800 ricoveri, calcolati dall’Agenzia regionale per l’ambiente e riportati in sentenza. Del resto, se ampliamo l’orizzonte, secondo una recente relazione dell’Agenzia europea per l’ambiente (Aea), in Italia ci sono state 46mila morti premature derivanti dall’esposizione al particolato; altre 11.300 persone hanno perso la vita a causa dell’esposizione al biossido di azoto e 5.100 a causa dell’ozono. Insomma, circa un quinto dell’intera mortalità a livello Ue si registra in Italia e Torino risulta costantemente ai primi posti tra le città europee più inquinate; segno evidente che non ci sono stati provvedimenti adeguati ed efficaci.
Arriviamo, così, all’argomento più incredibile: secondo la sentenza, infatti, è mancata «l’indicazione da parte dell’Accusa in merito a quali sia lo specifico comportamento lecito, possibile e doveroso, che, qualora fosse stato tenuto, avrebbe impedito la verificazione dell’evento». Non si può, quindi, «affermare con certezza l’esistenza di una condotta alternativa, lecita e concretamente esigibile da parte degli imputati, idonea a scongiurare l’evento di inquinamento ambientale». Insomma, devono essere i magistrati a dire alla politica quello che si deve fare mentre la legge specifica esattamente il contrario e cioè che queste scelte competono alla Pubblica Amministrazione. E questo è anche esattamente il contrario di quello che voleva la riforma Nordio nei rapporti politica-magistratura. Anzi, la sentenza di cui scriviamo dimostra con chiarezza la falsità dell’assunto sulla presunta arrendevolezza dei giudici verso i Pm, visto che respinge in toto la impostazione dell’accusa. Regalandoci, peraltro, una perla di cui il popolo inquinato avrebbe volentieri fatto a meno. © RIPRODUZIONE RISERVATA
