Ai primi di agosto, il governo ha inasprito le sanzioni su molte disposizioni del Testo Unico Ambientale: per chi abbandona o deposita rifiuti, con o senza veicolo a motore, per chi insudicia o imbratta la strada con oggetti o materiali diversi da rifiuti, per chi abbandona o deposita rifiuti urbani «accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade». I riferimenti normativi sono sempre più estesi e complicano il lavoro dei controllori. Una cosa chiara c’è: chi abbandona i rifiuti può essere sanzionato «senza contestazione immediata». Basteranno le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza in strada. Era ora
◆ L’analisi di GIANFRANCO AMENDOLA, giurista
Molto ci sarebbe da dire su questa normativa, sulla cui operatività, peraltro, avevamo subito espresso qualche dubbio ma, riservandoci di tornare ad occuparcene, sembra interessante, intanto, esaminare il quadro complessivo che emerge dopo queste modifiche in relazione ad un illecito molto frequente ma di cui poco si parla, e cioè quello commesso dai tanti sporcaccioni che, nella indifferenza generale, gettano fuori, per strada, i rifiuti dal loro automezzo. Diciamo subito che non è un compito facile perché si tratta di disposizioni sparse in varie leggi, con regole condite da molte eccezioni, spesso confuse, e con frequenti rinvii ad altri articoli che bisogna trovare in altri testi.
Comunque, in estrema sintesi questo è il quadro che ci sembra emergere (meglio usare il condizionale):
- Chiunque abbandona o deposita rifiuti è punito, di regola, secondo il Tua, con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Ma se l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quattro a sei mesi.
- “Fuori” da questo caso, le nuove disposizioni del codice della strada puniscono chi deposita o getta rifiuti dai veicoli «in sosta o in movimento» (quindi sempre, perché un veicolo o è in sosta o è in movimento) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866.
- Sempre secondo il codice della strada, chiunque «insudicia e imbratta la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti», è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a 102.
- Ma in ogni caso, sempre secondo il Codice della Strada, gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro euro 52 ad euro 204.
- Infine – dulcis in fundo, e tornando al Tua -, oggi chiunque abbandona o deposita rifiuti urbani «accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade» è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 3.000 euro, cui si aggiunge, se «fa uso di veicoli a motore», la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese.
