A giugno del 2023, il Tribunale dei ministri di Brescia ha archiviato un procedimento penale contro l’ex presidente del Coniglio Conte e l’ex ministro della Salute Speranza per l’istituzione ritenuta tardiva della “zona rossa” nei Comuni di Nembro e Alzano. Per i giudici bresciani non avevano l’obbligo giuridico di farlo. L’assoluzione di un dirigente sanitario dell’Ospedale civico di Alghero accusato di non aver impedito la formazione di un focolaio del Covid 19 nel nosocomio sardo è stata impugnata dalla Procura della Repubblica: il verbo “diffondere” – questa l’argomentazione – è sufficientemente elastico per includere anche l’ipotesi che il virus si sia “lasciato diffondere” omettendo di disporre gli interventi dovuti per bloccare la propagazione dei germi patogeni. La questione è ora all’esame delle Sezioni Unite della Cassazione e la pronuncia del massimo organo giurisprudenziale è fissata il prossimo 10 aprile. In ballo la salvaguardia effettiva del diritto alla salute di tutti


◆ L’analisi di GIANFRANCO AMENDOLA, giurista 

Pochi se ne sono accorti ma il prossimo 10 aprile il nostro massimo organo giurisprudenziale – le Sezioni Unite della Cassazione − dovrà pronunziarsi su un problema che riguarda la salute di tutti. Il reato di cui discuterà è quello previsto dall’art. 438 c.p. il quale punisce chiunque, per dolo o per colpa, «cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni». La questione per cui si è arrivati al livello massimo consiste nella configurabilità del delitto a carico non solo di chi cagiona una epidemia con una condotta attiva (diffondendo germi patogeni) ma anche di chi, avendone il dovere, omette di intervenire per bloccare l’epidemia; quindi, con una condotta omissiva; tenendo conto che, secondo il nostro codice penale non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo. 

Ebbene, sino ad oggi, i casi sottoposti alla magistratura sono stati pochissimi e, per lo più si riferivano a contagi di salmonellosi in ambiti ristretti e circoscritti; e comunque una responsabilità omissiva è stata sempre esclusa in quanto – si è scritto – la lettera della legge, parlando di “diffusione”, presuppone uno spargimento di germi attraverso una condotta necessariamente attiva, e non può avvenire quindi per omissione. È proprio per questo che nel giugno 2023 il Tribunale dei Ministri di Brescia ha archiviato un procedimento penale a carico dell’on. Giuseppe Conte e dell’on. Roberto Speranza (Presidente del Consiglio e ministro della Salute) in relazione alla ritenuta istituzione tardiva di una “zona rossa” nei Comuni di Nembro e Alzano in quanto, appunto, «la norma in questione abbraccia la sola condotta di chi per dolo o per colpa diffonde germi patogeni e quindi la responsabilità per omesso impedimento di un evento che si aveva l’obbligo giuridico di impedire non è configurabile». 

Ed è proprio per questo che la stessa Corte di Cassazione, dovendosi occupare, su ricorso della Procura, dell’assoluzione di un dirigente sanitario dell’Ospedale civico di Alghero il quale, secondo l’ipotesi accusatoria, aveva omesso di adottare misure collettive e individuali di protezione dal rischio da diffusione del Covid 19, nonché di assicurare agli operatori adeguata formazione sui rischi biologici, così non impedendo, per colpa un focolaio epidemico sviluppatosi nello stesso nosocomio tra marzo e aprile 2020, decideva di verificare se i tempi siano ormai maturi per un cambio di giurisprudenza. E, a tal fine, evidenziava che, in realtà, il verbo “diffondere” è sufficientemente elastico per includere anche le ipotesi in cui manchi un agire naturalisticamente positivo; quindi, «si può diffondere anche ‘lasciando che si diffonda». E così chiedeva al massimo organo giudicante – le Sezioni Unite – di verificare «se il reato di cui agli artt.438, comma 1 e 452, comma 1, n. 2 cod. pen. possa essere realizzato anche in forma omissiva».

Ovviamente, la questione è di stringente attualità in quanto negli ultimi anni siamo stati funestati – e forse non è ancora finita – dalla epidemia di Covid su cui spesso sono stati manifestati dubbi in relazione alla efficacia reale delle misure adottate dal governo. A mio sommesso avviso, non ci sono motivi per escludere l’incriminazione dei nostri responsabili sanitari ai massimi livelli se si provasse, ad esempio, che non si è intervenuti e non si è informata la popolazione adeguatamente per favorire la vendita di qualche vaccino. Ma, anche ad un livello inferiore, in dottrina (Stefano Zirulla) si è evidenziato, sempre a titolo esemplificativo, che, «in caso di sviluppo di un focolaio da Covid 19 all’interno di una struttura ospedaliera, dovrà essere qualificata come attiva la condotta di colui che per negligenza colloca un paziente infetto in un reparto di persone non infette, così cagionando la propagazione del virus; come omissiva, invece, la condotta del dirigente sanitario che, in violazione dei doveri inerenti alla sua posizione di garanzia, non predispone un efficace sistema di controllo degli accessi dei visitatori e delle loro dotazioni protettive individuali, così non impedendo la propagazione del morbo». 

In ogni caso, è di tutta evidenza che il 10 aprile, nell’indifferenza generale e nel progressivo sfascio del nostro sistema sanitario, si deciderà al massimo livello una questione che mai come oggi, in tempi di Covid (e non solo) riguarda il nostro diritto alla salute. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Dal 1967 Pretore a Roma, inizia ad occuparsi di normativa ambientale dal 1970. Dal 1989 al 1994 parlamentare europeo, vice presidente della commissione per la protezione dell’ambiente. Dal 2000 al 2008 Procuratore aggiunto a Roma con delega ai reati ambientali, poi Procuratore della Repubblica a Civitavecchia fino al pensionamento (2015). Ha ricoperto numerosi incarichi pubblici partecipando a tutte le vicende che hanno visto nascere ed affermarsi il diritto dell'ambiente in Italia. Ha insegnato diritto penale dell’ambiente in varie Università scrivendo una ventina di libri fra cui “In nome del popolo inquinato” (7 edizioni). Attualmente fa parte del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ed è docente di diritto penale ambientale presso le Università “La Sapienza” e Torvergata di Roma.

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