La Regione Siciliana punta al bersaglio grosso: aree classificate oggi al massimo livello di tutela paesaggistica possono essere automaticamente declassate qualora uno strumento urbanistico preveda una destinazione edificatoria o infrastrutturale. Non è più il paesaggio a orientare le trasformazioni del territorio, ma sono le trasformazioni urbanistiche a determinare il livello di protezione del paesaggio. La Giunta Schifani fa leva sullo Statuto speciale dell’Isola e presenta il Decreto assessorile n. 25/Gab approvato il 10 giugno 2026 come “manutenzione normativa” dei Piani paesaggistici. In realtà, stravolge il sistema di tutela, a cominciare dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. La costruzione di nuove abitazioni, nuove strade e nuove infrastrutture sarebbe affidata alla discrezionalità di un Osservatorio regionale “rafforzato”. Un silenzioso trasferimento di potere: dalle regole generali, pubbliche e verificabili, alla discrezionalità amministrativa caso per caso: non si elimina formalmente il vincolo paesaggistico, ma lo si rende progressivamente negoziabile. La tutela non viene soppressa; viene resa flessibile fino a perdere la propria funzione. Sotto attacco anche la Convenzione Europea del Paesaggio, che impone partecipazione e trasparenza
◆ L’analisi di AURELIO ANGELINI
► Non sempre la demolizione delle tutele avviene attraverso una legge. Talvolta basta un decreto amministrativo, poche modifiche apparentemente tecniche, parole rassicuranti come allineamento, armonizzazione, standardizzazione. Così un principio costituzionale può essere progressivamente svuotato senza che nessuno abbia il coraggio di dichiararlo apertamente. È quanto accade con il del 10 giugno 2026) dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Presentato come un semplice adeguamento metodologico, esso modifica in realtà l’articolo 20 e l’intero Titolo V delle Norme di Attuazione dei Piani Paesaggistici della Sicilia, estendendo retroattivamente i propri effetti anche a strumenti di pianificazione già approvati e vigenti. Non si tratta di una manutenzione normativa, bensì di una revisione sostanziale del sistema di tutela paesaggistica, realizzata senza il necessario confronto pubblico e senza il procedimento previsto dall’ordinamento.
Il punto più critico riguarda un meccanismo apparentemente burocratico ma destinato a produrre effetti profondi. Aree oggi classificate al massimo livello di tutela possono essere automaticamente declassate qualora uno strumento urbanistico preveda una destinazione edificatoria o infrastrutturale. Il principio viene così capovolto: non è più il paesaggio a orientare le trasformazioni del territorio, ma sono le trasformazioni urbanistiche a determinare il livello di protezione del paesaggio. È una rottura della gerarchia delle fonti delineata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004, artt. 135, 143 e 145), secondo cui il piano paesaggistico prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale e urbanistica. La pianificazione paesaggistica costituisce infatti il limite entro cui può esercitarsi ogni scelta di sviluppo e non una variabile adattabile alle esigenze contingenti della programmazione urbanistica. Non è un principio disponibile alla discrezionalità amministrativa. La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «il paesaggio costituisce un valore primario e assoluto», destinato a prevalere sugli altri interessi pubblici quando siano in gioco i valori costituzionali della tutela ambientale e culturale (sentt. n. 151/1986, n. 367/2007, n. 66/2018). Non si tratta dunque di un interesse tra gli altri, ma di uno dei fondamenti della Repubblica.
Il decreto siciliano introduce invece un diverso paradigma. Le decisioni tendono a spostarsi dalla pianificazione preventiva a valutazioni discrezionali affidate a un Osservatorio regionale, il cui ruolo viene ampliato ben oltre quanto previsto dalla normativa primaria. Si realizza così un silenzioso trasferimento di potere: dalle regole generali, pubbliche e verificabili, alla discrezionalità amministrativa esercitata caso per caso. È un modello già osservato in altri contesti: non si elimina formalmente il vincolo paesaggistico, ma lo si rende progressivamente negoziabile. La tutela non viene soppressa; viene resa flessibile fino a perdere la propria funzione di limite giuridico. Per questa ragione il caso siciliano trascende i confini regionali. La Regione Siciliana gode certamente di autonomia speciale, ma questa autonomia incontra un limite invalicabile nei principi fondamentali fissati dalla Costituzione e dal Codice dei beni culturali. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 del 2018, ha chiarito che la competenza legislativa regionale non può comprimere gli standard unitari di tutela fissati dallo Stato ai sensi degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Il rischio non riguarda soltanto un singolo provvedimento. Se un atto amministrativo può modificare, nella sostanza, l’equilibrio costruito dalla pianificazione paesaggistica senza un nuovo procedimento condiviso con lo Stato e senza un effettivo coinvolgimento delle comunità interessate, si crea un precedente destinato a essere imitato. Ciò che oggi accade in Sicilia potrebbe domani essere replicato altrove, erodendo progressivamente uno dei capisaldi della tutela del territorio italiano. Il paradosso è evidente. Proprio mentre la riforma costituzionale del 2022 ha rafforzato l’articolo 9, imponendo alla Repubblica di tutelare ambiente, biodiversità ed ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, un provvedimento amministrativo riduce l’efficacia della pianificazione paesaggistica. E ciò avviene in contrasto con lo spirito della Convenzione Europea del Paesaggio, che impone partecipazione, trasparenza e coinvolgimento delle comunità locali nella costruzione delle politiche paesaggistiche. Il Decreto n. 25/Gab non appare rispondere a questi principi. Non dimostra la necessità delle modifiche introdotte, non rende pubblica un’adeguata istruttoria tecnico-scientifica e non attiva un reale percorso partecipativo. Dietro il linguaggio della semplificazione amministrativa si cela una modifica sostanziale dell’equilibrio costituzionale tra tutela e trasformazione del territorio.
La questione, dunque, non riguarda soltanto il destino dei paesaggi siciliani. Riguarda il modo in cui intendiamo lo Stato di diritto. Se la gerarchia delle fonti può essere alterata attraverso un semplice decreto amministrativo, se la pianificazione paesaggistica può essere subordinata alle previsioni urbanistiche anziché orientarle, viene meno uno dei cardini della certezza del diritto. Come ricorda Salvatore Settis, «il paesaggio non è l’eredità che riceviamo dai padri, ma il prestito che riceviamo dai nostri figli». È un’affermazione che traduce in termini etici ciò che la Costituzione afferma in termini giuridici. Non è di altro cemento che la Sicilia, e con essa l’Italia, hanno bisogno: cemento capace di deturpare paesaggi unici e di annichilire beni comuni costruiti da secoli di storia, natura e cultura.
Ciò di cui il Paese ha realmente bisogno sono idee e progetti di valorizzazione sostenibile del proprio patrimonio, in grado di restituire centralità a quelle risorse – paesaggistiche, culturali, ambientali – su cui poggiano l’identità, la peculiarità e la bellezza dell’Italia. Solo invertendo questa priorità la tutela smette di essere percepita come un vincolo da aggirare e torna a essere ciò che costituzionalmente è: l’infrastruttura stessa dello sviluppo. Difendere oggi la legalità della pianificazione paesaggistica in Sicilia significa difendere un principio che appartiene all’intera Repubblica. Perché quando il paesaggio diventa una variabile dipendente delle convenienze economiche o urbanistiche, non arretra soltanto una disciplina amministrativa: arretra la Costituzione stessa. E quando arretra la Costituzione, arretra la democrazia. © RIPRODUZIONE RISERVATA
