Dal 2 giugno di quest’anno è stato introdotto un nuovo reato in materia di inquinamento ambientale. Punisce con multa e reclusione chi immette sul mercato o in circolazione prodotti che compromettano o deteriorino le acque, l’aria, il suolo o il sottosuolo, un ecosistema, un habitat e la biodiversità anche agraria della flora e della fauna. Sono previste pene più severe se l’inquinamento riguarda aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o danneggi specie animali e vegetali protette. Tutto bene tutto giusto ma con un dubbio: il reato si consuma e diventa punibile con la immissione in circolazione delle sostanze pericolose oppure è necessario aspettare che il danno si sia verificato? Nel secondo caso entrerebbe in campo il “nesso di causalità” con rallentamenti operativi prevedibili   


◆ Il commento di GIANFRANCO AMENDOLA

Pochi se ne sono accorti ma dal 2 giugno 2026, dando attuazione alla direttiva UE 2024/1203, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 81 del 21 aprile 2026 il quale incide direttamente in materia di reati contro l’ambiente, apportando importanti precisazioni al delitto di inquinamento ambientale e introducendo, altresì, nel codice penale (con l’art. 452-bis.1) un nuovo delitto. Si prevede, cioè, il commercio di prodotti inquinanti, il quale, ricalcando lo schema del delitto di inquinamento ambientale, punisce con multa e reclusione «chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna»; prevedendo aggravanti se si provoca un pericolo rilevante per la vita o per l’ambiente ovvero il fatto avvenga in area protetta o in danno di animali protetti o abbia notevoli dimensioni o effetti durevoli. Così come, sempre ricalcando lo schema del delitto di inquinamento ambientale, anche per questa nuova ipotesi di reato la pena è aumentata da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli.

Contestualmente, quanto all’avverbio “abusivamente” che tante perplessità aveva sollevato a proposito del delitto di inquinamento ambientale, si precisa espressamente che la condotta è abusiva anche quando posta in essere in violazione di disposizioni comunitarie ovvero quando l’autorizzazione è stata ottenuta “fraudolentemente” ovvero con violenza, minaccia o mediante reati contro la pubblica amministrazione. 

Vedremo in un prossimo futuro quali e quante applicazioni avrà la nuova fattispecie ma, in prima lettura, il dubbio più rilevante riguarda la definizione precisa dell’evento vietato: in sostanza, cioè, per dirla con parole semplici e fuori da ogni tecnicismo, il reato si consuma e diventa punibile con la immissione in circolazione delle sostanze pericolose oppure è necessario aspettare che il danno si sia verificato? La formulazione letterale, in proposito, poco aiuta perché, se pure si incentra sulla immissione in circolazione, richiede anche la verificazione del danno, preso espressamente in considerazione anche dalle aggravanti. Anzi, a proposito di queste ultime, vale la pena di notare che esse comprendono anche l’ipotesi che dal fatto derivi un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone. E pertanto, la tutela della salute, bene primario, non fa parte della fattispecie base, come disposto dalla direttiva europea di riferimento, ma è incongruamente prevista solo come possibile aggravante. 

Ed è appena il caso di notare che, se si accettasse la seconda ipotesi, il nuovo delitto risulterebbe notevolmente svuotato come operatività e deterrente, viste le difficoltà che generalmente si riscontrano quando si tratta di accertare un danno ambientale e, soprattutto, il nesso di causalità con la condotta vietata. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi senza pubblicità. Aiutaci a restare liberi

Dona ora su Pay Pal

IBAN

Dal 1967 Pretore a Roma, inizia ad occuparsi di normativa ambientale dal 1970. Dal 1989 al 1994 parlamentare europeo, vice presidente della commissione per la protezione dell’ambiente. Dal 2000 al 2008 Procuratore aggiunto a Roma con delega ai reati ambientali, poi Procuratore della Repubblica a Civitavecchia fino al pensionamento (2015). Ha ricoperto numerosi incarichi pubblici partecipando a tutte le vicende che hanno visto nascere ed affermarsi il diritto dell'ambiente in Italia. Ha insegnato diritto penale dell’ambiente in varie Università scrivendo una ventina di libri fra cui “In nome del popolo inquinato” (7 edizioni). Attualmente fa parte del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ed è docente di diritto penale ambientale presso le Università “La Sapienza” e Torvergata di Roma.

Exit mobile version