Le ripetute tragedie sul lavoro sembravano aver spalancato gli occhi sull’urgenza di estendere le norme della sicurezza sul lavoro anche ai cantieri in appalto e subappalto. Una misura provvidenziale è stata indicata nella cosiddetta “Patente a punti” per le imprese. L’ex Procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello scava nelle norme ed ecco le amare sorprese: imprese e lavoratori autonomi sono tenuti ad essere in possesso della patente a punti solo se operano nei cantieri temporanei o mobili, non negli appalti intra-aziendali. L’obbligo di verificare la validità della patente spetta solo al committente nei cantieri temporanei o mobili, mai al datore di lavoro committente degli appalti intra-aziendali. Il rilascio della patente a punti avviene anche se il datore di lavoro ha violato un obbligo fondamentale come la valutazione dei rischi; i lavoratori autonomi non hanno “obblighi formativi” ma la mera facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici. E due rebus: chi la revoca e quando?
◆ L’analisi di RAFFAELE GUARINIELLO, giurista
Una ragione eclatante riguarda il campo di applicazione della patente. Ormai ci siamo resi conto che infortuni e disastri si stanno verificando soprattutto in cantieri, appalti, subappalti. Anzitutto, nei cantieri temporanei o mobili aperti da committenti di lavori edili o di ingegneria civile. Ma non solo: anche negli appalti (e subappalti) cosiddetti intra-aziendali, e, cioè, negli appalti (e subappalti) che il datore di lavoro affida all’interno della propria azienda: una fabbrica, un centro commerciale, una linea ferroviaria, un porto, una rete fognaria, tanto per fare esempi di particolare attualità.
Fortuna vuole che in materia abbiamo norme particolarmente agguerrite scritte nel Tusl (Testo Unico sulla sicurezza del lavoro) fin dal 2008. Nei cantieri temporanei o mobili, committenti, appaltatori, subappaltatori, lavoratori autonomi, sono chiamati a rispettare gli obblighi di sicurezza. Negli appalti intraziendali, l’appaltatore e il lavoratore autonomo debbono naturalmente adempiere agli obblighi di sicurezza, ma il primo soggetto chiamato ad osservare gli obblighi di sicurezza è proprio il datore di lavoro committente, tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi; a fornire a questi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione attuate, a cooperare e a coordinarsi, a elaborare un documento fondamentale, il cosiddetto Duvri (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) in cui indica le misure di prevenzione adottate.
Ma non basta. Sulla efficacia della patente a punti pesano purtroppo anche alcune delle condizioni necessarie per il suo rilascio. Una, anzitutto, concernente addirittura l’obbligo di sicurezza preminente nel quadro del Tusl. Mi riferisco al “possesso del Documento di Valutazione dei Rischi nei casi previsti dalla normativa vigente”. Una formulazione palesemente inidonea a ricomprendere le ipotesi in cui il Dvr risulti, sì, elaborato e dunque posseduto dal datore di lavoro, ma sia a ben vedere incompleto, insufficiente, inadeguato, generico, non veritiero, e, dunque, proprio le ipotesi che abitualmente emergono nella prassi come causa d’infortuni. Con una conseguenza dirompente: che si apre la strada al rilascio della patente a punti anche se il datore di lavoro abbia sostanzialmente violato un obbligo fondamentale come la valutazione dei rischi. Pensiamo a un caso emblematico come la Thyssen Krupp in cui le Sezioni Unite della Cassazione così descrivono la violazione addebitata ai garanti della sicurezza in linea con l’accusa: se nel Dvr fossero stati correttamente indicati i rischi effettivi degli impianti, non sarebbe stato possibile protrarre la strategia gestionale di risparmio decisa in vista della chiusura della sede di Torino, non sarebbe stato possibile far slittare per ben due volte l’utilizzo di quei fondi per salvare la vita delle persone con tolleranza zero.
E, come non bastasse, alla combinata lettura della Legge n. 56/2024, del Decreto ministeriale n. 132/2024 e della circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4/2024, emergono due rebus destinati a rendere quanto mai ostico l’impegno degli ispettori nell’adozione di provvedimenti sulla carta di grande peso preventivo:
1) la revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti: si tratta di una misura obbligatoria o facoltativa?
2) la sospensione della patente per infortunio sul lavoro con l’ispettore chiamato a destreggiarsi in due punti che mettono a dura prova il magistrato penale: il nesso causale tra condotta del datore di lavoro o di chi per o con lui e l’infortunio, l’imputabilità del datore di lavoro a titolo di colpa grave.
Il 10 settembre 2024 la Commissione parlamentare dl inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, ha presentato una relazione sull’incidente ferroviario di Brandizzo. In questa relazione anticipa che saranno formulate compiute proposte legislative. Ci sarà spazio per la patente a punti? © RIPRODUZIONE RISERVATA